N. 689 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 1998

                                N. 689
  Ordinanza  emessa  il  26  marzo  1998  da  tribunale amministrativo
 regionale della Liguria sul ricorso proposto  da  Monteventi  Massimo
 contro  il  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica ed
 altra
 Istruzione pubblica -  Istruzione  universitaria  -  Attribuzione  al
    Ministro  della  pubblica istruzione del potere di definizione, su
    conforme  parere  del  C.U.N.,  dei  criteri   generali   per   la
    regolamentazione   dell'accesso  ai  corsi  universitari  compresi
    quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della  riserva
    di   legge   relativa   in   materia   di  accesso  all'istruzione
    universitaria nonche' dei principi di  uguaglianza  e  del  libero
    accesso alle scuole.
 (Legge  19  novembre  1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.40 del 7-10-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 1357/1997
 r.g.r.  proposto da Monteventi Massimo, rappresentato e difeso  dagli
 avvocati  Mimma Guelfi ed Emma Filippi, presso la prima elettivamente
 domiciliato in Genova, via XX Settembre n. 36/14, ricorrente;
   Contro il Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica,
 in persona del Ministro in carica, Universita' degli studi di Genova,
 in   persona   del   rettore   in   carica,  rappresentati  e  difesi
 dall'Avvocatura dello Stato domiciliataria in Genova, resistenti;
   Per l'annullamento della delibera del consiglio di corso di  laurea
 in  odontoiatria  e protesi dentaria all'Universita' di Genova del 21
 luglio  1997  con  l'approvato  manifesto  degli  studi  per   l'anno
 accademico  1997/1998, con cui e' stata disposta la non effettuazione
 della prova di ammissione  al  corso  di  laurea  in  odontoiatria  e
 protesi  dentaria.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica  udienza  del  26 marzo 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. Guelfi  per  il
 ricorrente e l'avv. Novaresi per le amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con   ricorso   notificato   l'8  agosto  1997  Monteventi  Massimo
 impugnava, chiedendone l'annullamento, i  provvedimenti  in  epigrafe
 indicati,  esponendo  di  essere  iscritto al primo anno del corso di
 laurea in medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova e di  voler
 passare  al  corso  di  laurea in odontoiatria e protesi dentaria per
 l'anno  accademico  1997-1998,  ma  di  non  poter  soddisfare   tale
 esigenza, in forza dei provvedimenti impugnati.
   Questi i motivi del ricorso:
     1) violazione degli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione italiana.
     2)  violazione  sotto  altro  profilo  degli  artt. 33 e 34 della
 Costituzione.  Eccesso di potere per  straripamento.
     3) eccesso di potere  per  difetto  di  motivazione.  Eccesso  di
 potere  per  contrasto  con  il  d.P.R.  25  settembre  1980,  n. 680
 istitutivo del corso di laurea in odontoiatria presso Universita'  di
 Genova.
   Il ricorrente concludeva per l'annullamento previa sospensione, dei
 provvedimenti  impugnati, contrastato dalle amministrazioni intimate,
 costituitesi in giudizio.
   Con ordinanza in data 29 agosto  1997  l'istanza  cautelare  veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                        Motivi della decisione
   I. - Il ricorrente, che ha conseguito il diploma di maturita' e che
 intende  iscriversi alla facolta' di odontoiatria dell'Universita' di
 Genova, impugna i provvedimenti che per l'anno  accademico  1997-1998
 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea.
   Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997,
 n.  245,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 29 luglio 1997,
 recante norme in materia di accessi  alla  istruzione  universitaria,
 che  prevede  -  tra  l'altro - la possibilita' di limitare, con atti
 ministetiali e per determinati corsi, i posti disponibili  per  nuove
 iscrizioni;  il decreto del Ministro dell'Universita' 31 luglio 1997,
 che fissa a zero il numero dei posti per  le  nuove  immatricolazioni
 nell'anno  accademico  1997-1998  nel corso di laurea in odontoiatria
 nell'Universita' di Genova; la deliberazione del consiglio  di  corso
 di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi dentaria dell'Universita' di
 Genova, che, in data 21 luglio 1997 stabilisce  la  non  effettazione
 della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto.
   Il  collegio  ha annullato, con sentenza in pari data, quest'ultimo
 provvedimento, per  violazione  del  principio  costituzionale  della
 riserva di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 della Costituzione,
 accogliendo il ricorso per la parte corrispondente.
   II.  -  L'annullamento del provvedimento di cui sopra non esaurisce
 peraltro  l'ambito  della  decisione  chiesta  dal  ricorrente.  Egli
 infatti impugna anche il regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il
 d.m.   31 luglio 1997, come atti direttamente lesivi, e non e' dubbio
 che l'annullamento dell'atto del consiglio del corso  di  laurea  non
 arrecherebbe  alcun vantaggio al ricorrente, ove rimanessero validi i
 provvedimenti suddetti, con i quali, in sede centrale, si e' comunque
 stabilito l'azzeramento dei posti disponibili
   Il collegio deve dunque indagare  la  legittimita'  anche  di  tali
 atti.
   Essi trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4,
 della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116,
 della   legge   n.   127   del  1997,  che  attribuisce  al  Ministro
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il  potere
 di  definire  i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso
 ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal
 Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni".  In  concreto  il
 Ministro  ha  esercitato  il  potere cosi' conferitogli stabilendo la
 limitabilita' delle iscrizioni annuali per  il  corso  di  laurea  in
 discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando a zero il
 numero  dei  posti disponibili per l'anno accademico 1997-1998, nella
 Universita' di Genova (con il d.m. del 31 luglio).
