GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 30 settembre 1998 

  Autorizzazione n. 5/1998 al trattamento dei dati sensibili da parte
di diverse categorie di titolari.
(GU n.229 del 1-10-1998)

                             IL GARANTE
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed  integrazioni, in  materia  di  tutela delle  persone  e di  altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Visto, in  particolare, l'art. 22,  comma 1, della citata  legge n.
675/1996, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei
a rivelare,  l'origine razziale ed etnica,  le convinzioni religiose,
filosofiche o  di altro genere,  le opinioni politiche,  l'adesione a
partiti,  sindacati,  associazioni   od  organizzazioni  a  carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
  Considerato che  i soggetti privati  e gli enti  pubblici economici
possono  trattare  tali dati  solo  previa  autorizzazione di  questa
Autorita' e con il consenso scritto degli interessati (art. 22, comma
1, della legge n. 675/1996);
  Considerato che  il Garante puo' rilasciare  l'autorizzazione anche
d'ufficio,   nei   confronti   di  singoli   titolari   oppure,   con
provvedimenti  generali, nei  riguardi  di  determinate categorie  di
titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996,
modificato dall'art.  4, comma  1, del  decreto legislativo  9 maggio
1997, n. 123);
  Vista  l'autorizzazione del  Garante adottata  il 15  dicembre 1997
relativa  al  trattamento dei  dati  sensibili  da parte  di  diverse
categorie  di titolari,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana il 18 dicembre 1997 e avente efficacia fino al 30
settembre 1998;
  Rilevato  che  e' all'esame  del  Parlamento  il disegno  di  legge
governativo che  prevede il differimento del  termine per l'esercizio
della delega  prevista dalla legge  n. 676/1996  al 31 luglio  1999 e
che,  entro  tale  data,  dovrebbero essere  emanati  alcuni  decreti
legislativi per  il completamento  della disciplina  sulla protezione
dei  dati  personali,  anche   in  attuazione  delle  raccomandazioni
adottate in materia dal Consiglio d'Europa;
  Ritenuto opportuno rilasciare una  nuova autorizzazione generale al
fine  di proseguire  l'intento di  semplificazione degli  adempimenti
previsti dalla legge  n. 675/1996, di armonizzare  le prescrizioni da
impartire e di favorire la funzionalita' dell'Ufficio del Garante;
  Considerata  l'opportunita'  che   anche  le  nuove  autorizzazioni
generali non rechino disposizioni  particolarmente dettagliate in una
fase  tuttora  transitoria  stante  la  prevista  adozione  di  norme
integrative e correttive in materia, e cio' allo scopo di evitare che
l'attivita'  dei titolari  sia soggetta  a modifiche  sostanziali nel
corso di  un breve  periodo, ferme restando  alcune garanzie  per gli
interessati;
  Ritenuto  pertanto opportuno  rilasciare  una nuova  autorizzazione
provvisoria,   anche  in   conformita'   anche   a  quanto   previsto
dall'emanando   regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il
funzionamento dell'Ufficio di questa Autorita';
  Ritenuta, tuttavia, la necessita' che anche la nuova autorizzazione
prenda in  considerazione le finalita' dei  trattamenti, le categorie
di dati, di interessati e  di destinatari della comunicazione e della
diffusione, nonche' il  periodo di conservazione dei  dati stessi, in
quanto  la disciplina  di tali  aspetti  e' prevista  dalla legge  n.
675/1996   ai  fini   dell'applicazione   delle  norme   sull'esonero
dall'obbligo della  notificazione e sulla  notificazione semplificata
(art. 7, comma 5-quater);
  Considerata  la necessita'  che sia  garantito, anche  nell'attuale
fase transitoria, il  rispetto di alcuni principi volti  a ridurre al
minimo i rischi  di danno o di pericolo che  i trattamenti potrebbero
comportare per i  diritti e le liberta' fondamentali,  nonche' per la
dignita' delle persone, specie per  quanto riguarda la riservatezza e
l'identita'  personale,  principi  valutati anche  sulla  base  delle
raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
  Considerato  che  numerosi  trattamenti   di  dati  sensibili  sono
effettuati  da  persone  fisiche   o  giuridiche  operanti  nei  rami
assicurativo, previdenziale,  assistenziale, bancario,  finanziario e
di intermediazione finanziaria, nel settore turistico e del trasporto
di persone,  delle ricerche  di mercato, dei  sondaggi di  opinione o
della  selezione  del  personale,  nonche' della  mediazione  a  fini
matrimoniali,  e  che e'  pertanto  necessario  che tali  trattamenti
formino oggetto di un'autorizzazione  generale ai sensi dell'art. 41,
comma 7, della legge n. 675/1996;
                              Autorizza
  il  trattamento dei  dati sensibili  di cui  all'art. 22,  comma 1,
della legge n.  675/1996, fatta eccezione dei dati  idonei a rivelare
la vita sessuale, secondo le prescrizioni di seguito indicate:
                                Capo I
  Attivita' bancarie, creditizie, assicurative,  di gestione di fondi
o del settore turistico o del trasporto.
