DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1998, n. 348 

  Regolamento recante  modificazioni al decreto del  Presidente della
Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, per quanto concerne le modalita' di
pagamento  delle pensioni  e degli  altri assegni  amministrati dalle
direzioni provinciali del Tesoro.
(GU n.238 del 12-10-1998)
 
 Vigente al: 27-10-1998  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1985,
n. 428;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 8 luglio 1986, n.
429, ed in particolare gli articoli 20 e 45;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti gli  articoli 14, comma  1, e  22 del decreto  del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
  Udito il parere  della Corte dei conti, espresso  a sezioni riunite
il 17 settembre 1997;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 1998;
  Sulla  proposta  del Ministro  del  tesoro,  del bilancio  e  della
programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo 20  del decreto  del Presidente  della Repubblica  8
luglio 1986, n. 429, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  20  (Pagamento degli  assegni  con  accreditamento in  conto
corrente  postale,  su  libretto  di risparmio  postale  e  su  carta
postcard). - 1. L'intestatario puo' richiedere all'Agenzia postale di
localizzazione che l'assegno sia commutato in un versamento nel conto
corrente postale a  lui intestato. A tale fine  l'assegno deve essere
presentato unitamente al documento di cui al comma 1 dell'articolo 15
e  quietanzato con  le modalita'  previste dal  comma 7  dello stesso
articolo.
  2. Ove l'assegno gia' quietanzato sia presentato da persona diversa
dall'intestatario,  l'operazione puo'  avere ugualmente  luogo se  il
presentatore e' personalmente conosciuto dall'operatore postale.
  3.   L'agenzia  postale   prende   nota  dell'avvenuta   estinzione
dell'assegno sulla distinta di conferma di cui all'articolo 9.
  4. I  titolari di  pensioni o  assegni congeneri  possono chiedere,
mediante domanda alla competente direzione provinciale del tesoro, di
riscuotere   in  via   continuativa   i   loro  emolumenti   mediante
accreditamento nel conto corrente postale o sul libretto di risparmio
postale, ovvero  sulla carta postcard  ad essi intestati.  La domanda
deve  contenere  una  dichiarazione  di  impegno  dell'interessato  a
comunicare  alla direzione  provinciale medesima,  senza indugio,  il
venire meno anche di una sola  delle condizioni cui e' subordinato il
godimento  del  trattamento  pensionistico e  degli  annessi  assegni
accessori,   nonche'  l'esplicita   autorizzazione  per   l'eventuale
prelevamento  d'ufficio di  somme  indebitamente  accreditate con  le
modalita' di cui al presente comma.
  5.  I  centri interregionali  di  elaborazione,  in relazione  alle
segnalazioni loro pervenute  con le modalita' di  cui all'articolo 4,
in ordine all'attuazione di quanto  previsto nel comma 4 del presente
articolo, emettono distintamente per provincia nonche' per capitolo o
per  ente  convenzionato  assegni  di serie  speciale  collettivi  in
funzione di postagiro  a favore del conto  corrente postale intestato
alla ''Poste italiane S.p.a.''.
  6. Detti postagiro vanno rimessi direttamente alla ''Poste italiane
S.p.a.''  unitamente  alle distinte  di  cui  all'articolo 9,  per  i
conseguenti adempimenti  e sono integrati da  tabulati, contenenti le
generalita'  e  il codice  fiscale  dei  pensionati interessati  e  i
relativi numeri di iscrizione, la  somma spettante a ciascuno di essi
nonche'  gli  elementi  occorrenti  per  l'individuazione  dei  conti
correnti postali  o dei  libretti di  risparmio postale  ovvero delle
carte  postcard  loro  intestati. L'importo  complessivo  di  ciascun
postagiro deve concordare con  il totale del corrispondente tabulato.
Copie dei supporti magnetici  occorsi per l'allestimento dei tabulati
integrativi  dei  postagiro  sono consegnati  alla  ''Poste  italiane
S.p.a.''
  7.  I   tabulati  integrativi  di   cui  al  comma  6,   in  quanto
costituiscono elenchi  dei creditori ai fini  dei relativi pagamenti,
fanno parte  integrante dei  postagiro cui  si riferiscono  e debbono
quindi  essere   convalidati  con   timbro  d'ufficio  e   firma  del
responsabile del centro emittente. Essi vanno altresi' completati con
una dichiarazione, debitamente firmata  dallo stesso funzionario, con
la  quale si  attesta  la  corrispondenza tra  i  dati contenuti  nei
tabulati stessi e quelli registrati  sui supporti magnetici di cui al
comma 6.
  8. La direzione provinciale del Tesoro puo' disporre la sospensione
dell'accreditamento  in corso,  secondo procedure  concordate tra  il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
la ''Poste italiane S.p.a.''.
  9.  Nell'eventualita'  in  cui l'accreditamento  non  debba  essere
effettuato in conseguenza  di quanto previsto al comma 8  o non possa
essere effettuato per  altri motivi, la ''Poste  italiane S.p.a.'' e'
tenuta  a   versare  senza  indugio  il   corrispondente  importo  in
tesoreria,  rimettendo   il  relativo   documento  di   entrata  alla
competente direzione provinciale del Tesoro.
  10.  Le operazioni  di  cui  al presente  articolo  sono esenti  da
tassa.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 14 settembre 1998
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Ciampi, Ministro  del tesoro,  del
                                  bilancio e    della  programmazione
                                  economica
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1998
  Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 11