N. 678 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 maggio 1998

                                N. 678
  Ordinanza  emessa  il  26  maggio  1998  dal  pretore  di Genova nel
 procedimento penale a carico di Casazza Giuseppe Giorgio
 Pena - Violazioni  concernenti la pubblicita' dei medicinali per  uso
    umano   -   Trattamento   sanzionatorio  -  Omessa  previsione  di
    graduazione delle sanzioni - Contrasto  con  i  criteri  stabiliti
    dalla legge delega.
 (D.Lgs.  30  dicembre  1992,  n.  541,  artt. 12 comma 2, comb. disp.
    (recte:  art. 13. comma 2) e 15, comma 1, in relazione alla  legge
    19 dicembre 1992, n. 489, art. 2, lett. d)).
 (Cost., art. 76).
(GU n.40 del 7-10-1998 )
                              IL PRETORE
   Sull'eccezione  di  illegittimita'  costituzionale  degli artt. 13,
 comma 2 e 15, comma 1, del  d.lgs.  30  dicembre  1992,  n.  541,  in
 relazione  all'art.  76 della Costituzione, sollevata dalla difesa di
 Casazza Giuseppe Giorgio, osserva.
                               In fatto
   Casazza Giuseppe e stato tratto  a  giudizio  di  fronte  a  questo
 pretore  a  seguito  di  atto di opposizione a decreto penale "per il
 reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 13, comma  2  e  15,  comma  1,
 d.lgs.  n.    541/1992, 201, quinto comma, r.d. n. 1265/1934 perche',
 informatore  scientifico  per  la  ditta  ''IMO'',  con  piu'  azioni
 esecutive,  di  un disegno criminoso, effettuava consegne di campioni
 gratuiti sulla base di richieste non conformi a quanto previsto dalla
 legge: nella fattispecie, tre richieste erano prive  di  timbro,  una
 richiesta  era priva di firma del medico richiedente e otto richieste
 e otto richieste erano prive di data.
   In Genova, il 24 febbraio 1996, il 20 febbraio l997; in Bologna  il
 15  aprile  1997  ed  in  Mel (Belluno), in Dolo e in Bologna in data
 imprecisata".
    Risulta dagli atti del fascicolo d'ufficio che venne effettuato un
 accertamento presso la ditta  "IMO"  S.r.l.,  con  sede  in  Trezzano
 (Milano), che produce medicinali omeopatici, ove vennero rinvenute ed
 acquisite  in  copia delle richieste di saggi gratuiti di campioni di
 medicinali  compilate  in  modo  non  conforme  a  quanto   richiesto
 dall'art.    13,    comma 2, d.lgs. n. 541/1992. Tra di esse vi erano
 quelle consegnate dall'imputato,  delle  quali  la  prima  redatta  a
 Genova;  quindi, ritenuta la competenza di questa a.g., veniva emesso
 decreto  penale  di  condanna,  cui   tempestivamente   si   opponeva
 l'imputato,  chiedendo  procedersi  a giudizio. Le richieste indicate
 dal capo d'imputazione  sono  acquisite  al  fascicolo  d'ufficio  in
 quanto corpo del reato.
   Preliminarmente all'apertura del dibattimento il difensore avanzava
 istanza   di   ammissione  all'oblazione  e  formulava  eccezione  di
 illegittimita'  costituzionale  delle  norme  citate  per  violazione
 dell'art. 76 della Cost., eccezione cui si associava il p.m.
   La  questione  e' rilevante ai fini del decidere: invero l'art. 13,
 comma 2, d.lgs. n. 541/1992 statuisce che  "i  campioni  non  possono
 essere consegnati senza una richiesta scritta, recante data, timbro e
 firma  del  destinatario";  il  successivo  art.  15,  al primo comma
 stabilisce che "la violazione delle disposizioni del presente decreto
 sulla   pubblicita'   presso   gli   operatori   sanitari,   comporta
 l'irrogazione  delle  sanzioni penali previste dall'art. 201 del t.u.
 delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934,  n.  1265  e
 successive modifiche".
   Infine   l'art.   201   da   ultimo   citato   stabilisce  che  "il
 contravventore e'  punito  con  l'arresto  fino  a  tre  mesi  e  con
 l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000".
   La legittimita' costituzionale della norma sanzionatoria come sopra
 ricostruita  e  dunque  rilevante  ai fini della decisione di merito,
 perche', in difetto di legittimita' della stessa,  verrebbe  meno  la
 norma sanzionatoria della condotta illecita che si assume consumata.
   Sotto  altro  profilo  la  questione di legittimita' costituzionale
 della norma e' rilevante perche' condiziona l'ammissibilita'  o  meno
 della richiesta di oblazione avanzata tempestivamente, richiesta allo
 stato  inammissibile  essendo  il  reato  punito  con  pena detentiva
 congiunta alla pena pecuniaria.
