MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti    concernenti    il   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale
(GU n.230 del 2-10-1998)

  Con decreto ministeriale  n. 24832 del 24 luglio  1998 e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo
dal 3  dicembre 1997 al 2  dicembre 1998, della ditta  S.p.a. Ricagni
condizionatori, con sede  in Peschiera Borromeo (Milano)  e unita' di
Peschiera Borromeo (Milano).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Ricagni condizionatori,
con  sede  in  Peschiera  Borromeo (Milano)  e  unita'  di  Peschiera
Borromeo (Milano),  per il periodo  dal 3  dicembre 1997 al  2 giugno
1998.
  Istanza aziendale presentata  il 18 dicembre 1997  con decorrenza 3
dicembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24833 del 24 luglio  1998 e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo
dal  14 aprile  1998  al  13 aprile  1999,  della  ditta S.p.a.  Data
Management -  Gruppo Finsiel, con sede  in Milano e unita'  di Agrate
Brianza (Milano) e Milano.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta S.p.a. Data  Management - Gruppo
Finsiel, con  sede in Milano  e unita'  di Agrate Brianza  (Milano) e
Milano, per il periodo dal 14 aprile 1998 al 13 ottobre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  5 maggio  1998 con  decorrenza 14
aprile 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 24834  del 24  luglio 1998  a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  16 luglio  1998,  e'
autorizzata  la ulteriore  corresponsione del  trattamento salariale,
gia' disposta con decreto ministeriale del 16 luglio 1998 con effetto
dal 19 agosto 1997, in  favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla  ditta S.r.l.  Mariani servizi,  con  sede in  Pero (Milano)  e
centri di assistenza  nazionali di Milano e di Pero  (Milano), per il
periodo dal 19 febbraio 1998 al 18 agosto 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 6  marzo 1998  con decorrenza  19
febbraio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 24835  del 24  luglio 1998  a seguito
dell'approvazione   relativa   al  programma   per   ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il decreto  ministeriale del  5 dicembre
1997,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 5 dicembre 1997 con  effetto dal 21 ottobre 1996, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.r.l.
Oerlikon Contraves, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo
dal 21 ottobre 1997 al 20 aprile 1998.
  Istanza aziendale presentata il 24  novembre 1997 con decorrenza 21
ottobre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 24836  del 24  luglio 1998  a seguito
dell'approvazione   relativa   al  programma   per   riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998,
e'   autorizzata   la   ulteriore  corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del  16 marzo 1998  con effetto  dal 14 aprile  1997, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Michelin  Italiana, con  sede in  Torino e  unita' di  Torino -  sede
centrale di Torino,  per il periodo dal 14 aprile  1998 al 13 ottobre
1998.
  Istanza aziendale  presentata il 21  maggio 1998 con  decorrenza 14
aprile 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24837 del 24 luglio 1998:
  1)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
riorganizzazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
del 10  giugno 1998, e'  autorizzata la ulteriore  corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con decreto ministeriale del 10 giugno 1998 con effetto dal 28 luglio
1997, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie industriali Ricciardi, con sede in
Corsico (Milano)  e unita' di Napoli,  per il periodo dal  28 gennaio
1998 al 27 luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 30  dicembre 1997 con decorrenza 28
gennaio 1998;
  2)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
riorganizzazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
del 17  giugno 1998, e'  autorizzata la ulteriore  corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto  ministeriale del  17  giugno  1998  con effetto  dal  1
novembre 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a.  A.V.I.R. - Aziende vetrarie  industriali Ricciardi, con
sede in Corsico  (Milano) e unita' di Castel  Maggiore (Bologna), per
il periodo dal 1 maggio 1998 al 31 ottobre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  12 maggio  1998 con  decorrenza 1
maggio 1998;
  3)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
riorganizzazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
del 10  giugno 1998, e'  autorizzata la ulteriore  corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con decreto ministeriale del 10 giugno 1998 con effetto dal 14 luglio
1997, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie industriali Ricciardi, con sede in
Corsico (Milano) e  unita' di Sesto Calende (Varese),  per il periodo
dal 14 gennaio 1998 al 13 luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 24  dicembre 1997 con decorrenza 14
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24838 del 24 luglio  1998 e' approvato
il programma per ristrutturazione  aziendale, relativo al periodo dal
1 ottobre  1996 al 30  settembre 1998,  della ditta S.p.a.  Italtel -
Gruppo  Italtel, con  sede in  Milano e  unita' di  Carini (Palermo),
Cassina  de'   Pecchi  (Milano),  Castelletto  di   Settimo  Milanese
(Milano), Cologno  Monzese (Milano), L'Aquila,  Marcianise (Caserta),
Milano,  Nerviano (Milano),  Roma, S.  Maria Capua  Vetere (Caserta),
Torino.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a. Italtel - Gruppo Italtel,
con sede in  Milano e unita' di Carini (Palermo),  Cassina de' Pecchi
(Milano), Castelletto  di Settimo Milanese (Milano),  Cologno Monzese
(Milano), L'Aquila, Marcianise  (Caserta), Milano, Nerviano (Milano),
Roma, S. Maria  Capua Vetere (Caserta), Torino, per il  periodo dal 1
ottobre 1996 al 31 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 25 novembre 1996  con decorrenza 1
ottobre 1996.