 1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione:
  a)  imprese  autorizzate  all'esercizio dell'attivita'  bancaria  e
creditizia o assicurativa ed organismi che le riuniscono, anche se in
stato di liquidazione coatta amministrativa;
  b) societa'  ed altri organismi  che gestiscono fondipensione  o di
assistenza, ovvero fondi o casse di previdenza;
  c) societa'  ed altri organismi di  intermediazione finanziaria, in
particolare per  la gestione o  l'intermediazione di fondi  comuni di
investimento o di valori mobiliari;
  d)  societa' ed  altri organismi  che emettono  carte di  credito o
altri mezzi di pagamento, o che ne gestiscono le relative operazioni;
  e) imprese che svolgono  autonome attivita' strettamente connesse e
strumentali a  quelle indicate  nelle precedenti lettere,  e relative
alla rilevazione dei  rischi, al recupero dei  crediti, a lavorazioni
massive di documenti, alla trasmissione dati, all'imbustamento o allo
smistamento della corrispondenza, nonche'  alla gestione di esattorie
o tesorerie;
  f) imprese  che operano nel  settore turistico o alberghiero  o del
trasporto, le agenzie di viaggio e gli operatori turistici.
 2) Finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione    e'   rilasciata,    anche   senza    richiesta,
limitatamente ai dati e  alle operazioni indispensabili per adempiere
agli obblighi anche precontrattuali che i soggetti di cui al punto 1)
assumono,  nel  proprio settore  di  attivita',  al fine  di  fornire
specifici beni, prestazioni o servizi richiesti dall'interessato.
  L'autorizzazione e'  rilasciata anche  per adempiere o  per esigere
l'adempimento ad  obblighi previsti, anche in  materia fiscale, dalla
legge, dai  regolamenti, dalla normativa comunitaria  o dai contratti
collettivi, o  prescritti da  autorita' od organi  di vigilanza  o di
controllo nei casi indicati dalla legge o dai regolamenti.
  Il  trattamento  avente tali  finalita'  puo'  riguardare anche  la
tenuta di registri e scritture  contabili, di elenchi, di indirizzari
e   di   altri  documenti   necessari   per   espletare  compiti   di
organizzazione  o di  gestione amministrativa  di imprese,  societa',
cooperative o consorzi.
  3)Interessati ai  quali i dati  si riferiscono e categorie  di dati
trattati.
  Il  trattamento  puo'  riguardare  i dati  sensibili  attinenti  ai
soggetti ai quali sono forniti i beni, le prestazioni o i servizi, in
misura  strettamente  pertinente  a quanto  specificamente  richiesto
dall'interessato che abbia manifestato il proprio consenso scritto ed
informato. Nei medesimi limiti, e' possibile trattare dati relativi a
terzi,  allorche'   non  sia  altrimenti  possibile   procedere  alla
fornitura al beneficiario dei beni, delle prestazioni o dei servizi.
  Qualora  il  consenso  sia  richiesto  nei  confronti  di  distinti
titolari di trattamenti, la manifestazione di volonta' deve riferirsi
specificamente a ciascuno di essi.
 4) Comunicazione e diffusione dei dati.
  I dati sensibili possono  essere comunicati nei limiti strettamente
pertinenti al  perseguimento delle  finalita' di cui  al punto  2), a
soggetti pubblici o privati, ivi compresi fondi e casse di previdenza
ed assistenza o  societa' controllate e collegate  ai sensi dell'art.
2359  del  codice  civile,  nonche',  ove  necessario,  ai  familiari
dell'interessato.
