MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale
(GU n.233 del 6-10-1998)

  Con decreto ministeriale n. 24926 del 5 agosto 1998 e' autorizzata,
per  il  periodo  dal  1  febbraio   1998  al  31  gennaio  1999,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Cesari Aimone
Ferroviaria, con sede in Roma e  unita' di Campobasso, per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  38  ore
settimanali a  30 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 13 unita', su un organico complessivo di
504 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Cesari  Aimone  Ferroviaria,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 24940 del 7 agosto 1998 e' autorizzata,
per  il  periodo  dal  1  maggio   1998  al  30  settembre  1998,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Comeas
International, con sede  in Roma e unita' di Cosenza  e Paola (Reggio
Calabria),  per   i  quali  e'   stato  stipulato  un   contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  5  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro da  38  ore  settimanali  a 25,50  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
28 unita', su un organico complessivo di 61 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.  Comeas   International,   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 24941 del 7 agosto 1998 e' autorizzata,
limitatamente al  periodo dal 1  ottobre 1997  al 30 aprile  1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Comeas
International, con sede  in Roma e unita' di Cosenza  e Paola (Reggio
Calabria),  per   i  quali  e'   stato  stipulato  un   contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  38   ore  settimanali  a  27  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
28 unita', su un organico complessivo di 61 unita'.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3
aprile 1998, n. 24296.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.  Comeas   International,   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 24942 del 7 agosto 1998 e' autorizzata,
per il periodo dal 1 giugno 1998 al 31 maggio 1999, la corresponsione
del  trattamento di  integrazione  salariale di  cui  all'art. 1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.A. - Impresa generale appalti,
con sede in Roma e unita' di  Roma, per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 24  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 25  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
10 unita', su un organico complessivo di 27 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.A. - Impresa generale appalti,
a corrispondere il  particolare beneficio previsto dal  comma 4, art.
6,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24966   del  10  agosto   1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1998 al  31 dicembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Emanuele
Fiorentino, con sede  in Palermo e unita' di Palermo,  per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 24
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a 31,89 ore medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 47 unita', su un organico complessivo di
65 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Emanuele   Fiorentino,   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.