   Ne' infine puo' essere pronunciata sentenza  ex  art.  129  c.p.p.,
 poiche'  l'esame  delle  richieste  acquisite  agli  atti e la stessa
 emissione  del  decreto  penale  di  condanna  prova  la  sussistenza
 materiale  del  fatto, cioe' la mancanza, nelle richieste di campioni
 gratuiti; delle indicazioni richieste dalla legge.
   La questione sollevata inoltre non e' manifestamente infondata.
                              In diritto
   Il sistema sanzionatorio di cui si e' detto  invero  trova  la  sua
 origine  nella  direttiva  92/98/CEE  del  Consiglio  concernente  la
 pubblicita' dei medicinali per uso umano.
   In esecuzione di tale direttiva e' stata emanata,  il  19  dicembre
 1992, la legge n. 489 che conferiva al Governo la delega ad emanare i
 decreti legislativi occorrenti per darvi attuazione.
   L'art.  2  detta  i  criteri  e i principi direttivi generali della
 delega legislativa; in parricolare la lett.   D) indica  le  sanzioni
 ipotizzabili per le violazioni: "saranno previste, ove necessario per
 assicurare  l'osservanza  delle  disposizioni  contenute  nei decreti
 legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti sanzioni
 penali e amministrative  per  le  infrazioni  alle  disposizioni  dei
 decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire
 duecento  milioni e dell'arresto fino a tre anni, da comminare in via
 alternativa o congiunta, e della sanzione amministrativa  consistente
 nel  pagamento di una somma fino a lire duecento milioni; le sanzioni
 penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme
 di   attuazione   delle   direttive   ledano    interessi    generali
 dell'ordinamento  interno,  individuati in base ai criteri ispiratori
 degli artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981,  n.  689;  la  pena
 dell'ammenda  sara'  comminata  per  le  infrazioni  formali; la pena
 dell'arresto  e  dell'ammenda  per  le  infrazioni  che  espongono  a
 pericolo grave o a danno l'interesse protetto.
   In  esecuzione  della  delega  il  governo  ha emanato il d.lgs. n.
 541/1992, il cui contenuto,  per  quanto  concerne  la  consegna  dei
 campioni  gratuiti, e' quello sopra riferito. Il legislatore delegato
 ha di fatto sanzionato  in  maniera  pressocche'  identica  tutte  le
 violazioni  alla  disciplina  dettata  in  materia di pubblicita' dei
 medicinali  per  uso  umano  (unica  eccezione  e'  quella   prevista
 dall'art.  11),  poiche'  agli artt. 6, comma 10 e 15, comma 2, legge
 citata ha stabilito che la violazione delle disposizioni del presente
 decreto ... comporta l'irrogazione  delle  sanzioni  penali  previste
 dall'art.  201    t.u.l.s.s.,  cioe' la pena congiunta dell'arresto e
 dell'ammenda.
   Ad avviso di questo giudice, invece, i legislatore delegante  aveva
 differenziato,  graduandole, le varie ipotesi di contravvenzione e le
 relative sanzioni, prevedendo la sola sanzione amministrativa laddove
 le violazioni non  comportino  violazione  degli  interessi  generali
 dell'ordinamento  interno  e  ricorrendo  alla sanzione penale quando
 tali interessi siano violati; di piu' aveva  stabilito  che  la  pena
 dell'ammenda  fosse  prevista  per  le  violazioni  formali  e quella
 congiunta dell'arresto e dell'ammenda potesse essere prevista "per le
 azioni  che  espongono  a  pericolo  grave  o  a  danno   l'interesse
 protetto".
   Appare  pertanto  necessario  stabilire  a  quale  delle  categorie
 individuate  dal  legislatore  delegante  appartenga  la   violazione
 riscontrata  nella fattispecie in esame, al fine di individuare quale
 fosse la sanzione che avrebbe dovuto essere prevista nelle intenzioni
 del legislatore.
   Il richiamo agli artt. 34 e 35 della legge  n.  689/1981  serve  ad
 individuare  una serie di reati che a suo tempo vennero depenalizzati
 ed altri che, al contrario, restarono esclusi dalla depenalizzazione:
 la lettura di tali norme consente di ritenere che vennero considerati
 fatti di  rilevante  gravita',  e  quindi  tali  da  giustificare  il
 mantenimento della sanzione penale, le violazioni della disciplina di
 prevenzione infortuni, le violazioni ambientali. le norme sull'igiene
 degli  alimenti, alcune norme sulle armi: norme tutte che tutelano lo
 svolgimento  di  attivita'  umane  che  incidono  direttamente  sulla
 sicurezza dei singoli e della collettivita'.
    Non  pare  possa  esservi  dubbio  che  le  norme  in  materia  di
 pubblicita'  dei  medicinali  rientrino  in  tale  vasta   categoria,
 tutelando  l'interesse  generale  ad  un  corretto  esercizio di tale
 attivita', i cui riflessi sulla salute  pubblica  sono  di  immediata
 evidenza.
   Pare  dunque  non  possa essere oggetto di alcuna censura la scelta
 del legislatore delegato di sanzionare penalmente le violazioni  alle
 norme in materia di pubblicita' dei medicinali.