  Il presente decreto annulla e  sostituisce il D.M. 20 gennaio 1998,
n. 23974/1.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24839 del 24 luglio 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.a.s. M.I.M.  di Mirri Bruno &  C., con
sede in  San Giorgio a  Cremano (Napoli) e  unita' di Napoli,  per un
massimo  di  16  dipendenti,  e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale dal 4 marzo 1998
al 3 settembre 1998.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 4 settembre 1998 al 3 marzo 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24840 del 24 luglio 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Russo  Pavimenti, con sede in Rose
"contrada  Petrara" (Cosenza)  e  unita' di  Rose "contrada  Petrara"
(Cosenza),  per  un  massimo  di 22  dipendenti,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dall'8 aprile 1998 al 7 ottobre 1998.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dall'8 ottobre 1998 al 7 aprile 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24841 del 24 luglio 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Promotion Print, con sede in Monza
(Milano)  e unita'  di  Gorgonzola  (Milano), per  un  massimo di  11
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale dal  29 dicembre 1997  al 28
giugno 1998.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 29 giugno 1998 al 28 dicembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24842 del 24 luglio 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Beton  Conter, con sede in Catania
e unita' di Catania, per un  massimo di 20 dipendenti, e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 16 aprile 1998 al 15 ottobre 1998.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 16 ottobre 1998 al 15 aprile 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24843 del 24 luglio 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  Simona Engineering, con  sede in
Roma e unita'  di Segrate (Milano), per un massimo  di 28 dipendenti,
e'  autorizzata la  corresponsione del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale dal 26 marzo 1998 al 25 settembre 1998.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 26 settembre 1998 al 25 marzo 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24844 del 24 luglio 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Olimpic, con sede  in Cavenago di
Brianza (Milano)  e unita'  di Cavenago di  Brianza (Milano),  per un
massimo  di  31  dipendenti,  e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  dal 18  aprile
1998 al 17 ottobre 1998.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 18 ottobre 1998 al 17 aprile 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24845 del 24 luglio 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Martelli elettrotecnica italiana,
con sede in  San Giuliano Milanese (Milano) e unita'  di San Giuliano
Milanese (Milano), per  un massimo di 12 dipendenti,  e' prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 27 gennaio 1998 al 26 luglio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24846  del 24 luglio 1998, e' accertata
la  condizione di  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  3
novembre 1997  al 2  novembre 1998 della  ditta S.p.a.  Selezione dal
Reader's Digest, con sede in Milano e unita' di Milano.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori  che versino nell'ipotesi  di cui
all'art. 24,  della legge 25  febbraio 1987, n. 67,  dipendenti dalla
S.p.a. Selezione dal Reader's Digest, con  sede in Milano e unita' di
Milano,  per un  massimo  di  87 dipendenti,  per  il  periodo dal  3
novembre 1997 al 2 maggio 1998.
  Il presente decreto annulla  e' sostituisce il decreto ministeriale
19 dicembre 1997, n. 23916.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 3 maggio 1998 al 2 novembre 1998.
  Con decreto  ministeriale n.  24847 del 24  luglio 1998,  a seguito
dell'accertamento delle  condizioni di cui all'art.  35, terzo comma,
legge n.  416/1981, intervenuto  con il  decreto ministeriale  del 18
febbraio  1998,  e'  prorogata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  in  favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l.  Teleprint, con  sede  in Roma  e unita'  di
Milano, per  un massimo di  2 dipendenti, Roma,  per un massimo  di 6
dipendenti, per il periodo dal 1 dicembre 1997 al 31 maggio 1998.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale di previdenza dei  giornalisti italiani, sono autorizzati a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale n. 24848  del 24 luglio 1998, e' accertata
la condizione  di cui  all'art. 35, terzo  comma, legge  n. 416/1981,
relativamente  al periodo  dal 9  febbraio 1998  all'8 febbraio  2000
della ditta S.r.l. Centro stampa,  con sede in Marcianise (Caserta) e
unita' di Marcianise (Caserta).
