Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.239 del 13-10-1998)
Con decreto ministeriale n. 24972 dell'8 settembre 1998 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 22 dicembre 1977 al 21 dicembre 1999, della ditta S.p.a. Abb Sae Sadelmi S.p.a. (dal 1 maggio 1998 Abb Sae S.p.a.), con sede in Milano e unita' di S. Giorgio Ionico (Taranto). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Abb Sae Sadelmi S.p.a. (dal 1 maggio 1998 Abb Sae S.p.a.), con sede in Milano e unita' di S. Giorgio Jonico (Taranto), per il periodo dal 22 dicembre 1997 al 21 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1998 con decorrenza 22 dicembre 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 giugno 1998, n. 24639. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24973 dell'8 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solvay bario e derivati, con sede in Rosignano Marittimo (Livorno) e unita' di Massa Carrara (Massa), per il periodo dal 22 giugno 1998 al 21 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 29 giugno 1998 con decorrenza 22 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24974 dell'8 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1998, con effetto dal 1 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italtel - gruppo Italtel, con sede in Milano e unita' di Carini (Palermo), Cassina de' Pecchi (Milano), Castelletto di Settimo Torinese (Milano), Cologno Monzese (Milano), L'Aquila, Marcianise (Caserta), Milano, Nerviano (Milano), Roma, S. Maria Capua Vetere (Caserta) e Torino, per il periodo dal 1 aprile 1997 al 30 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1997 con decorrenza 1 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24975 dell'8 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 20 gennaio 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 gennaio 1998, con effetto dal 1 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italtel - gruppo Italtel, con sede in Milano e unita' di Bari, Milano e Roma, per il periodo dal 1 aprile 1997 al 30 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1997 con decorrenza 1 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24976 dell'8 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995, con effetto dal 1 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Crealis, con sede in Arosio (Como) e unita' di Arosio (Como), per il periodo dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 1 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24977 dell'8 settembre 1998 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 23 gennaio 1998 al 22 gennaio 1999, della ditta S.p.a. Impregilo - gruppo FIAT, con sede in Milano e cantiere di Disueri (Caltanissetta). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impregilo - gruppo FIAT, con sede in Milano, e cantiere di Disueri (Caltanissetta), per il periodo dal 23 gennaio 1998 al 22 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998 con decorrenza 23 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24978 dell'8 settembre 1998 e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 23 gennaio 1998 al 22 gennaio 1999, della ditta S.p.a. Impregilo - gruppo FIAT, con sede in Milano e cantieri in Lombardia, cantieri nel Lazio, Milano, Roma, Sesto S. Giovanni e Rho (Milano). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impregilo - gruppo FIAT, con sede in Milano, e cantieri in Lombardia, cantieri nel Lazio, Milano, Roma, Sesto S. Giovanni e Rho (Milano), per il periodo dal 23 gennaio 1998 al 22 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1998 con decorrenza 23 gennaio 1998. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24979 dell'8 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 10 giugno 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alcatel cavi, con sede in Battipaglia (Salerno) e unita' di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 28 gennaio 1998 al 27 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1998 con decorrenza 28 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24980 dell'8 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 7 agosto 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Russo pavimenti, con sede in Rose - contrada Petrara (Cosenza) e unita' di Rose - contrada Petrara (Cosenza), per il periodo dal 7 ottobre 1997 al 6 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1997 con decorrenza 7 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24981 dell'8 settembre 1998 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 17 novembre 1997 al 16 novembre 1998, della ditta S.r.l. Consultecna, con sede in via D. Millelire, 1, Cagliari, e unita' di Tramatza - Bauladu (Oristano). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Consultecna, con sede in via D. Millelire, 1, Cagliari, e unita' di Tramatza - Bauladu (Oristano), per il periodo dal 17 novembre 1997 al 16 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1997 con decorrenza 17 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24982 dell'8 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belleli elettrico strumentale - gruppo Belleli, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 18 gennaio 1998 al 17 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1998 con decorrenza 18 gennaio 1998. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 24949. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24983 dell'8 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Belleli montaggi, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 18 gennaio 1998 al 17 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1998 con decorrenza 18 gennaio 1998. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 24951. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24984 dell'8 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Belleli offshore, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 15 febbraio 1998 al 7 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1998 con decorrenza 15 febbraio 1998. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 24955. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24985 dell'8 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Zeolite Mira, con sede in Vicenza e unita' di Mira (Venezia), per il periodo dal 1 marzo 1998 al 31 agosto 1998. Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1998 con decorrenza 1 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24986 dell'8 settembre 1998 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 marzo 1997 al 2 marzo 1999, della ditta S.p.a. Nestle' italiana - gruppo Nestle' s.a., con sede in Milano e unita' di Imperia. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nestle' italiana - gruppo Nestle' s.a., con sede in Milano e unita' di Imperia, per il periodo dal 5 gennaio 1998 al 4 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998 con decorrenza 5 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24987 dell'8 settembre 1998 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 marzo 1997 al 2 marzo 1999, della ditta S.p.a. Nestle' italiana - gruppo Nestle' s.a., con sede in Milano e unita' di centro distributivo Colturano (Milano), centro distributivo Olbia (Sassari), centro distributivo S. Marco Evangelista (Caserta), Cornaredo - Abbiategrasso (Milano), Milano, filiali su tutto il territorio nazionale, uffici di Milano. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nestle' italiana - gruppo Nestle' s.a., con sede in Milano e unita' di centro distributivo Colturano (Milano), centro distributivo Olbia (Sassari), centro distributivo S. Marco Evangelista (Caserta), Cornaredo - Abbiategrasso (Milano), Milano, filiali su tutto il territorio nazionale, uffici di Milano, per il periodo dal 3 marzo 1997 al 2 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1997 con decorrenza 3 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24988 dell'8 settembre 1998 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 marzo 1997 al 2 marzo 1999, della ditta S.p.a. Nestle' italiana - gruppo Nestle' s.a., con sede in Milano e unita' di Centro distributivo di Misterbianco (Catania). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nestle' italiana - gruppo Nestle' s.a., con sede in Milano e unita' di Centro distributivo di Misterbianco (Catania), per il periodo dal 1 settembre 1997 al 28 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1997 con decorrenza 1 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24989 dell'8 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 14 novembre 1997, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mec Mor, con sede in Induno Olona (Varese) e unita' di Induno Olona (Varese), per il periodo dal 2 dicembre 1997 al 25 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 16 gennaio 1998 con decorrenza 2 dicembre 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 marzo 1998, n. 24233. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24990 dell'8 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 20 gennaio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel termomeccanica - gruppo Italtel, con sede in Terni e unita' di Terni, per il periodo dal 16 marzo 1998 all'11 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1989 con decorrenza 16 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24991 dell'8 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belleli elettrico strumentale - gruppo Belleli, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per un massimo di 214 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 giugno 1998 al 17 dicembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 18 dicembre 1998 al 17 giugno 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 24992 dell'8 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Belleli montaggi, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per un massimo di 177 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 giugno 1998 al 17 dicembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 18 dicembre 1998 al 17 giugno 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24993 dell'8 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Belleli offshore, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per un massimo di 1.394 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 luglio 1998 al 7 gennaio 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8 gennaio 1999 al 7 luglio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24994 dell'8 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redi Electric in liquidazione, con sede in Milano e unita' in: cantiere di Turbigo (Milano), per un massimo di 7 dipendenti; Cernusco sul Naviglio (Milano), per un massimo di 58 dipendenti; magazzino di Verderio (Lecco), per un massimo di 2 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 marzo 1997 al 2 settembre 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 giugno 1997, n. 22878. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 3 settembre 1997 al 2 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24995 dell'8 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eleven in liquidazione, con sede in Monza e unita' di Brunello (Varese), per un massimo di 19 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 maggio 1998 al 13 novembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 14 novembre 1998 al 13 maggio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24996 dell'8 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ventana turismo, con sede in Torino e unita' di Torino, per un massimo di 65 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 ottobre 1997 al 12 aprile 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 13 aprile 1998 al 12 ottobre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24997 dell'8 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mec Mor, con sede in Induno Olona (Varese) e unita' di Induno Olona (Varese), per un massimo di 51 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1998 al 25 settembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 26 settembre 1998 al 25 marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25008 del 14 settembre 1998: 1) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 settembre 1997, con effetto dal 26 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Benincof, con sede in Castrovillari (Cosenza) e unita' di Castrovillari (Cosenza), per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal 26 aprile 1998 al 25 ottobre 1998. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 21 maggio 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata, e' ridotta del dieci per cento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale; 2) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, lettera A) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1997, con effetto dal 1 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Siracusa, per un massimo di 49 dipendenti, per il periodo dal 1 maggio 1998 al 30 aprile 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 maggio 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante. Con decreto ministeriale n. 25009 del 14 settembre 1998: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 4 novembre 1996 al 3 novembre 1998, della ditta S.r.l. Grandi magazzini Vagnino, con sede in Torino e unita' di Torino (sede amministrativa e tre negozi). Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Grandi magazzini Vagnino, con sede in Torino e unita' di Torino (sede amministrativa e tre negozi), per un massimo di 32 dipendenti, per il periodo dal 4 novembre 1996 al 3 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1996 con decorrenza 4 novembre 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 marzo 1998, n. 24238; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 4 novembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Grandi magazzini Vagnino, con sede in Torino e unita' di Torino (sede amministrativa e tre negozi), per un massimo di 32 dipendenti, per il periodo dal 4 maggio 1997 al 3 novembre 1997. Istanza aziendale presentata il 18 giugno 1997 con decorrenza 4 maggio 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 24277; 3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 4 novembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Grandi magazzini Vagnino, con sede in Torino e unita' di Torino (sede amministrativa e tre negozi), per un massimo di 32 dipendenti, per il periodo dal 4 novembre 1997 al 3 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1997 con decorrenza 4 novembre 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 maggio 1998, n. 24470. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25010 del 14 settembre 1998 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 relativi al periodo dall'11 giugno 1998 al 10 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Itin, con sede in Roma e unita' di Brindisi cantiere c/o Ospedale nuovo, Catania e cantiere Librino, Firenze cantiere Osmannoro, Frascati (Roma) cantiere c/o Banca d'Italia, Livorno cantiere Piombino, Milano c/o Fermag e cantiere Ferscalo, Sassari cantiere Istituto De Villa, sede di Roma, Siracusa cantiere Punta Cugno, Trento cantiere Tesero e Venezia cantiere Fusina Malcontenta. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itin, con sede in Roma e unita' di Brindisi cantiere c/o Ospedale nuovo, Catania e cantiere Librino, Firenze cantiere Osmannoro, Frascati (Roma) cantiere c/o Banca d'Italia, Livorno cantiere Piombino, Milano c/o Fermag e cantiere Ferscalo, Sassari cantiere Istituto De Villa, sede di Roma, Siracusa cantiere Punta Cugno, Trento cantiere Tesero e Venezia cantiere Fusina Malcontenta, per il periodo dall'11 giugno 1998 al 10 dicembre 1998. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, sentenza tribunale dell'11 giugno 1997, n. 941. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25011 del 14 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 9 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Ugo Mursia editore, con sede in Milano e unita' di: filiale di Bologna, filiale di Napoli, filiale di Palermo, filiale di Torino e Milano, per il periodo dal 1 marzo 1998 al 31 agosto 1998. Istanza aziendale presentata il 13 marzo 1998 con decorrenza 1 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25012 del 14 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto Ministeriale del 16 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C. & P. Style, con sede in Bazzano (L'Aquila) e unita' di Bazzano - nucleo industriale (L'Aquila), per il periodo dal 1 marzo 1998 al 22 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1998 con decorrenza 1 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1 giugno 1998, n. 24636/8. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25013 del 14 settembre 1998 e' approvato il programma per conversione aziendale, relativamente al periodo dal 1 dicembre 1997 al 30 novembre 1998, della ditta S.r.l. Compensati Sorbolo, con sede in Sorbolo (Parma) e unita' di Sorbolo (Parma). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Compensati Sorbolo, con sede in Sorbolo (Parma) e unita' di Sorbolo (Parma), per il periodo dal 1 dicembre 1997 al 31 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998 con decorrenza 1 dicembre 1997. Il presente decreto annulla e' sostituisce il decreto ministeriale 17 giugno 1998, n. 24676. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25014 del 14 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brenna, con sede in Giussano (Milano) e unita' di Briosco (Milano) e Giussano (Milano), per il periodo dal 20 aprile 1998 al 17 ottobre 1998. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1998 con decorrenza 20 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25015 del 14 settembre 1998 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1 dicembre 1997 al 30 novembre 1998, della ditta S.r.l. Siiatek profilati Sud, con sede in Taranto e unita' di Taranto. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Siiatek profilati Sud, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 1 dicembre 1997 al 31 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1998 con decorrenza 1 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25016 del 14 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine padane, con sede in Modena e unita' di Modena, per un massimo di 54 dipendenti nel periodo dal 23 luglio 1997 al 3 agosto 1997, per un massimo di 35 dipendenti nel periodo dal 4 agosto 1997 al 22 luglio 1998, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 luglio 1997 al 22 gennaio 1998. Il presente decreto annulla e' sostituisce il decreto ministeriale 8 aprile 1998, n. 24336. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 23 gennaio 1998 al 22 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25017 del 14 settembre 1998 ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' concessa in favore di un massimo 413 lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Societa' pneumatici Pirelli e unita' di Villafranca Tirrena (Messina), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 maggio 1998 al 5 novembre 1998. Il presente decreto ministeriale annulla e' sostituisce il decreto ministeriale n. 24788 del 9 luglio 1998. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. La misura del trattamento di integrazione salariale prorogata, e' ridotta del dieci per cento. La proroga di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante. Pagamento diretto: si. Normativa in deroga art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996. Con decreto ministeriale n. 25018 del 14 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Dedo sistemi gestione e partecipazione, con sede in Firenze e unita' di Firenze, per un massimo di 23 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 giugno 1998 al 30 novembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 dicembre 1998 al 31 maggio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25019 del 14 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bassi autotrasporti, con sede in Milano e unita' di Calenzano (Firenze), per un massimo di 52 dipendenti, Casnate con Bernate (Como), per un massimo di 9 dipendenti, Milano, per un massimo di 31 dipendenti, Piacenza, per un massimo di 2 dipendenti e Varese, per un massimo di 10 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 dicembre 1997 al 27 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25020 del 14 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C. & P. Style, con sede in Bazzano (L'Aquila) e unita' di Bazzano (L'Aquila), per un massimo di 39 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 giugno 1998 al 22 dicembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 23 dicembre 1998 al 22 giugno 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25021 del 14 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ecosud, con sede in Roma e unita' di Milano, per un massimo di 4 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 ottobre 1997 al 15 aprile 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 16 aprile 1998 al 15 ottobre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25022 del 14 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurotrancia, con sede in Monza (Milano) e unita' di Cesano Maderno (Milano), per un massimo di 14 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 febbraio 1998 al 16 agosto 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 17 agosto 1998 al 16 febbraio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25023 del 14 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cosmit CTI - Montaggi industriali, con sede in Monza (Milano) e unita' di Monza (Milano), per un massimo di 7 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 dicembre 1997 al 4 giugno 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 5 giugno 1998 al 4 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25024 del 14 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paoli metallurgica, con sede in Trento, localita' "Spini di Gardolo" e unita' di Trento, localita' "Spini di Gardolo", per un massimo di 14 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 maggio 1998 al 27 novembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 28 novembre 1998 al 27 maggio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25025 del 14 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moro, con sede in Fiume Veneto (Pordenone) e unita' di Fiume Veneto (Pordenone), per un massimo di 133 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 gennaio 1998 al 12 luglio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 13 luglio 1998 al 12 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25026 del 14 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moro Compact System, con