Scioglimento della societa' cooperativa edilizia "Presolana", in Bergamo.(GU n.235 del 8-10-1998)
IL DIRIGENTE della direzione provinciale del lavoro servizio politiche del lavoro di Bergamo Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge 18 gennaio 1992, n. 59; Vista la legge 17 luglio 1995, n. 400; Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle societa' cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore; Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 17 giugno 1998 nei confronti della societa' cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile; Accertata l'assenza del patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente; Decreta: La societa' cooperativa edilizia "Presolana", con sede in Bergamo, via Sabotino, 2, costituita per atto in data 16 febbraio 1978, a rogito del dott. G. Battista Anselmo, notaio in Bergamo, n. 56111 di suo repertorio, iscritta al n. 13008 del registro delle societa' tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 1272/159272, e' sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile. Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore. Bergamo, 17 settembre 1998 Il dirigente: Marciano'