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. Centro
stampa,  con sede  in  Marcianise (Caserta)  e  unita' di  Marcianise
(Caserta),  per un  massimo di  16 dipendenti  per il  periodo dal  9
febbraio 1998 all'8 agosto 1998.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale di previdenza dei  giornalisti italiani, sono autorizzati a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto  ministeriale n.  24849 del 24  luglio 1998,  a seguito
dell'accertamento  delle condizioni  di crisi  aziendale, intervenuto
con  il decreto  ministeriale del  18  giugno 1997,  e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori  che versino nell'ipotesi  di cui
all'art. 24,  della legge 25  febbraio 1987, n. 67,  dipendenti dalla
S.r.l.  Edigraf, con  sede in  Trieste e  unita' di  Trieste, per  un
massimo di  13 dipendenti,  per il  periodo dal 5  agosto 1997  al 31
agosto 1997.
  Con decreto ministeriale n. 24850  del 24 luglio 1998, e' approvata
la proroga  complessa del  programma per  riorganizzazione aziendale,
limitatamente  al periodo  dal 19  aprile 1997  al 31  dicembre 1997,
della  ditta S.p.a.  O.A.N. -  Officine aeronavali  Venezia -  Gruppo
Alenia,  con  sede  in  Tessera (Venezia)  e  unita'  di  Capodichino
(Napoli).
  Delibera  C.I.P.E.  18 ottobre  1994  -  Pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione  aziendale, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  O.A.N.  -
Officine  aeronavali Venezia  - Gruppo  Alenia, con  sede in  Tessera
(Venezia) e  unita' di  Capodichino (Napoli), per  il periodo  dal 19
aprile 1997 al 18 ottobre 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 23 maggio 1997,  con decorrenza 19
aprile 1997.
  Delibera  C.I.P.E.  18 ottobre  1994  -  Pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24851  del 24 luglio 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo
dal 5 gennaio  1998 al 4 gennaio 1999, della  ditta Sarrio' S.A., con
sede in Milano e unita'  di direzione Pontenuovo di Magenta (Milano),
ufficio commerciale di Aprilia (Latina).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta Sarrio'  S.A., con sede in Milano
e  unita'  di direzione  Pontenuovo  di  Magenta (Milano)  e  ufficio
commerciale di Aprilia (Latina), per il periodo dal 5 gennaio 1998 al
4 luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 18  dicembre 1997, con decorrenza 5
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24852 del 24 luglio  1998 e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal 27 novembre 1996 al 26  novembre 1997, della ditta S.p.a. Ansaldo
segnalamento ferroviario, con  sede in Tito Scalo  (Potenza) e unita'
di Genova, Napoli e Piossasco (Torino).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Ansaldo  segnalamento
ferroviario, con  sede in  Tito Scalo (Potenza)  e unita'  di Genova,
Napoli e Piossasco  (Torino), per il periodo dal 27  novembre 1996 al
26 maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1996, con decorrenza 27
novembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24853  del 24 luglio 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal 6  ottobre 1997  al 5  ottobre 1998,  della ditta  S.p.a. Gambogi
costruzioni (dal  1 dicembre  1997 Ferrocemento-Recchi), con  sede in
Roma (gia' Pisa) e unita' di  deposito di Ospedaletto (Pisa), sede di
Pisa.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gambogi costruzioni (dal 1
dicembre 1997  Ferrocemento-Recchi), con sede  in Roma (gia'  Pisa) e
unita'  di deposito  di Ospedaletto  (Pisa) e  sede di  Pisa, per  il
periodo dal 6 ottobre 1997 al 5 aprile 1998.
  Istanza aziendale presentata il 24  novembre 1997, con decorrenza 6
ottobre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24854  del 24 luglio 1998, e' approvato
il  programma per  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  1
gennaio 1998  al 31  dicembre 1998, della  ditta S.r.l.  Fosfotec (in
liquidazione),  con  sede  in  Milano e  unita'  di  stabilimento  di
Crotone.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Fosfotec (in liquidazione), con sede in
Milano e  unita' di  stabilimento di  Crotone, per  il periodo  dal 1
gennaio 1998 al 30 giugno 1998.
