MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 3 ottobre 1998 

  Riconoscimento di  titolo professionale estero quale  titolo valido
per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.
(GU n.240 del 14-10-1998)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                         degli affari civili
                     e delle libere professioni
  Visti gli  articoli 1  e 8  della legge 29  dicembre 1990,  n. 428,
recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva n.  89/48/CEE del  21 dicembre  1988 relativa  ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista l'istanza del sig. Dolce Rodolfo,  nato il 30 novembre 1955 a
Monfalcone,  cittadino  italiano,  diretta   ad  ottenere,  ai  sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento   del  titolo   professionale   di  "rechtsanwalt"   -
rilasciatogli in data 6 gennaio 1983 dal tribunale di Francoforte sul
Meno - ai fini dell'accesso  ed esercizio in Italia della professione
di "avvocato";
  Considerato  che  ha  concluso  il  percorso  formativo  accademico
superando il primo esame di Stato il 4 febbraio 1980 ed il secondo il
25  novembre 1982  presso  il Ministero  di  giustizia dell'Assia  di
Wiesbaden;
  Ritenuto  che per  l'esercizio della  professione legale  in Italia
occorre la  conoscenza approfondita  di materie proprie  e specifiche
dell'ordinamento italiano;
  Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto  l'art. 6  n. 2  del decreto  legislativo n.  115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
  1. Al  sig. Dolce Rodolfo, nato  il 30 novembre 1955  a Monfalcone,
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
"rechtsanwalt"   di  cui   in  premessa   quale  titolo   valido  per
l'iscrizione all'albo degli "avvocati".
  Detto  riconoscimento e'  subordinato al  superamento di  una prova
attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1) diritto costituzionale; 2)  diritto civile; 3) diritto processuale
civile; 4)  diritto commerciale;  5) diritto  del lavoro;  6) diritto
penale; 7) diritto processuale  penale; 8) diritto amministrativo; 9)
diritto   tributario;  10)   diritto   internazionale  privato;   11)
ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.
  2. La  prova di che  trattasi si compone di  un esame scritto  e un
esame orale da svolgersi in lingua italiana.
  3. L'esame scritto consiste nella  redazione di un atto giudiziario
o di un parere in materia  stragiudiziale vertente su non piu' di tre
materie  tra  quelle sopra  indicate  e  a scelta  della  commissione
d'esame di cui al P.D.G. 1  dicembre 1993, come modificato dal P.D.G.
25 marzo 1994.
  4.  L'esame orale  consiste  nella discussione  di brevi  questioni
pratiche  vertenti su  tutte  le materie,  sopra  indicate. A  questo
secondo esame potra'  accedere solo se abbia  superato, con successo,
quello scritto.
   Roma, 3 ottobre 1998
                                    p. Il direttore generale: Rettura