sede in Fiume Veneto (Pordenone) e unita' di Fiume Veneto (Pordenone), per un massimo di 53 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 gennaio 1998 al 12 luglio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 13 luglio 1998 al 12 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25027 del 14 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elle Tre, con sede in Castelplanio (Ancona) e unita' di Castelplanio (Ancona) per un massimo di 21 dipendenti, Passoferrato (Ancona) per un massimo di 12 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 maggio 1998 al 14 novembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 15 novembre 1998 al 14 maggio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25028 del 14 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Euro-One, con sede in Tortoreto (Teramo) e unita' di Tortoreto (Teramo), per un massimo di 20 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 giugno 1998 al 10 dicembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dall'11 dicembre 1998 al 10 giugno 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25029 del 14 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.P.E. - Siticem processing engineering, con sede in Rosignano Marittimo (Livorno) e unita' di Rosignano Marittimo (Livorno), per un massimo di 17 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 giugno 1998 al 2 dicembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 3 dicembre 1998 al 2 giugno 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25030 del 14 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Steps fashion, con sede in Barletta (Bari) e unita' di Barletta (Bari), per un massimo di 19 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 marzo 1998 al 24 settembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 25 settembre 1998 al 24 marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 25042 del 16 settembre 1998 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 2 giugno 1997 al 1 giugno 1998, della ditta S.p.a. Cyanamid Italia (dal 1 dicembre 1997 Wyeth Lederle S.p.a.), con sede in Aprilia (Roma) e unita' di Catania. Parere comitato tecnico del 10 marzo 1998: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cyanamid Italia (dal 1 dicembre 1997 Wyeth Lederle S.p.a.), con sede in Aprilia (Roma) e unita' di Catania, per il periodo dal 2 giugno 1997 al 1 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1998 con decorrenza 2 giugno 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 aprile 1998, n. 24357. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25043 del 16 settembre 1998: 1) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, lettera A) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1996, con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 10 dipendenti, per il periodo dal 14 giugno 1998 al 25 febbraio 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 6 luglio 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata, di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante; 2) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, lettera A) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1996, con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 3 dipendenti, per il periodo dal 1 marzo 1998 al 19 novembre 1998. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 6 luglio 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata, di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante. Con decreto ministeriale n. 25044 del 16 settembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 10 giugno 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Invex fili isolati speciali, con sede in Quattordio (Alessandria) e unita' di Livorno Ferraris (Vicenza) e Quattordio (Alessandria), per il periodo dal 17 maggio 1998 al 16 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 3 giugno 1998 con decorrenza 17 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25045 del 16 settembre 1998 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 3 marzo 1998 al 2 settembre 1998, della ditta S.p.a. Fisia italimpianti - gruppo FIAT, con sede in Rivoli - Cascine Vica (Torino) e unita' di Pero (Milano) e Rivoli (Torino). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fisia italimpianti - gruppo FIAT, con sede in Rivoli - Cascine Vica (Torino), e unita' di Pero (Milano) e Rivoli (Torino), per il periodo dal 3 marzo 1998 al 31 agosto 1998. Istanza aziendale presentata il 27 marzo 1998 con decorrenza 3 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25046 del 16 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edilmonari, con sede in Rho (Milano) e unita' di Bareggio (Milano) per un massimo di 2 dipendenti, Rho (Milano) per un massimo di 20 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 maggio 1998 al 31 ottobre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 1 novembre 1998 al 30 aprile 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25047 del 16 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arsenale Venezia, con sede in Castello (Venezia) e unita' di Arsenale (Venezia), per un massimo di 83 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 maggio 1998 al 18 novembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 19 novembre 1998 al 18 maggio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25048 del 16 settembre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lombarda Box, con sede in Milano e unita' di Cambiago (Milano), per un massimo di 14 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 gennaio 1998 al 21 luglio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 22 luglio 1998 al 21 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.