  Istanza aziendale presentata il 17  dicembre 1997, con decorrenza 1
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24855  del 24 luglio 1998, e' approvato
il  programma per  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  4
maggio  1998  al   3  maggio  1999,  della  ditta  S.c.   a  r.l.  Le
Chiantigiane, con sede  in Tavarnelle Val di Pesa  (Firenze) e unita'
di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla ditta  S.c. a  r.l.  Le Chiantigiane,  con sede  in
Tavarnelle Val di  Pesa (Firenze) e unita' di Tavarnelle  Val di Pesa
(Firenze), per il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 27  maggio 1998, con  decorrenza 4
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24856  del 24 luglio 1998, e' approvato
il programma  per crisi  aziendale, relativamente  al periodo  dal 30
marzo 1998 al 29 marzo 1999,  della ditta S.p.a. Allison, con sede in
Volta Mantovana (Mantova) e unita' di Volta Mantovana (Mantova).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.p.a. Allison,  con sede in  Volta Mantovana
(Mantova) e unita'  di Volta Mantovana (Mantova), per  il periodo dal
30 marzo 1998 al 29 settembre 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 18 maggio 1998,  con decorrenza 30
marzo 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24857  del 24 luglio 1998, e' approvato
il  programma per  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  4
maggio 1998 al  3 maggio 1999, della ditta  S.r.l. Industria Italiana
Alcool, con sede in Napoli e unita' di Oliveto Citra (Salerno).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Industria  Italiana Alcool, con sede in
Napoli e  unita' di  Oliveto Citra  (Salerno), per  il periodo  dal 4
maggio 1998 al 3 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 21  maggio 1998, con  decorrenza 4
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24858  del 24 luglio 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal 12 gennaio  1998 all'11 gennaio 1999, della  ditta S.r.l. Galileo
Vacuum Systems, con sede in Prato e unita' di Prato.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta  S.r.l. Galileo  Vacuum Systems,
con sede in  Prato e unita' di  Prato, per il periodo  dal 12 gennaio
1998 all'11 luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998, con decorrenza 12
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24859  del 24 luglio 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal  6 ottobre  1997 al  5 ottobre  1998, della  ditta S.p.a.  Recchi
Costruzioni Generali  (dal 1 dicembre 1997  Ferrocemento-Recchi), con
sede in Roma (gia' Torino) e unita' di Grugliasco (Torino) e Torino.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti   dalla  ditta  S.p.a.   Recchi  Costruzioni
Generali (dal 1 dicembre 1997  Ferrocemento-Recchi), con sede in Roma
(gia'  Torino) e  unita'  di  Grugliasco (Torino)  e  Torino, per  il
periodo dal 6 ottobre 1997 al 5 aprile 1998.
  Istanza aziendale presentata il 21  novembre 1997, con decorrenza 6
ottobre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24860  del 24 luglio 1998, e' approvato
il programma  per crisi  aziendale, relativamente  al periodo  dal 12
gennaio 1998 all'11  gennaio 1999, della ditta  S.p.a. C.D.I. Calitri
Denim Industries, con  sede in zona industriale  Calitri (Avellino) e
unita' di Calitri (Avellino).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.p.a.  C.D.I. Calitri Denim  Industries, con
sede in zona industriale Calitri  e unita' di Calitri (Avellino), per
il periodo dal 12 gennaio 1998 all'11 luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1998, con decorrenza 12
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24861  del 24 luglio 1998, e' approvato
il  programma per  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  1
gennaio 1997 al 30 giugno 1997, della ditta S.p.a. Impresa Mereu, con
sede  in Lanusei  (Nuoro)  e unita'  di Lanusei  e  cantieri vari  in
provincia di Nuoro.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa Mereu, con sede in
Lanusei e  unita' di Lanusei e  cantieri vari in provincia  di Nuoro,
per il periodo dal 4 aprile 1997 al 30 giugno 1997.
  Istanza  aziendale presentata  l'11 aprile  1997, con  decorrenza 1
gennaio 1997.
   Articolo 7, comma 1, legge n. 236/93.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24862  del 24 luglio 1998, e' approvato
il programma  per crisi  aziendale, relativamente  al periodo  dal 27
ottobre 1997  al 19 gennaio  1998, della ditta S.r.l.  Tini industria
laterizi, con sede in Roma e unita' di Roma e uffici di Roma.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta S.r.l. Tini  industria laterizi,
con sede in  Roma e unita' di  Roma e uffici di Roma,  per il periodo
dal 27 ottobre 1997 al 19 gennaio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1997, con decorrenza 27
ottobre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24863  del  24  luglio  1998,  sono
accertati i presupposti di cui all'art.  3, comma 2, legge n. 223/91,
relativi al  periodo dal 19  maggio 1998  al 18 novembre  1998, della
ditta S.p.a. De Angeli (gia' De Angeli industrie), con sede in Ascoli
Piceno  e  unita'  di  Ascoli   Piceno,  Cameri  (Novara)  e  Caronno
Pertusella (Varese).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale  per  fallimento, in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  De Angeli (gia' De Angeli
industrie),  con sede  in Ascoli  Piceno e  unita' di  Ascoli Piceno,
Cameri (Novara) e Caronno Pertusella  (Varese), per il periodo dal 19
maggio 1998 al 18 novembre 1998.
  Articolo  3, comma  2, legge  223/91  - Sentenza  tribunale del  19
maggio 1997, n. 2022.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24864  del 24 luglio 1998, e' approvato
il  programma per  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  5
gennaio 1998  al 4 gennaio  1999, della ditta S.p.a.  Ultravox Siena,
con sede  in localita'  Isola d'Arbia (Siena)  e unita'  di localita'
Isola d'Arbia (Siena).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta  S.p.a. Ultravox Siena, con  sede in localita'
Isola d'Arbia  e unita'  di localita' Isola  d'Arbia (Siena),  per il
periodo dal 5 gennaio 1998 al 4 luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 24  febbraio 1998, con decorrenza 5
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24865  del 24 luglio 1998, e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo
dal  13  ottobre  1997  al   12  ottobre  1999,  della  ditta  S.p.a.
