GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 30 settembre 1998 

  Autorizzazione n. 6/1998 al trattamento di alcuni dati sensibili da
parte degli investigatori privati.
(GU n.229 del 1-10-1998)

                             IL GARANTE
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed  integrazioni, in  materia  di  tutela delle  persone  e di  altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Visto, in  particolare, l'art. 22,  comma 1, della citata  legge n.
675/1996, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei
a rivelare  l'origine razziale  ed etnica, le  convinzioni religiose,
filosofiche o  di altro genere,  le opinioni politiche,  l'adesione a
partiti,  sindacati,  associazioni   od  organizzazioni  a  carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
  Considerato che il  trattamento di questi dati da  parte di privati
ed  enti  pubblici economici  e'  permesso,  di regola,  solo  previa
autorizzazione di  questa Autorita' e  con il consenso  scritto degli
interessati (art. 22, comma 1, legge n. 675/1996);
  Considerato che una speciale disposizione  (art. 22, comma 4, legge
n. 675/1996) permette  di trattare i dati idonei a  rivelare lo stato
di salute  e la  vita sessuale senza  il consenso  degli interessati,
quando  il  trattamento autorizzato  dal  Garante  e' necessario  per
svolgere  una investigazione  nell'ambito di  un procedimento  penale
(articoli  190 del  codice di  procedura penale  e 38  delle relative
norme di attuazione) o, comunque, per  far valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato;
  Vista  l'autorizzazione del  Garante adottata  il 29  dicembre 1997
relativa  al trattamento  di  alcuni dati  sensibili  da parte  degli
investigatori  privati,  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana il  2 gennaio 1998 e avente efficacia  fino al 30
settembre 1998;
  Considerato  che  il  Garante ha  rilasciato  un'autorizzazione  di
ordine generale relativa ai dati idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita  sessuale (n. 2/1998, emanata il 30  settembre 1998), anche
in riferimento alle predette finalita' di ordine giudiziario;
  Considerato  che numerosi  trattamenti aventi  tali finalita'  sono
effettuati con l'ausilio di investigatori  privati, e che e' pertanto
opportuno  integrare le  prescrizioni  dell'autorizzazione n.  2/1998
mediante  un ulteriore  provvedimento  di ordine  generale che  tenga
conto dello specifico contesto  dell'investigazione privata, anche al
fine di armonizzare le prescrizioni da impartire alla categoria;
  Ritenuta  la necessita'  di applicare  anche al  caso di  specie le
considerazioni gia' espresse con  l'autorizzazione n. 2/1998 per cio'
che riguarda la natura provvisoria  delle autorizzazioni generali e i
criteri  direttivi prescelti  per  la  determinazione delle  relative
prescrizioni;
  Considerato che ulteriori misure ed accorgimenti saranno prescritti
dal  Garante all'atto  della sottoscrizione  dell'apposito codice  di
deontologia e  di buona  condotta che  il Garante  e' in  procinto di
promuovere (art. 22, comma 4, legge n. 675/1996);
                              Autorizza
  gli investigatori  privati a trattare  i dati idonei a  rivelare lo
stato  di salute  e  la  vita sessuale,  secondo  le prescrizioni  di
seguito indicate:
 1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta, alle persone
fisiche e giuridiche,  agli istituti, agli enti,  alle associazioni e
agli organismi che esercitano  un'attivita' di investigazione privata
autorizzata con  licenza prefettizia (art.  134 del regio  decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni).
  Il trattamento puo' essere effettuato unicamente:
  a) per  permettere a chi  conferisce uno specifico incarico  di far
valere o  difendere in sede  giudiziaria un proprio diritto  di rango
pari a quello del soggetto al  quale si riferiscono i dati, ovvero di
un diritto della  personalita' o di un altro  diritto fondamentale ed
inviolabile;
  b) su incarico di un difensore nell'ambito del procedimento penale,
per ricercare e individuare elementi  a favore del relativo assistito
da  utilizzare ai  soli fini  dell'esercizio del  diritto alla  prova
(articoli  190 del  codice di  procedura penale  e 38  delle relative
norme di attuazione).
  Restano ferme  le altre autorizzazioni generali  rilasciate ai fini
dello svolgimento delle investigazioni  nel procedimento penale o per
l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria, in particolare:
  a) nell'ambito  dei rapporti  di lavoro (autorizzazione  n. 1/1998,
emanata il 30 settembre 1998);
  b) relativamente ai dati idonei a  rivelare lo stato di salute e la
vita  sessuale  (autorizzazione generale  n.  2/1998,  emanata il  30
settembre 1998);
  c) da parte degli organismi  di tipo associativo e delle fondazioni
(autorizzazione generale n. 3/1998, emanata il 30 settembre 1998);
  d) da  parte dei liberi  professionisti iscritti in albi  o elenchi
professionali,  ivi inclusi  i difensori  e i  relativi sostituti  ed
ausiliari (autorizzazione generale n. 4/1998, emanata il 30 settembre
1998).
