Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.240 del 14-10-1998)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici; Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 223 del 21 febbraio 1989 con la quale e' stato diramato lo schema tipo della scuola di specializzazione in archeologia; Visto il proprio decreto n. 42 del 4 aprile 1992 con il quale e' stata istituita presso l'Universita' di Padova la scuola di specializzazione in archeologia; Visto il proprio decreto n. 95 del 15 novembre 1995 con il quale e' stato modificato l'ordinamento della scuola di specializzazione in archeologia; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facolta' di lettere e filosofia in data 5 febbraio 1996, dal consiglio di amministrazione in data 7 maggio 1996 e dal senato accademico in data 30 aprile 1996; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorita' accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale; Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1/98 del 16 giugno 1998; Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Il comma 6 dell'art. 88 concernente l'ordinamento della scuola di specializzazione in archeologia e' soppresso e sostituito dal seguente: "Art. 88. (Omissis). 6. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi. (Omissis)". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Padova, 21 settembre 1998 Il rettore: Marchesini