Legnochimica,  con  sede  in  Pamparato (Cuneo)  e  unita'  di  Rende
(Cosenza).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a. Legnochimica, con sede in
Pamparato (Cuneo) e unita' di Rende  (Cosenza), per il periodo dal 13
ottobre 1997 al 12 aprile 1998.
  Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1997, con decorrenza 13
ottobre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24866  del 24 luglio 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal 16  aprile 1998 al 12  febbraio 2000, della ditta  S.p.a. Piaggio
veicoli europei  (dal 1 luglio Piaggio  & C.), con sede  in Pontedera
(Pisa) e unita' di Lugnano (Pisa) e Pontedera (Pisa).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Piaggio  veicoli europei
(dal 1 luglio Piaggio & C.), con sede in Pontedera (Pisa) e unita' di
Lugnano (Pisa)  e Pontedera  (Pisa), per il  periodo dal  16 febbraio
1998 al 15 agosto 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 23  marzo 1998, con  decorrenza 16
febbraio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24867  del 24 luglio 1998, e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo
dal  21 luglio  1997 al  20 luglio  1999, della  ditta S.r.l.  Centro
recupero e servizi,  con sede in Torino e unita'  di Settimo Torinese
(Torino).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Centro recupero e servizi,
con sede  in Torino  e unita'  di Settimo  Torinese (Torino),  per il
periodo dal 21 luglio 1997 al 20 gennaio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 5  agosto 1997, con  decorrenza 21
luglio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24868  del 24 luglio 1998, e' approvato
il  programma per  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  9
giugno 1997 all'8 giugno 1998,  della ditta S.p.a. S.I.T.E., con sede
in Bologna  e unita'  di Pozzuoli (Napoli),  S. Vitaliano  (Napoli) e
Teverola (Caserta).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.T.E.,  con sede in Bologna e unita'
di Pozzuoli (Napoli), S. Vitaliano (Napoli) e Teverola (Caserta), per
il periodo dal 9 giugno 1997 all'8 dicembre 1997.
  Istanza  aziendale presentata  l'11 giugno  1997, con  decorrenza 9
giugno 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24869 del 24  luglio 1998,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuto con
il  decreto  ministeriale  del  19   maggio  1998,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. C.P.C. -
Compagnia  prodotti  conservati,  con   sede  in  Castel  S.  Giorgio
(Salerno) e unita' di Castel S. Giorgio (Salerno), per il periodo dal
1 giugno 1998 al 30 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 25  giugno 1998, con  decorrenza 1
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24870 del 24  luglio 1998,  a seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di  riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  16 luglio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Bicc Ceat cavi, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unita'
di Ascoli  Piceno, per il periodo  dal 15 marzo 1998  al 14 settembre
1998.
  Istanza aziendale  presentata il 9  aprile 1998, con  decorrenza 15
marzo 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24871 del 24  luglio 1998,  a seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di  riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  16 luglio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Bicc  Cavi Sud, con sede  in Frosinone e unita'  di Frosinone,
per il periodo dal 15 marzo 1998 al 14 settembre 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 14 aprile 1998,  con decorrenza 15
marzo 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24872  del 24 luglio 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal 27 novembre 1996 al 26  novembre 1997, della ditta S.p.a. Ansaldo
segnalamento ferroviario, con  sede in Tito Scalo  (Potenza) e unita'
di Tito Scalo (Potenza).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Ansaldo  segnalamento
ferroviario, con sede in Tito Scalo  (Potenza) e unita' di Tito Scalo
(Potenza), per il periodo dal 27 novembre 1996 al 26 maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1996, con decorrenza 27
novembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 24922  del 5  agosto 1998,  a seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di  ristrutturazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  29 luglio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Philips Vision  Industries, con  sede in  Milano e  unita' di
Monza (Milano), per il periodo dal 28 gennaio 1998 al 27 luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 24  febbraio 1998 con decorrenza 28
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24923 del 5 agosto  1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione  aziendale, per l'ulteriore periodo
dal  26 settembre  1996  al  25 settembre  1997,  della ditta  S.r.l.
