DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1998, n. 348
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, per quanto concerne le modalita' di pagamento delle pensioni e degli altri assegni amministrati dalle direzioni provinciali del Tesoro.(GU n.238 del 12-10-1998)
Vigente al: 27-10-1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1985, n. 428; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, ed in particolare gli articoli 20 e 45; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 14, comma 1, e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; Udito il parere della Corte dei conti, espresso a sezioni riunite il 17 settembre 1997; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1998; Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, e' sostituito dal seguente: "Art. 20 (Pagamento degli assegni con accreditamento in conto corrente postale, su libretto di risparmio postale e su carta postcard). - 1. L'intestatario puo' richiedere all'Agenzia postale di localizzazione che l'assegno sia commutato in un versamento nel conto corrente postale a lui intestato. A tale fine l'assegno deve essere presentato unitamente al documento di cui al comma 1 dell'articolo 15 e quietanzato con le modalita' previste dal comma 7 dello stesso articolo. 2. Ove l'assegno gia' quietanzato sia presentato da persona diversa dall'intestatario, l'operazione puo' avere ugualmente luogo se il presentatore e' personalmente conosciuto dall'operatore postale. 3. L'agenzia postale prende nota dell'avvenuta estinzione dell'assegno sulla distinta di conferma di cui all'articolo 9. 4. I titolari di pensioni o assegni congeneri possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro emolumenti mediante accreditamento nel conto corrente postale o sul libretto di risparmio postale, ovvero sulla carta postcard ad essi intestati. La domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a comunicare alla direzione provinciale medesima, senza indugio, il venire meno anche di una sola delle condizioni cui e' subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori, nonche' l'esplicita autorizzazione per l'eventuale prelevamento d'ufficio di somme indebitamente accreditate con le modalita' di cui al presente comma. 5. I centri interregionali di elaborazione, in relazione alle segnalazioni loro pervenute con le modalita' di cui all'articolo 4, in ordine all'attuazione di quanto previsto nel comma 4 del presente articolo, emettono distintamente per provincia nonche' per capitolo o per ente convenzionato assegni di serie speciale collettivi in funzione di postagiro a favore del conto corrente postale intestato alla ''Poste italiane S.p.a.''. 6. Detti postagiro vanno rimessi direttamente alla ''Poste italiane S.p.a.'' unitamente alle distinte di cui all'articolo 9, per i conseguenti adempimenti e sono integrati da tabulati, contenenti le generalita' e il codice fiscale dei pensionati interessati e i relativi numeri di iscrizione, la somma spettante a ciascuno di essi nonche' gli elementi occorrenti per l'individuazione dei conti correnti postali o dei libretti di risparmio postale ovvero delle carte postcard loro intestati. L'importo complessivo di ciascun postagiro deve concordare con il totale del corrispondente tabulato. Copie dei supporti magnetici occorsi per l'allestimento dei tabulati integrativi dei postagiro sono consegnati alla ''Poste italiane S.p.a.'' 7. I tabulati integrativi di cui al comma 6, in quanto costituiscono elenchi dei creditori ai fini dei relativi pagamenti, fanno parte integrante dei postagiro cui si riferiscono e debbono quindi essere convalidati con timbro d'ufficio e firma del responsabile del centro emittente. Essi vanno altresi' completati con una dichiarazione, debitamente firmata dallo stesso funzionario, con la quale si attesta la corrispondenza tra i dati contenuti nei tabulati stessi e quelli registrati sui supporti magnetici di cui al comma 6. 8. La direzione provinciale del Tesoro puo' disporre la sospensione dell'accreditamento in corso, secondo procedure concordate tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la ''Poste italiane S.p.a.''. 9. Nell'eventualita' in cui l'accreditamento non debba essere effettuato in conseguenza di quanto previsto al comma 8 o non possa essere effettuato per altri motivi, la ''Poste italiane S.p.a.'' e' tenuta a versare senza indugio il corrispondente importo in tesoreria, rimettendo il relativo documento di entrata alla competente direzione provinciale del Tesoro. 10. Le operazioni di cui al presente articolo sono esenti da tassa.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 settembre 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1998 Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 11