   In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe  soddisfatta  la
 riserva  di  legge,  che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il collegio, peraltro,  dubita  della  legittimita'  costituzionale
 dello  stesso art. 9, comma 4, legge n. 341 come modificato dall'art.
 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il  principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la   questione  si  presenta  come  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata.
   Quanto  al  primo  profilo,  non  e'  dubbio   che,   anche   nella
 prospettazione  del  ricorrente, l'interesse dedotto in giudizio, che
 e'  quello  ad  ottenere  senza  limitazioni   l'accesso   al   corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione  delle  norme che consentono all'amministrazione di porre
 tali limitazioni. Rispetto  a  tale  interesse,  l'annullamento  gia'
 deciso  della deliberazione del corso di laurea non e' sufficiente ad
 una integrale tutela, mentre  ulteriori  censure  svolte  in  ricorso
 contro  i  decreti  ora  in  esame si presentano come necessariamente
 subordinate  all'esito  eventualmente  negativo   dell'incidente   di
 costituzionalita' ed assicurerebbero, ove accolte, un grado minore di
 soddisfazione.
   La   non   manifesta  infondatezza  della  questione  emerge  dalla
 considerazione in base alla quale il diritto allo  studio,  garantito
 dagli  artt.    33 e 34 della Costituzione, puo' soffrire limitazioni
 solo per effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed in effetti, laddove il legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre
 limitazioni  all'accesso,  vi ha provveduto direttamente (e cosi' per
 quanto riguarda l'iscrizione agli istituti  superiori  di  Magistero:
 art. 224, r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli
 istituti  superiori  di  educazione  fisica:  art. 24, secondo comma,
 legge n. 88 del 1958; per  l'accesso  dei  diplomati  degli  istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al
 1964-65: art. 3, legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione
 del  relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa
 (si veda, ad es. l'art. 38, legge n. 590 del 1982).
   La modificazione apportata dall'art 17, comma 116,  legge  127  del
 1997,  all'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990, delega il Ministro
 a  limitare  l'accesso  all'Universita',  ma  non  pone  essa  stessa
 limitazioni:    non  e  quindi  dalla stessa nuova formulazione della
 norma che puo' ritenersi soddisfatto il  principio  della  riserva  -
 relativa - di legge.
   Ma  tale  principio  non  sembra  al  collegio  che possa ritenersi
 soddisfatto neppure mediante  l'operata  attribuzione  di  potere  al
 Ministro.  E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva
 relativa di legge non preclude al legislatore di demandare  ad  altre
 fonti  sottordinate  la disciplina della materia, ma cio' e possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare  e  vincolare  la normazione secondaria entro confini ben
 delineati o, quantomeno, previa determazione delle  linee  essenziali
 della  disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di
 scelte del tutto libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 sussistano  nella  previsione   legislativa   -   considerata   nella
 complessiva  disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri
 (Corte costituzionale 5 febbraio 1986, n.  34  e  giurisprudenza  ivi
 richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di  cui  sopra.  Essa,  infatti,  conferisce al Ministro il potere di
 determinare la limitazione agli accessi all'istruzione  universitaria
 senza   individuare   le   linee   essenziali  della  disciplina,  ma
 addirittura   attribuendogli   con   l'ausilio   di   altro    organo
 amministrativo  (il  C.U.N.),  la  stessa  definizione  dei  "criteri
 generali   per   la   regolamentazione   dell'accesso...   ai   corsi
 universitari".
   Sembra  pertanto  ipotizzabile  la  violazione  del principio della
 riserva relativa di legge, ed altresi' la  violazione  del  principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale (nello stesso senso t.a.r.  Lazio,
 III sez., ordinanza n. 2655/1997).
   Va  pertanto  sollevata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9, quarto comma, legge cit., per contrasto con il principio
 costituzionale della riserva di legge nonche' con gli artt. 33  e  34
 della  Costituzione:  conseguentemente  va  disposta  la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente giudizio per
 la parte concernente l'impugnazione del regolamento  ministeriale  21
 luglio  1997  e  il  d.m. 31 luglio 1997 deve essere sospeso ai sensi
 dell'art. 23, legge  n.  87  del  1953,  fino  alla  pronuncia  sulla
 legittimita' costituzionale della norma indicata.
                               P. Q. M.
   Il tribunale ammistrativo regionale della Liguria, seconda sezione,
 pronunciando  in  via  interlocutoria  sul ricorso in oggetto, per la
 parte concernente  l'impugnazione  del  regolamento  ministeriale  21
 luglio  1997  e  del  d.m.  31  luglio 1997, dichiara rilevante e non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art. 9,
  comma  4,  legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art.
 17, comma 116,  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  in  relazione  al
 principio costituzionale della riserva relativa di legge e agli artt.
 33 e 34 della Costituzione;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Sospende  la  trattazione del ricorso in oggetto ai sensi dell'art.
 23,  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  per   la   parte   riguardante
 l'impugnazione degli atti ministeriali impugnati;
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi' deciso in Genova, nella Camera  di  Consiglio  del  26  marzo
 1998.
                          Il presidente: Balba
                                 Il consigliere, rel. ed est.: Vigotti
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