Progetto Industrie, con sede in Caserta e unita' di Caserta.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione  aziendale, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti   dalla  ditta  S.r.l.  Progetto
Industrie, con sede in Caserta e unita' di Caserta per il periodo dal
26 settembre 1996 al 25 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 23 ottobre 1996  con decorrenza 26
settembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24924 del 5 agosto  1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione  aziendale, per l'ulteriore periodo
dal 14 ottobre 1997 al 13  ottobre 1998, della ditta S.p.a. Pharmacia
e Upjohn, con sede in Milano e unita' di Milano.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione  aziendale, in favore dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Pharmacia  e
Upjohn, con  sede in  Milano e unita'  di Milano,  Nerviano (Milano),
Rodano (Milano),  per il  periodo dal  14 ottobre  1997 al  13 aprile
1998.
  Istanza aziendale presentata il 21  novembre 1997 con decorrenza 14
ottobre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 24925  del 5  agosto 1998,  a seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di  ristrutturazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  17 giugno  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Firema  Trasporti Unita' Operativa Metalmeccanica  Lucana, con
sede  in Caserta  e unita'  di  Metalmeccanica Lucana  di Tito  Scalo
(Potenza), per il periodo dal 19 marzo 1998 al 18 settembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 24  aprile 1998 con  decorrenza 19
marzo 1998.
  Delibera  C.I.P.E.  18  ottobre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24927 del 5 agosto 1998:
  1)  in favore  di centotrentotto  lavoratori gia'  dipendenti dalle
S.r.l.   CO.GE.I.   Immobiliare,  con   sede   in   Roma  ed   S.r.l.
CO.GE.INF.IM.,  con  sede  in  Roma,  ora  reintegrati  nella  S.p.a.
CO.GE.I.,  con sede  in Roma  e unita'  sul territorio  nazionale, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 26 marzo 1998 al 19 luglio 1998;
  2) la corresponsione del trattamento  di cui sopra e' prorogata dal
20 luglio 1998 al 19 gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla vigente  normativa,  con  particolare riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concesso  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
  Con  decreto ministeriale  n. 24931  del 7  agosto 1998,  a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  ristrutturazione  aziendale,
intervenuto  con il  decreto  ministeriale del  27  gennaio 1998,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
27  gennaio 1998  con  effetto  dal 12  maggio  1997,  in favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta S.p.a. Nuovo Pignone,
con sede in Firenze e unita' di  Bari, per il periodo dal 12 novembre
1997 all'11 maggio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 14  novembre 1997 con decorrenza 12
novembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24932 del 7 agosto  1998, e' approvato
il  programma per  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  7
aprile 1997 al 6 aprile 1998, della ditta S.p.a. Russo Pavimenti, con
sede in  Rose contrada  Petrara (Cosenza) e  unita' di  Rose contrada
Petrara (Cosenza),  per il  periodo dal  7 aprile  1997 al  6 ottobre
1997.
  Istanza aziendale  presentata il  23 maggio  1997 con  decorrenza 7
aprile 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24933 del 7 agosto  1998, e' approvato
il programma  per crisi  aziendale, relativamente  al periodo  dal 15
gennaio 1998 al 14 gennaio 1999, della ditta S.p.a. F.lli Solari, con
sede  in Prato  Carnico (Udine)  e unita'  di Prato  Carnico frazione
Pesariis (Udine).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a. Fratelli Solari, con sede
in Prato Carnico frazione Pesariis  (Udine) e unita' di Prato Carnico
frazione Pesariis  (Udine) per il periodo  dal 15 gennaio 1998  al 14
luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 24  febbraio 1998 con decorrenza 15
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 24934  del 7  agosto 1998,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  e' prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla ditta  Volpe
Domenico, con sede  in Lamezia Terme (Catanzaro) e  unita' di Lamezia
Terme (Catanzaro)  per il periodo dal  30 dicembre 1997 al  29 giugno
1998.
  Istanza aziendale presentata  il 28 gennaio 1998  con decorrenza 30
dicembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24935 del 7 agosto  1998, e' accertata
la permanenza della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della
legge n. 416/1981, relativamente al  periodo dal 23 settembre 1997 al
22 settembre  1998 della ditta  S.r.l. Linotypia Vacuna, con  sede in
Roma e unita' di Roma.
  A  seguito   dell'accertamento  di  cui  sopra,   e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linotypia
Vacuna, con sede in  Roma e unita' di Roma (per  un massimo di cinque
dipendenti), per il periodo dal 23 settembre 1997 al 22 marzo 1998.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
16 aprile 1998, n. 24352.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale di  previdenza dei giornalisti italiani  sono autorizzati a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale  n. 24936 del 7 agosto  1998, e' accertata
la permanenza della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della
legge n. 416/1981, relativamente al  periodo dal 23 settembre 1997 al
22 settembre  1998 della ditta  S.r.l. Linotypia Vacuna, con  sede in
Roma e unita' di Roma.
