MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione
(GU n.233 del 6-10-1998)

  Con decreto ministeriale n. 24946 del 7 agosto 1998 e' accertata la
sussistenza  dello  stato  di  grave crisi  dell'occupazione  per  un
periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 2 gennaio 1997, nell'area
sottoindicata  in   conseguenza  del  previsto   completamento  degli
impianti industriali o delle opere  pubbliche di grandi dimensioni di
seguito elencati:
   Area del comune di Busachi (Oristano):
  imprese impegnate nel  completamento della diga sul  fiume Tirso in
localita' "Sa Cantonera"  nel territorio di Busachi  e delle connesse
opere  della costruzione  di una  variante  s.s. 388  del viadotto  e
variante s.p. 11.
  Art. 1-sexies della legge n. 176/1998.
  A  seguito dell'accertamento  di cui  sopra e  tenendo conto  della
decorrenza  iniziale  della crisi  ivi  indicata,  e' autorizzata  la
corresponsione  del  trattamento  speciale  di  disoccupazione  nella
misura prevista  dall'art. 7 della legge  23 luglio 1991, n.  223, in
favore dei lavoratori edili licenziati  dalle imprese edili ed affini
impegnate nelle attivita' di cui sopra,  per il periodo dal 2 gennaio
1997 al 1 luglio 1997.
  Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato
dal 2 luglio 1997 al 1 gennaio 1998.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 2 gennaio 1998 al 1 luglio 1998.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 2 luglio 1998 al 1 gennaio 1999.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal  2 gennaio 1999 al 1  aprile 1999 (limite
massimo).
  Con decreto ministeriale n. 24947 del 7 agosto 1998 e' accertata la
sussistenza  dello  stato  di  grave crisi  dell'occupazione  per  un
periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 14 giugno 1996, nell'area
sottoindicata  in   conseguenza  del  previsto   completamento  degli
impianti industriali o delle opere  pubbliche di grandi dimensioni di
seguito elencati:
  Area dei  comuni di  Parete, Lusciano,  Aversa, Trentola  Ducenta e
Frignano (Caserta):
  imprese   impegnate   nella   realizzazione   della   "sistemazione
dell'emissario misto fluvialefecale" denominato "Lo Spierto".
  Art. 1-sexies della legge n. 176/1998.
  A  seguito dell'accertamento  di cui  sopra e  tenendo conto  della
decorrenza  iniziale  della crisi  ivi  indicata,  e' autorizzata  la
corresponsione  del  trattamento  speciale  di  disoccupazione  nella
misura prevista  dall'art. 7 della legge  23 luglio 1991, n.  223, in
favore dei lavoratori edili licenziati  dalle imprese edili ed affini
impegnate nelle attivita' di cui sopra,  per il periodo dal 14 giugno
1996 al 13 dicembre 1996.
  Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato
dal 14 dicembre 1996 al 13 giugno 1997.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 14 giugno 1997 al 13 dicembre 1997.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 14 dicembre 1997 al 13 giugno 1998.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente  prorogato dal  14  giugno 1998  al  13 settembre  1999
(limite massimo).
  Con decreto ministeriale n. 24948 del 7 agosto 1998 e' accertata la
sussistenza  dello  stato  di  grave crisi  dell'occupazione  per  un
periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 17 agosto 1992, nell'area
sottoindicata  in   conseguenza  del  previsto   completamento  degli
impianti industriali o delle opere  pubbliche di grandi dimensioni di
seguito elencati:
   Area comune di Napoli;
  imprese impegnate  nella realizzazione  della nuova  Universita' di
Monte S. Angelo.
  Art. 1-sexies della legge n. 176/1998.
  A  seguito dell'accertamento  di cui  sopra e  tenendo conto  della
decorrenza  iniziale  della crisi  ivi  indicata,  e' autorizzata  la
corresponsione  del  trattamento  speciale  di  disoccupazione  nella
misura prevista  dall'art. 7 della legge  23 luglio 1991, n.  223, in
favore dei lavoratori edili licenziati  dalle imprese edili ed affini
impegnate nelle attivita' di cui sopra,  per il periodo dal 17 agosto
1992 al 16 febbraio 1993.
  Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato
dal 17 febbraio 1993 al 16 agosto 1993.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 17 agosto 1993 al 16 febbraio 1994.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 17 febbraio 1994 al 16 agosto 1994.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente  prorogato  dal 17  agosto  1994  al 16  novembre  1994
(limite massimo).
  Il presente  decreto ministeriale annulla e  sostituisce il decreto
ministeriale  n.   20100  del  21  febbraio   1996  limitatamente  al
trattamento  speciale   di  disoccupazione  concesso   ai  lavoratori
licenziati a decorrere dal 17 agosto 1992.
  Con decreto ministeriale  n. 24967 del 10 agosto  1998 e' accertata
la sussistenza  dello stato  di grave  crisi dell'occupazione  per un
periodo massimo di 27 mesi, a  decorrere dal 10 marzo 1993, nell'area
sottoindicata  in   conseguenza  del  previsto   completamento  degli
impianti industriali o delle opere  pubbliche di grandi dimensioni di
seguito elencati:
  Area dei comuni di Pollina, localita' "Malpertugio" (Palermo):
  imprese impegnate nel completamento dell'autostrada Messina-Palermo
- Lotto 31.
  Art. 1-sexies della legge n. 176/1998.
  A  seguito dell'accertamento  di cui  sopra e  tenendo conto  della
decorrenza  iniziale  della crisi  ivi  indicata,  e' autorizzata  la
corresponsione  del  trattamento  speciale  di  disoccupazione  nella
misura prevista  dall'art. 7 della legge  23 luglio 1991, n.  223, in
favore dei lavoratori edili licenziati  dalle imprese edili ed affini
impegnate nelle attivita'  di cui sopra, per il periodo  dal 10 marzo
1993 al 9 settembre 1993.
  Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato
dal 10 settembre 1993 al 9 marzo 1994.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 10 marzo 1994 al 9 settembre 1994.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 10 settembre 1994 al 9 marzo 1995.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato  dal 10 marzo  1995 al 9 giugno  1995 (limite
massimo).
  Con decreto ministeriale  n. 24968 del 10 agosto  1998 e' accertata
la sussistenza  dello stato  di grave  crisi dell'occupazione  per un
periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 12 luglio 1997, nell'area
sottoindicata  in   conseguenza  del  previsto   completamento  degli
impianti industriali o delle opere  pubbliche di grandi dimensioni di
seguito elencati:
   Area del comune di Lesina (Foggia):
  imprese impegnate  nei lavori di completamento  del raddoppio della
linea ferroviaria Ancona-Bari, tratto "Chieuti-S. Severo".
  Art. 1-sexies della legge n. 176/1998.
  A  seguito dell'accertamento  di cui  sopra e  tenendo conto  della
decorrenza  iniziale  della crisi  ivi  indicata,  e' autorizzata  la
corresponsione  del  trattamento  speciale  di  disoccupazione  nella
misura prevista  dall'art. 7 della legge  23 luglio 1991, n.  223, in
favore dei lavoratori edili licenziati  dalle imprese edili ed affini
impegnate nelle attivita' di cui sopra,  per il periodo dal 12 luglio
1997 all'11 gennaio 1998.
  Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato
dal 12 gennaio 1998 all'11 luglio 1998.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 12 luglio 1998 all'11 gennaio 1999.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 12 gennaio 1999 all'11 luglio 1999.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente  prorogato  dal  12  luglio 1999  all'11  ottobre  1999
(limite massimo).
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
23 marzo 1998, n. 24272.