Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.(GU n.240 del 14-10-1998)
IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Dolce Rodolfo, nato il 30 novembre 1955 a Monfalcone, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "rechtsanwalt" - rilasciatogli in data 6 gennaio 1983 dal tribunale di Francoforte sul Meno - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato"; Considerato che ha concluso il percorso formativo accademico superando il primo esame di Stato il 4 febbraio 1980 ed il secondo il 25 novembre 1982 presso il Ministero di giustizia dell'Assia di Wiesbaden; Ritenuto che per l'esercizio della professione legale in Italia occorre la conoscenza approfondita di materie proprie e specifiche dell'ordinamento italiano; Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992; Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: 1. Al sig. Dolce Rodolfo, nato il 30 novembre 1955 a Monfalcone, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di "rechtsanwalt" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati". Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto penale; 7) diritto processuale penale; 8) diritto amministrativo; 9) diritto tributario; 10) diritto internazionale privato; 11) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato. 2. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. 3. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame di cui al P.D.G. 1 dicembre 1993, come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994. 4. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. A questo secondo esame potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. Roma, 3 ottobre 1998 p. Il direttore generale: Rettura