  I   titolari  del   trattamento,  anche   ai  fini   dell'eventuale
comunicazione ad altri titolari delle  modifiche apportate ai dati in
accoglimento  di una  richiesta dell'interessato  (art. 13,  comma 1,
lettera  c), n.  4) della  legge n.  675/1996), devono  conservare un
elenco  dei  destinatari   delle  comunicazioni  effettuate,  recante
un'annotazione delle specifiche categorie di dati comunicati.
  I dati sensibili non possono essere diffusi.
                               Capo II
                         Sondaggi e ricerche
  1)Soggetti ai quali e'  rilasciata l'autorizzazione e finalita' del
trattamento.
  Imprese, societa', istituti ed  altri organismi o soggetti privati,
ai soli fini  del compimento di sondaggi di opinione,  di ricerche di
mercato o di altre ricerche campionarie.
  Il  sondaggio  o la  ricerca  devono  essere effettuati  per  scopi
puntualmente determinati e legittimi, noti all'interessato.
  2)Interessati ai  quali i dati  si riferiscono e categorie  di dati
trattati.
  Il trattamento  puo' riguardare  i dati  attinenti ai  soggetti che
abbiano  manifestato  il proprio  consenso  informato  e che  abbiano
risposto  a questionari  o  ad interviste  effettuate nell'ambito  di
sondaggi  di opinione,  di ricerche  di mercato  o di  altre ricerche
campionarie.
  Il consenso deve essere manifestato in ogni caso per iscritto.
  I dati personali  di natura sensibile possono  essere trattati solo
se il  trattamento di dati anonimi  non permette al sondaggio  o alla
ricerca di raggiungere i suoi scopi.
 3) Conservazione dei dati.
  Il  trattamento successivo  alla  raccolta non  deve permettere  di
identificare  gli interessati,  neanche  indirettamente, mediante  un
riferimento ad una qualsiasi altra informazione.
  I dati personali, individuali  o aggregati, devono essere distrutti
o resi anonimi subito dopo la  raccolta, e comunque non oltre la fase
contestuale   alla   registrazione    dei   campioni   raccolti.   La
registrazione deve essere effettuata senza  ritardo anche nel caso in
cui i campioni siano stati raccolti in numero elevato.
  Entro tale  ambito temporale,  resta ferma  la possibilita'  per il
titolare  della   raccolta,  nonche'   per  i  suoi   responsabili  o
incaricati,  di utilizzare  i dati  personali al  fine di  verificare
presso gli interessati la veridicita' o l'esattezza dei campioni.
 4) Comunicazione dei dati.
  I dati sensibili non possono essere ne' comunicati ne' diffusi.
  I campioni del sondaggio o  della ricerca possono essere comunicati
o diffusi  in forma individuale  o aggregata, sempreche'  non possano
essere  associati, anche  a  seguito di  trattamento, ad  interessati
identificati o identificabili.
                               Capo III
                  Attivita' di elaborazione di dati
 1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione.
  Imprese, societa', istituti ed  altri organismi o soggetti privati,
titolari  autonomi di  un'attivita'  svolta  nell'interesse di  altri
soggetti, e che presuppone l'elaborazione di dati ed altre operazioni
di trattamento eseguite in materia di lavoro ovvero a fini contabili,
retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali.
 2) Prescrizioni applicabili.
  Il trattamento e' regolato dalle autorizzazioni:
  a)  n.  1/1998,  emanata  il  30  settembre  1998,  concernente  il
trattamento dei dati sensibili a cura, in particolare, delle parti di
un rapporto  di lavoro qualora  le finalita' perseguite  siano quelle
indicate al punto 3) di tale autorizzazione;
  b)  n.  4/1998,  emanata  il  30  settembre  1998,  riguardante  il
trattamento dei dati  sensibili ad opera dei  liberi professionisti e
di altri  soggetti equiparati, qualora le  finalita' perseguite siano
quelle indicate al punto 3) di tale autorizzazione.
  Qualora  il  consenso  sia  richiesto  nei  confronti  di  distinti
titolari di trattamenti, la manifestazione di volonta' deve riferirsi
specificamente a ciascuno di essi.
                               Capo IV
                Attivita' di selezione del personale
  1)Soggetti ai quali e'  rilasciata l'autorizzazione e finalita' del
trattamento.
  L'autorizzazione  e'   rilasciata,  anche  senza   richiesta,  alle
imprese,  alle  societa', agli  istituti  e  agli altri  organismi  o
soggetti privati,  titolari autonomi di un'attivita'  svolta anche di
propria  iniziativa  nell'interesse  di  terzi, ai  soli  fini  della
ricerca o della selezione di personale.
