Proroga dei termini per la realizzazione dei progetti SFOP.(GU n.232 del 5-10-1998)
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca; Visto il regolamento CEE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalita' strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(94)3346 del 6 dicembre 1994 relativa alla concessione di un contributo comunitario da parte dello SFOP a favore di un programma operativo per interventi a finalita' strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti nell'ambito del quadro comunitario di sostegno per l'obiettivo 1; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(94)3706/6 del 22 dicembre 1994 recante approvazione del programma comunitario per gli interventi strutturali nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (obiettivo 5a, ad esclusione delle regioni dell'obiettivo 1 - periodo 1994/99); Vista la deliberazione CIPE 26 febbraio 1998 recante misure per accelerare l'avanzamento dei programmi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Considerato che in applicazione di detta deliberazione le scadenze per il completamento dei lavori, gia' stabilite dai decreti di concessione, sono state rimodulate; Venuto necessario, nei casi di motivata e documentata esigenza, concedere una proroga di durata non superiore a quattro mesi, a condizione che tale periodo, sommato a quello come sopra rideterminato in attuazione della citata deliberazione CIPE, non sia superiore a sedici mesi; Decreta: Articolo unico I termini di scadenza per la realizzazione dei programmi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura, rimodulate in attuazione della deliberazione CIPE 26 febbraio 1998, nei casi di motivata e documentata esigenza, sono prorogati di quattro mesi, fermo restando il periodo massimo di sedici mesi fissato con la citata deliberazione. Roma, 30 luglio 1998 Il Ministro: Pinto Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1998 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 168