N. 685 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 luglio 1998

                                N. 685
  Ordinanza  emessa  il  7  luglio  1998  dal  pretore  di  Padova nel
 procedimento civile vertente tra Belluco Luciano ed altra e Ministero
 delle politiche agricole
 Comunita' economiche  europee  -  Politica  agricola  -  Prelievo  di
    corresponsabilita'  sui cereali - Soggetti  tenuti al solo obbligo
    di informare tempestivamente, mediante appositi moduli, gli organi
    di controllo provinciali dell'attivita' svolta -  Inosservanza  di
    tale  obbligo  -  Trattamento  sanzionatorio  -  Applicabilita' di
    sanzione amministrativa pecuniaria superiore a  quella  comminata,
    rispettivamente,  per  le  violazioni previste al primo comma e al
    combinato disposto del  terzo  e  del  quarto  comma  della  norma
    impugnata  - Disparita' di trattamento - Riferimento alla sentenza
    della Corte costituzionale n. 60/1993.
 (Legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 63, comma 2).
 (Cost., art. 3).
(GU n.40 del 7-10-1998 )
                              IL PRETORE
   Letti gli atti del procedimento n. 645/1997,
   Rilevato che e' stata sollevata questione di legittimita' dell'art.
 63, comma 2, legge n.  428/1990  per  violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione  atteso  che  la  fattispecie  -  avente  ad oggetto una
 violazione formale - e' punita in modo piu' grave rispetto a condotte
 di danno e di cui all'art. 63, commi 1, 3, 4 e 5, legge n. 428/1990;
   Considerato che la questione non  appare  manifestamente  infondata
 atteso che:
     1)  l'art.  63,  comma  2, e' rivolto a sanzionare la condotta di
 quei soggetti, individuati all'art. 12, comma 1 e 2, comma 5 del d.m.
 n. 242 del 1989 che sono esonerati dall'obbligo del prelievo e quindi
 sono tenuti solo ad informare tempestivamente e  con  utilizzo  degli
 appositi  moduli  gli  organi di controllo provinciali dell'attivita'
 svolta,  di  modo  da  consentire,  in  tutta  evidenza,  una   piena
 conoscenza  da  parte dei soggetti competenti del tipo di movimento e
 della trasformazione di cereali anche per fattispecie residuali e  di
 apparente  limitato  interesse per il mercato; il mancato adempimento
 dell'obbligo comporta  l'irrogazione  di  una  sanzione  da  4  a  20
 milioni;
     2)  l'art. 63, comma 1, ed ancor di piu' l'art. 63, comma 3, sono
 rivolti, invece, a disciplinare e  sanzionare  la  condotta  di  quei
 soggetti   che  trattengono  il  prelievo  di  corresponsabilita'  e,
 conseguentemente, sono tenuti a versarlo all'Erario: nel  primo  caso
 il  soggetto  non  ha  effettuato  le  trattenute  che  era  tenuto a
 compiere, nel secondo ha incamerato quanto ha trattenuto; in entrambe
 le ipotesi viene in rilievo, pertanto, una  condotta  che,  in  primo
 luogo, arreca un danno allo Stato.
   Giova  precisare, per completezza, che nell'ambito del primo comma,
 viene altresi' sanzionata, equiparandola alla  condotta  di  danno  a
 tutti  gli effetti, la violazione formale commessa da coloro che, non
 esentati dall'obbligo di prelievo, "omettono di adempiere all'obbligo
 di compilare i moduli previsti" dal d.m. citato.
   Per quanto concerne l'aspetto sanzionatorio  nell'ambito  dell'art.
 63, comma 1, la multa va da L. 2 a 20 milioni, mentre nell'ambito del
 comma 3 la sanzione va da 10 a 200 milioni.
   Va rilevato, poi, che rispetto alla violazione di cui al comma 1, i
 piccoli  produttori  vengono  sanzionati,  al  di  sopra  di un certo
 livello, con una minor sanzione, che va da L. 500.000 a L.  2.000.000
 (vedi  comma  5)  e  che  nell'ipotesi di cui al comma 3 il pagamento
 tardivo, purche' effettuato entro il trentesimo giorno dalla scadenza
 comporta una riduzione della sanzione ad un quarto.
   Orbene, ad  avviso  di  questo  giudicante  sussiste  una  evidente
 sperequazione tra le norme considerate, atteso che, nella fattispecie
 del  presente giudizio, viene in concreto sanzionata una condotta che
 non ha cagionato e non e' idonea a cagionare alcun danno  allo  Stato
 con  una  multa  che  anche  nel  minimo e' di gran lunga superiore a
 quelle che in concreto sarebbero applicabili vuoi ai sensi del  comma
 1,  vuoi  ai  sensi  del  comma  3  (tenuto  pure  conto, infatti che
 l'inoltro e' avvenuto comunque entro i trenta giorni dalla scadenza).
   Non puo' invocarsi in senso contrario la presenza  dell'obbligo  di
 adempiere   alla  prestazione  non  eseguita  e  al  pagamento  delle
 indennita'  di  mora,  vuoi  perche'  tale   misura   all'adempimento
 dell'obbligazione del rapporto e non coinvolge, se non indirettamente
 la  valenza  sanzionatoria  della norma, vuoi perche' solo per grandi
 importi la somma eventualmente aggiuntiva appare idonea a  modificare
 in  termini  rilevanti  l'entita' del pagamento (perl'annata 90-91 il
 prelievo era fissato in circa L. 13.295 a tonnellata,  vedi  art.  1,
 d.m.  n.  228/1990  - e l'indennita' di mora calcolata sulla base del
 tasso annuo dei B.O.T. trimestrali aumentati di 1 punto - vedi art. 5
 d.m. n. 228/1990).
   Per  quanto  concerne  la  rilevanza  va  osservato  che  con   una
 valutazione  allo  stato  degli  atti  e  vista  anche la sentenza n.
 60/1993 della Corte costituzionale in punto di competenza il d.m.  23
 maggio  1991  che ha regolato per il futuro i rapporti tra il d.m. n.
 242/1989  e  la  legge  n.  428/1990,  si  impone  la  necessita'  di
 verificare  anche  l'entita'  della  sanzione  oggetti  di  specifica
 contestazione.
                               P. Q. M.
   Dichiara rilevanti  nel  presente  giudizio  e  non  manifestamente
 infondata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 63,
 comma 2, della legge n. 428/1990  nella  parte  in  cui  prevede  una
 sanzione  determinata  nel  minimo  in  misura superiore all'art. 63,
 comma 1, della legge medesima e, comunque, ove prevede  una  sanzione
 piu'  elevata  rispetto  al  combinato disposto di cui agli artt. 63,
 comma 3 e 63, comma 4;
   Sospende  l'attuale  giudizio  ed ordina la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
   Ordina la comunicazione  della  presente  ordinanza  ai  Presidenti
 della Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nonche' la sua
 notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri.
     Padova, addi' 7 luglio 1998
                         Il pretore: Tinarelli
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