  2)Interessati ai  quali i dati  si riferiscono e categorie  di dati
trattati.
  Il trattamento puo' riguardare i dati idonei a rivelare lo stato di
salute dei candidati all'instaurazione di  un rapporto di lavoro o di
collaborazione, solo  se la  loro raccolta  e' giustificata  da scopi
determinati  e  legittimi  ed   e'  strettamente  indispensabile  per
instaurare tale rapporto.
  Il trattamento  dei dati idonei a  rivelare lo stato di  salute dei
familiari  o  dei  conviventi  dei candidati  e'  consentito  con  il
consenso  scritto  degli interessati  e  qualora  sia finalizzato  al
riconoscimento di uno specifico beneficio in favore dei candidati, in
particolare   ai   fini   di   un'assunzione   obbligatoria   o   del
riconoscimento di un titolo derivante da invalidita' o infermita', da
eventi bellici o da ragioni di servizio.
  Qualora  il  consenso  sia  richiesto  nei  confronti  di  distinti
titolari di trattamenti, la manifestazione di volonta' deve riferirsi
specificamente a ciascuno di essi.
  Il trattamento  deve riguardare  le sole  informazioni strettamente
pertinenti a  tale finalita', sia  in caso di risposta  a questionari
inviati anche  per via telematica,  sia nel  caso in cui  i candidati
forniscano  dati di  propria  iniziativa,  in particolare  attraverso
l'invio di curricula.
  Non e' consentito il trattamento dei dati:
  a) idonei  a rivelare  le convinzioni  religiose, filosofiche  o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
l'origine razziale ed etnica, e la vita sessuale;
  b)  inerenti  a  fatti  non rilevanti  ai  fini  della  valutazione
dell'attitudine professionale del lavoratore;
  c)  in violazione  delle norme  in materia  di pari  opportunita' o
volte a prevenire discriminazioni.
 3) Comunicazione e diffusione dei dati.
  I  dati  idonei  a  rivelare  lo stato  di  salute  possono  essere
comunicati nei limiti strettamente  pertinenti al perseguimento delle
finalita' di cui ai punti 1) e  2), a soggetti pubblici o privati che
siano  specificamente  menzionati  nella  dichiarazione  di  consenso
dell'interessato.
  I dati sensibili non possono essere diffusi.
                                Capo V
                   Mediazione a fini matrimoniali
 1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione.
  L'autorizzazione  e'   rilasciata,  anche  senza   richiesta,  alle
imprese,  alle  societa', agli  istituti  e  agli altri  organismi  o
soggetti   privati   che   esercitano,   anche   attraverso   agenzie
autorizzate,  un'attivita' di  mediazione  a fini  matrimoniali o  di
instaurazione di un rapporto di convivenza.
 2) Finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta, ai soli fini
dell'esecuzione dei  singoli incarichi conferiti in  conformita' alle
leggi e ai regolamenti.
 3) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
  Il trattamento puo' riguardare i soli dati sensibili attinenti alle
persone direttamente interessate al matrimonio o alla convivenza.
  Non e' consentito il trattamento  di dati relativo a persone minori
di  eta'  in  base  all'ordinamento  del  Paese  di  appartenenza  o,
comunque, in base alla legge italiana.
 4) Categorie di dati oggetto di trattamenti.
  Il trattamento puo' riguardare i soli dati e le sole operazioni che
risultino indispensabili  in relazione allo specifico  profilo o alla
personalita'  descritto  o  richiesto dalle  persone  interessate  al
matrimonio o alla convivenza.
  I   dati  devono   essere   forniti   personalmente  dai   medesimi
interessati.
  L'informativa  preliminare  al  consenso   scritto  deve  porre  in
particolare evidenza  le categorie  di dati  trattati e  le modalita'
della loro comunicazione a terzi.
 5) Comunicazione dei dati.
  I dati possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti
all'esecuzione degli specifici incarichi ricevuti.
  I   titolari  del   trattamento,  anche   ai  fini   dell'eventuale
comunicazione ad altri titolari delle  modifiche apportate ai dati in
accoglimento  di una  richiesta dell'interessato  (art. 13,  comma 1,
lettera c),  n. 4),  della legge n.  675/1996), devono  conservare un
elenco  dei  destinatari   delle  comunicazioni  effettuate,  recante
un'annotazione delle specifiche categorie di dati comunicati.