  A  seguito   dell'accertamento  di  cui  sopra,   e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linotypia
Vacuna, con sede in  Roma e unita' di Roma (per  un massimo di cinque
dipendenti), per il periodo dal 23 marzo 1998 al 22 settembre 1998.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale di  previdenza dei giornalisti italiani  sono autorizzati a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con  decreto ministeriale  n. 24937  del 7  agosto 1998,  a seguito
dell'accertamento delle  condizioni di cui all'art.  35, terzo comma,
della legge n. 416/1981, intervenuto  con il decreto ministeriale del
18  novembre 1997,  e'  prorogata la  corresponsione del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  in  favore dei  lavoratori
dipendenti dalla Scarl Coop. giornalistica Mediatel, con sede in Roma
e unita'  di Milano (per un  massimo di sedici dipendenti)  e di Roma
(per un massimo  di un dipendente) per il periodo  dal 17 giugno 1997
al 16 dicembre 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
29 luglio 1998, n. 24895.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale di  previdenza dei giornalisti italiani  sono autorizzati a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con  decreto ministeriale  n. 24938  del 7  agosto 1998,  a seguito
dell'accertamento delle  condizioni di cui all'art.  35, terzo comma,
della legge n. 416/1981, intervenuto  con il decreto ministeriale del
18  novembre 1997,  e'  prorogata la  corresponsione del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  in  favore dei  lavoratori
dipendenti dalla Scarl Coop. giornalistica Mediatel, con sede in Roma
e unita'  di Milano (per un  massimo di sedici dipendenti)  e di Roma
(per un massimo di un dipendente) per il periodo dal 17 dicembre 1997
al 16 giugno 1998.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale di  previdenza dei giornalisti italiani  sono autorizzati a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con  decreto ministeriale  n. 24939  del 7  agosto 1998,  a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuto con il
decreto   ministeriale  del   16   luglio  1998,   e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei lavoratori  dipendenti interessati  addetti
alla  unita' di  mensa  aziendale  sottoindicata, limitatamente  alle
giornate in  cui vi  e' stato  l'intervento della  cassa integrazione
guadagni  ordinaria o  straordinaria  presso  la societa'  appaltante
anch'essa  di seguito  menzionata S.p.a.  Onama Mensa  c/o Alenia  di
Torino, con sede in Milano e unita' di Alenia di Torino (Torino), per
il periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994.
  Istanza aziendale presentata il 16  novembre 1993 con decorrenza 19
ottobre 1993.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla vigente  normativa,  con  particolare riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24949 del 10  agosto 1998,  a seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di  riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  31 luglio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Belleli  Elettrico Strumentale -  Gruppo Belleli, con  sede in
Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 18 gennaio 1998 al 17
luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 20  febbraio 1998 con decorrenza 18
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24950 del 10  agosto 1998,  a seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di  riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  31 luglio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Simi Sistemi - Gruppo Belleli, con sede in Taranto e unita' di
Taranto, per il periodo dal 18 gennaio 1998 al 17 luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 20  febbraio 1998 con decorrenza 18
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24951 del 10  agosto 1998,  a seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di  riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  31 luglio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Belleli Montaggi, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per
il periodo dal 18 gennaio 1998 al 17 luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 20  febbraio 1998 con decorrenza 18
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24954 del 10 agosto 1998:
  1)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
riorganizzazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
del 29  luglio 1998, e'  autorizzata la ulteriore  corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto  ministeriale del  28  luglio  1997 con  effetto  dall'8
febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a.  Alenia - Azienda  di Finmeccanica,  con sede in  Roma e
unita' di  sede ed  unita' dell'area aereonautica,  Caselle (Torino),
Casoria (Napoli),  Napoli centro  R. Bonifacio,  Pomigliano (Napoli),
sede in Roma,  viale M. Pilsudski, 92, Torino, per  il periodo dall'8
novembre 1997 al 7 febbraio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 25  settembre 1997 con decorrenza 8
novembre 1998.
  2)  a   seguito  dell'approvazione  della  proroga   complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale,  intervenuta con il decreto
ministeriale  del  29  luglio   1998,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con decreto  ministeriale del 22 giugno 1995
con   effetto  dall'11   aprile  1994,   in  favore   dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Augusta  Omi  (dal  20
dicembre 1996 Alenia Difesa - Azienda Finmeccanica), con sede in Roma
e unita' di Pomezia (Roma),  Nerviano (Milano), Caselle (Torino), per
il periodo dall'11 ottobre 1996 al 10 aprile 1997.
  Istanza aziendale presentata il 19  novembre 1996 con decorrenza 11
ottobre 1996.
  Delibera  C.I.P.E.  18  ottobre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24955 del 10  agosto 1998,  a seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di  riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  31 luglio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Belleli Offshore, con sede in  Taranto e unita' di Taranto per
il periodo dal 15 febbraio 1998 al 14 agosto 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  19 marzo  1998 con  decorrenza 15
febbraio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24956 del 10  agosto 1998,  a seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di  ristrutturazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  24 luglio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Centro  Recupero e  Servizi, con  sede in  Torino e  unita' di
Settimo Torinese (Torino),  per il periodo dal 21 gennaio  1998 al 20
luglio 1998.