  2)Categorie di dati e interessati ai quali i dati si riferiscono.
  Il trattamento puo' riguardare i dati idonei a rivelare lo stato di
salute   e  la   vita   sessuale,  qualora   cio'  sia   strettamente
indispensabile per  eseguire specifici incarichi conferiti  per scopi
determinati e legittimi  nell'ambito delle finalita' di  cui al punto
1).
  I  dati devono  essere  pertinenti e  non  eccedenti rispetto  agli
incarichi conferiti.
 3) Modalita' di trattamento.
  Gli  investigatori privati  non  possono  intraprendere di  propria
iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta di dati
idonei  a rivelare  lo  stato  di salute  e  la  vita sessuale.  Tali
attivita'  possono essere  eseguite esclusivamente  sulla base  di un
apposito incarico conferito per iscritto,  anche da un difensore, per
le esclusive finalita' di cui al punto 1).
  L'atto di incarico deve menzionare  in maniera specifica il diritto
che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento
penale al  quale l'investigazione e' collegata,  nonche' i principali
elementi  di fatto  che  giustificano l'investigazione  e il  termine
ragionevole fissato per la sua ultimazione.
  I dati  devono essere  registrati ed  elaborati mediante  logiche e
forme di organizzazione strettamente  correlate alle finalita' di cui
al punto 1).
  L'interessato o  la persona  presso la quale  sono raccolti  i dati
deve essere informata ai sensi dell'art.  10, comma 1, della legge n.
675/1996, ponendo  in particolare evidenza l'identita'  e la qualita'
professionale  dell'investigatore nonche'  la natura  facoltativa del
conferimento dei dati.
  Nel caso  in cui i dati  sono raccolti presso terzi,  e' necessario
informare l'interessato e acquisire il suo consenso scritto (articoli
10, commi 3  e 4 e 22, comma  4, della legge n. 675/1996),  solo se i
dati sono  trattati per  un periodo  superiore a  quello strettamente
necessario  per  esercitare il  diritto  in  sede giudiziaria  o  per
svolgere  le   investigazioni  difensive,  oppure  se   i  dati  sono
utilizzati  per  ulteriori  finalita' non  incompatibili  con  quelle
precedentemente perseguite.
  Il  difensore o  il  soggetto che  ha  conferito l'incarico  devono
essere  informati periodicamente  dell'andamento dell'investigazione,
anche al fine di permettere  loro una valutazione tempestiva circa le
determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede
giudiziaria o al diritto alla prova.
  L'investigatore  privato  deve  eseguire  personalmente  l'incarico
ricevuto, e  non puo' avvalersi  di altri investigatori  non indicati
nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico.
  Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali
responsabili  o incaricati  del trattamento  in conformita'  a quanto
previsto   dagli  articoli   8  e   19  della   legge  n.   675/1996,
l'investigatore privato deve vigilare  con cadenza almeno settimanale
sulla puntuale  osservanza delle  norme di  legge e  delle istruzioni
impartite.  Tali   soggetti  possono  avere  accesso   ai  soli  dati
strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta.
  Per  quanto   non  previsto   nella  presente   autorizzazione,  il
trattamento  deve  essere  effettuato nel  rispetto  delle  ulteriori
prescrizioni  contenute  nella   citata  autorizzazione  generale  n.
2/1998, in particolare per cio' che riguarda le informazioni relative
ai nascituri e ai dati genetici.
  Il trattamento dei dati deve  inoltre rispettare le prescrizioni di
un apposito codice di deontologia e di buona condotta, che il Garante
e' in  procinto di promuovere ai  sensi degli articoli 22,  comma 4 e
31, comma 1, lettera h), della legge n. 675/1996.
 4) Conservazione dei dati.
  Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1,
lettera e), della legge n.  675/1996, i dati sensibili possono essere
conservati  per  un  periodo  non  superiore  a  quello  strettamente
necessario per eseguire l'incarico ricevuto.
  A  tal fine  deve essere  verificata costantemente,  anche mediante
controlli periodici,  la stretta  pertinenza e  la non  eccedenza dei
dati rispetto alle finalita' perseguite e all'incarico conferito.