  L'eventuale  diffusione anche  per  via telematica  di taluni  dati
sensibili deve  essere oggetto  di apposita autorizzazione  di questa
Autorita'.
 6) Norme finali.
  Restano fermi  gli ulteriori  obblighi previsti  dalla legge  e dai
regolamenti, in  particolare nell'ambito  della legge penale  e della
disciplina di  pubblica sicurezza, nonche'  in materia di  tutela dei
minori.
                               Capo VI
              Prescrizioni comuni a tutti i trattamenti
  Per quanto non previsto dai  capi che precedono, ai trattamenti ivi
indicati si applicano, altresi', le seguenti prescrizioni:
 1) Dati idonei a rivelare lo stato di salute.
  Il trattamento dei  dati idonei a rivelare lo stato  di salute deve
essere effettuato  anche nel rispetto dell'autorizzazione  n. 2/1998,
emanata il 30 settembre 1998.
  Il  trattamento  dei  dati  genetici non  e'  consentito  nei  casi
previsti dalla presente autorizzazione.
 2) Modalita' di trattamento.
  Fermi restando gli obblighi previsti dagli  articoli 9, 15, 17 e 28
della legge n. 675/1996, concernenti  i requisiti dei dati personali,
la sicurezza  e i limiti  posti ai trattamenti automatizzati  volti a
definire il profilo  o la personalita' degli  interessati, nonche' il
trasferimento all'estero dei dati,  il trattamento dei dati sensibili
deve   essere  effettuato   unicamente   con  logiche   e  forme   di
organizzazione  dei   dati  strettamente  correlate   alle  finalita'
indicate nei capi che precedono.
  Resta inoltre fermo l'obbligo  di informare l'interessato, ai sensi
dell'art. 10,  commi 1 e 3,  della legge n. 675/1996,  anche quando i
dati sono raccolti presso terzi.
 3) Conservazione dei dati.
  Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1,
lettera e)  della legge 31  dicembre 1996,  n. 675, i  dati sensibili
possono  essere conservati  per  un periodo  non  superiore a  quello
necessario  per perseguire  le  finalita' ovvero  per adempiere  agli
obblighi o agli incarichi menzionati nei precedenti capi, verificando
anche periodicamente  la stretta  pertinenza e  la non  eccedenza dei
dati trattati.
  Restano  fermi i  diversi termini  di conservazione  previsti dalle
leggi o dai regolamenti.
  Resta  altresi' fermo  quanto previsto  nel capo  II in  materia di
sondaggi e di ricerche.
 4) Richieste di autorizzazione.
  I   titolari  dei   trattamenti   che   rientrano  nell'ambito   di
applicazione  della   presente  autorizzazione  non  sono   tenuti  a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita',
qualora il  trattamento che si  intende effettuare sia  conforme alle
prescrizioni suddette.
  Le richieste  di autorizzazione  pervenute o che  perverranno anche
successivamente  alla data  di adozione  del presente  provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
  Il   Garante  non   prendera'   in   considerazione  richieste   di
autorizzazione  per trattamenti  da effettuarsi  in difformita'  alle
prescrizioni   del  presente   provvedimento,  salvo   che  il   loro
accoglimento sia giustificato da  circostanze del tutto particolari o
da   situazioni   eccezionali    non   considerate   nella   presente
autorizzazione.
 5) Norme finali.
  Restano  fermi  gli  obblighi  previsti  da norme  di  legge  o  di
regolamento o dalla normativa  comunitaria che stabiliscono divieti o
limiti piu' restrittivi  in materia di trattamento  di dati personali
e, in particolare:
    a) dalla legge 20 maggio 1970, n. 300;
    b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135.
  Restano  altresi'  fermi  gli obblighi  deontologici,  nonche'  gli
obblighi di  legge che  vietano la rivelazione  senza giusta  causa e
l'impiego  a proprio  o  altrui profitto  delle  notizie coperte  dal
segreto professionale.
  Resta  ferma, infine,  la possibilita'  di diffondere  dati anonimi
anche aggregati.
 6) Efficacia temporale.
  La presente autorizzazione  ha efficacia a decorrere  dal 1 ottobre
1998, fino al 30 settembre 1999.
  La   presente  autorizzazione   sara'  pubblicata   nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 30 settembre 1998
                                               Il presidente: Rodota'