   Non  altrettanto  puo'  dirsi per la scelta del tipo di sanzione da
 applicare:  infatti  il  legislatore  delegante  aveva  espressamente
 previsto  da  un  lato  che per le violazioni di tipo formale dovesse
 applicarsi la sola ammenda e dall'altro che  per  le  violazioni  che
 espongono  a  pericolo  grave  o a danno l'interesse protetto dovesse
 essere prevista la pena congiunta.
   Nella fattispecie in esame la  violazione  alla  norma  sostanziale
 consiste  nel difetto di uno dei requisiti della richiesta scritta di
 campioni omaggio, requisiti che sono: la data, il timbro e  la  firma
 del   destinatario.  Tali  indicazioni  servono  ad  individuare  con
 precisione  il  sanitario  che  effettua  la  richiesta,  poiche'  la
 sottoscrizione trova conferma nel  timbro,  che  reca  il  numero  di
 iscrizione  all'Ordine  dei  medici,  e  nella  data,  che  individua
 temporalmente  il  momento  della  richiesta,  poiche'  il  comma  3,
 dell'art.  13,  stabilisce  che  gli  informatori scientifici possono
 consegnare solo due campioni a visita.
   Si comprende dunque la ratio della  norma;  pare  tuttavia  potersi
 escudere  che  la  violazione di essa comporti pericolo grave o danno
 per l'interesse protetto.
   Il d.lgs. n. 541/1992 stabilisce, all'art. 2,  che  la  pubblicita'
 deve  favorire  l'uso razionale del medicinale, presentandolo in modo
 obiettivo, senza esagerarne le proprieta' e senza indurre in  inganno
 il destinatario.
   Questo l'obiettivo espresso della legge: il suo contenuto normativo
 riflette  questo scopo, indicando quali sono i medicinali per i quali
 la pubblicita' e' consentita, quali possono  essere  i  contenuti  di
 tale  pubblicita';  quale  la  procedura  autorizzativa delle singole
 pubblicita';  quali  i  modi  di  pubblicita'  presso  gli  operatori
 sanitari e i requisiti degli informatori scientifici.
   Se questi sono gli scopi della norma non pare possa ragionevolmente
 sostenersi  che la mancanza di uno dei requisiti indicati dalla legge
 sulla  richiesta  di  campioni  gratuiti  formulata  da   un   medico
 all'informatore scientifico costituisca grave pericolo o danno per la
 corretta  e  razionale  diffusione  dei farmaci, come potrebbe invece
 configurarsi laddove venisse violata  la  norma  che  fa  divieto  di
 pubblicizzare  farmaci  che contengano stupefacenti (art. 3, comma 2,
 legge   citata)   o   indichi   che   il   medicinale   ha   ricevuto
 un'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  (art.  5, lett. n);
 anche se non sempre la mancanza di uno dei requisiti della  richiesta
 puo'  dirsi  de  plano  costituire  mero  errore  formale, laddove ad
 esempio manchi la sottoscrizione del medico, certo e'  che  essa  non
 pone in grave pericolo gli interessi tutelati dalle norme.
   In  effetti  il  legislatore  delegato  si e' limitato a richiamare
 l'applicazione  della  sanzione   penale   prevista   dall'art.   201
 t.u.l.s.s.,   sia  per  le  violazioni  della  legge  concernenti  la
 pubblicita' presso il pubblico (art. 6, comma 10)    sia  per  quelle
 concernenti   la   pubblicita'  presso  gli  operatori  sanitari  (ad
 eccezione della violazione di cui all'art. 11), sanzionandole  quindi
 tutte  con  la pena congiunta, cio' in evidente violazione del limite
 chiaramente impostogli dalla legge delega, che ben aveva graduato  le
 possibili violazioni.
   Eccedendo  i  poteri  espressamente  conferitigli, e sanzionando in
 maniera piu' grave anche fatti che non comportano pericolo grave  per
 la   tutela  dell'interesse  protetto,  il  legislatore  delegato  ha
 legiferato al  di  la'  dei  poteri  espressamente  conferitigli,  e,
 pertanto,   l'art.   15,     comma  1,  del  decreto  legislativo  e'
 incostituzionale per omesso rispetto dei criteri indicati dalla legge
 delega  e,  conseguentemente,  per  violazione  dell'art.  76   della
 Costituzione.
                               P. Q. M.
   Visto  l'art.  23, legge 11 marzo 1953, n. 87, il pretore di Genova
 dichiara non manifestamente infondata e  rilevante  la  questione  di
 illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt.  12,
 comma  2 e 15, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, in relazione
 all'art.  2, lett. d) della legge 19 dicembre 1992, n. 489 e all'art.
 76 della Costituzione;
   Dispone  la  sospensione  del  procedimento  penale  e  l'immediata
 trasmissione degli atti  alla Corte costituzionale;
   La  presente ordinanza viene notificata mediante lettura in udienza
 al p.m. e all'imputato; si ordina  che,  a  cura  della  cancelleria,
 venga   notificata   al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.
     Genova, addi' 26 maggio 1998
                           Il pretore: Rubini
 98C1080