  Una  volta  conclusa  la   specifica  attivita'  investigativa,  il
trattamento  deve cessare  in  ogni sua  forma,  fatta eccezione  per
l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito
l'incarico.
  La  mera pendenza  del  procedimento al  quale l'investigazione  e'
collegata, ovvero  il passaggio ad  altre fasi di giudizio  in attesa
della formazione del giudicato, non  costituiscono, di per se stessi,
una giustificazione  valida per  la conservazione  dei dati  da parte
dell'investigatore privato.
 5) Comunicazione e diffusione dei dati.
  I  dati possono  essere comunicati  unicamente al  soggetto che  ha
conferito l'incarico.
  I  dati non  possono essere  comunicati ad  un altro  investigatore
privato,  salvo   che  questi  sia  stato   indicato  nominativamente
nell'atto  di  incarico e  la  comunicazione  sia necessaria  per  lo
svolgimento dei compiti affidati.
  I dati idonei a rivelare lo  stato di salute possono essere diffusi
solo se  e' necessario per  finalita' di prevenzione,  accertamento o
repressione dei  reati (art. 23,  comma 4, della legge  n. 675/1996),
con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
  I dati relativi alla vita sessuale non possono essere diffusi.
 6) Richieste di autorizzazione.
  I   titolari  dei   trattamenti   che   rientrano  nell'ambito   di
applicazione  della   presente  autorizzazione  non  sono   tenuti  a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita',
qualora il  trattamento che si  intende effettuare sia  conforme alle
prescrizioni suddette.
  Le richieste  di autorizzazione  pervenute o che  perverranno anche
successivamente  alla data  di adozione  del presente  provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
  Il   Garante  non   prendera'   in   considerazione  richieste   di
autorizzazione  per trattamenti  da effettuarsi  in difformita'  alle
prescrizioni   del  presente   provvedimento,  salvo   che  il   loro
accoglimento sia giustificato da  circostanze del tutto particolari o
da   situazioni   eccezionali    non   considerate   nella   presente
autorizzazione.
 7) Norme finali.
  Restano  fermi  gli  obblighi  previsti  da norme  di  legge  o  di
regolamento,  ovvero dalla  normativa  comunitaria, che  stabiliscono
divieti o  limiti in materia di  trattamento di dati personali  e, in
particolare:
  a) dagli  articoli 4 (impianti  e apparecchiature per  finalita' di
controllo a distanza dei lavoratori) e 8 (indagini sulle opinioni del
lavoratore o su  altri fatti non rilevanti ai  fini della valutazione
dell'attitudine professionale) della legge 20 maggio 1970, n. 300;
  b)   dalla  legge   5  giugno   1990,   n.  135,   in  materia   di
sieropositivita' e di infezione da HIV;
  c) dalle norme processuali o volte a prevenire discriminazioni;
  d)  dall'art.  734-bis  del  codice   penale,  il  quale  vieta  la
divulgazione non consensuale delle  generalita' o dell'immagine della
persona offesa da atti di violenza sessuale.
  Restano fermi gli  obblighi previsti dagli articoli 9, 15,  17 e 28
della legge n. 675/1996, concernenti  i requisiti dei dati personali,
la sicurezza,  i limiti  posti ai  trattamenti automatizzati  volti a
definire il profilo  o la personalita' degli  interessati, nonche' il
trasferimento all'estero dei dati.
  Restano fermi,  in particolare,  gli obblighi  previsti in  tema di
liceita' e di correttezza nell'uso di strumenti o apparecchiature che
permettono la raccolta di informazioni  anche sonore o visive, ovvero
in tema di accesso a banche  dati o di cognizione del contenuto della
corrispondenza  e  di   comunicazioni  o  conversazioni  telefoniche,
telematiche o tra soggetti presenti.
  Resta  ferma  la  facolta'  per  le  persone  fisiche  di  trattare
direttamente dati  per l'esclusivo  fine della  tutela di  un proprio
diritto in  sede giudiziaria, anche nell'ambito  delle investigazioni
relative  ad  un procedimento  penale.  In  tali  casi, la  legge  n.
675/1996   non  si   applica  anche   se  i   dati  sono   comunicati
occasionalmente ad una autorita' giudiziaria  o a terzi, sempreche' i
dati  non siano  destinati ad  una comunicazione  sistematica o  alla
diffusione (art. 3 della legge n. 675/1996).
 8) Efficacia temporale.
  La presente autorizzazione  ha efficacia a decorrere  dal 1 ottobre
1998, fino al 30 settembre 1999.
  La   presente  autorizzazione   sara'  pubblicata   nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 30 settembre 1998
                                               Il presidente: Rodota'