  Istanza  aziendale presentata  l'8 gennaio  1998 con  decorrenza 21
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24957  del 10 agosto 1998, e' approvato
il  programma per  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  4
maggio 1998 al  3 maggio 1999, della ditta S.p.a.  Emint, con sede in
Milano e unita' di Abbiategrasso (Milano).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta  S.p.a. Emint, con sede in Milano  e unita' di
Abbiategrasso  (Milano),  per il  periodo  dal  4  maggio 1998  al  3
novembre 1998.
  Istanza aziendale presentata 19 giugno 1998 con decorrenza 4 maggio
1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24958  del  10  agosto  1998,  sono
accertati  i presupposti  di cui  all'art. 3,  comma 2,  legge 223/91
relativi al periodo dal 6 marzo 1998 al 5 settembre 1998, della ditta
S.c. a r.l. Paips, con sede in Volpiano (Torino) e unita' di Volpiano
(Torino).
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale  per  liquidazione   coatta,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Paips, con
sede  in Volpiano  (Torino) e  unita'  di Volpiano  (Torino), per  il
periodo dal 6 marzo 1998 al 5 settembre 1998.
  Art. 3, comma 2, legge 223/91 - Decreto del 21 febbraio 1997.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24959  del 10 agosto 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal  24  ottobre  1997  al  23 ottobre  1998,  della  ditta  S.c.p.a.
CE.SI.F., con sede in Napoli e unita' di Napoli.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta  S.c.p.a. CE.SI.F., con  sede in
Napoli e unita' di  Napoli, per il periodo dal 24  ottobre 1997 al 23
aprile 1998.
  Istanza aziendale presentata il 24  novembre 1997 con decorrenza 24
ottobre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24960 del 10  agosto 1998,  a seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di  riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  29 luglio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. G.F. Sistemi avionici - da  20 dicembre 1996 Alenia difesa az.
Finmeccanica,  con sede  in  Firenze e  unita'  di Caselle  (Torino),
Nerviano (Milano) e Pomezia (Roma), per il periodo dall'8 giugno 1997
al 7 dicembre 1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 24  marzo 1997  con decorrenza  8
giugno 1997.
  Delibera  C.I.P.E.  18  ottobre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24961 del 10  agosto 1998,  a seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di  riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  24 luglio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Ansaldo  segnalamento ferroviario,  con  sede  in Tito  Scalo
(Potenza) e  unita' di  Genova, Napoli e  Piossasco (Torino),  per il
periodo dal 27 maggio 1997 al 26 novembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 19  giugno 1997 con  decorrenza 27
maggio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  24962 del 10  agosto 1998,  a seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di  riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  24 luglio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Ansaldo  segnalamento ferroviario,  con  sede  in Tito  Scalo
(Potenza) e  unita' di Tito  Scalo (Potenza),  per il periodo  dal 27
maggio 1997 al 26 novembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 20  giugno 1997 con  decorrenza 27
maggio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24963  del 10 agosto 1998, e' approvato
il programma  per crisi  aziendale, relativamente  al periodo  dal 21
luglio 1997 al 20 luglio 1998, della ditta S.r.l. P.M.P., con sede in
Melfi (Potenza) e unita' di Melfi, contrada San Nicola (Potenza).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta  S.r.l. P.M.P., con sede in  Melfi (Potenza) e
unita' di Melfi, contrada San Nicola (Potenza), per il periodo dal 21
luglio 1997 al 20 gennaio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 20  agosto 1997 con  decorrenza 21
luglio 1997.
  La corresponsione del trattamento  disposta come sopra descritto e'
prorogata dal 21 gennaio 1998 al 20 luglio 1998.
  Istanza  aziendale presentata  19  gennaio 1998  con decorrenza  21
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24964 del 10 agosto 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SO.PA.,  con sede in Roma e unita'
di  Roma,  per un  massimo  di  sette dipendenti,  Tremestieri  Etneo
(Catania), per  un massimo  di quattro  dipendenti e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 26 febbraio 1998 al 25 agosto 1998.
  La corresponsione del trattamento  disposta come sopra descritto e'
prorogata dal 26 agosto 1998 al 25 febbraio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24965 del 10 agosto 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Turati Lombardi Sud,  con sede in
Ferentino  (Frosinone)  e  unita  di Ferentino  (Frosinone),  per  un
massimo di ventiquattro dipendenti,  e' autorizzata la corresponsione
del trattamento straordinario di  integrazione salariale dal 6 maggio
1998 al 5 novembre 1998.
  La corresponsione del trattamento  disposta come sopra descritto e'
prorogata dal 6 novembre 1998 al 5 maggio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.