COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 agosto 1998 

  Istituzione e regolamento delle commissioni previste dalla delibera
CIPE n. 63/98 del 9 luglio 1998. (Deliberazione n. 79/98).
(GU n.241 del 15-10-1998)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed in particolare l'art. 16
concernente l'istituzione  del CIPE - Comitato  interministeriale per
la  programmazione  economica,  nonche'  le  successive  disposizioni
legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;
  Visti la legge 15 marzo 1997,  n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e  compiti amministrativi alle regioni ed
enti locali ed il conseguente  decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,  concernente fra  l'altro la  definizione e  l'ampliamento delle
attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
  Vista la  legge 3 aprile  1997, n. 94,  ed in particolare  l'art. 7
che,  nel disporre  l'accorpamento  del Ministero  del  tesoro e  del
Ministero del  bilancio e  della programmazione economica,  delega il
Governo ad emanare appositi decreti legislativi per la ridefinizione,
fra l'altro, delle attribuzioni di questo Comitato;
  Vista la legge  15 maggio 1997, n. 127,  concernente misure urgenti
per lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei procedimenti
di decisione  e controllo, e, in  particolare, l'art. 17, commi  14 e
17,  recanti  innovazioni  alle   procedure  per  l'utilizzazione  di
personale in posizione di comando presso pubbliche amministrazioni;
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo  5 dicembre 1997, n. 430, ed
in particolare i commi 3 e 5, che prevedono fra l'altro l'adeguamento
del regolamento  interno del  CIPE, sentita la  conferenza permanente
per i  rapporti fra lo  Stato, le regioni  e le province  autonome di
Trento e Bolzano;
  Visto  l'art. 1  del decreto  legislativo  31 marzo  1998, n.  143,
recante disposizioni in materia di commercio estero;
  Visto  l'art. 1  del decreto  legislativo  5 giugno  1998, n.  204,
recante disposizioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la propria  deliberazione del  9 luglio  1998 con  la quale,
tenuto conto delle nuove attribuzioni  del CIPE previste dall'art. 1,
commi 1  e 2, del  predetto decreto  legislativo 5 dicembre  1997, n.
430, e' stato adeguato il regolamento interno di questo Comitato alle
disposizioni contenute nel predetto art. 1,  commi 3 e 5, lettere a),
b) e c);
  Visto  in  particolare  l'art.  2  di  tale  delibera  che  prevede
l'istituzione, in  seno al CIPE, di  commissioni interministeriali di
livello politico;
  Su   proposta   del  Ministro   del   tesoro,   bilancio  e   della
programmazione rconomica nella veste di Presidente delegato di questo
Comitato;
                              Delibera:
1. Istituzione delle commissioni.
  Sono istituite, nell'ambito del CIPE, le seguenti commissioni:
  1)  commissione per  il  coordinamento  delle politiche  economiche
nazionali con le politiche comunitarie;
  2) commissione per l'occupazione e  il sostegno e lo sviluppo delle
attivita' produttive;
   3) commissione per le infrastrutture;
   4) commissione per la ricerca e la formazione;
   5)    commissione    permanente    per    il    coordinamento    e
l'indirizzo strategico  della politica   commerciale   con   l'estero
gia  istituita dall'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143;
   6) commissione per lo sviluppo sostenibile.
2. Compiti.
  2.1.  Le  commissioni  hanno  competenza  generale  sulle  seguenti
questioni:
  commissione 1: coordinamento della politica economica nazionale con
le politiche comunitarie;
  commissione 2: coordinamento delle politiche sociali e del lavoro e
di  sostegno  e  sviluppo delle  attivita'  produttive  (agricoltura,
industria, ricerca, servizi);
  commissione 3: coordinamento delle politiche infrastrutturali;
  commissione  4:  coordinamento  e valutazione  delle  attivita'  di
ricerca scientifica e tecnologica, nonche' in materia di formazione;
  commissione 5: coordinamento e  indirizzi strategici della politica
commerciale con l'estero;
  commissione 6: sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale.
  In particolare  alle commissioni e' demandata  l'istruttoria per il
CIPE  delle   questioni,  inerenti  le  materie   di  competenza,  di
particolare  complessita' e  con caratteristiche  intersettoriali, al
fine  di assicurare,  fin dalla  fase predeliberativa,  il necessario
coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate.
  2.2.  Le  amministrazioni  componenti  del  CIPE  e  la  conferenza
Statoregioni  possono demandare  alle commissioni  la trattazione  di
particolari questioni  che, pur  non esigendo  un esame  specifico da
parte del CIPE, necessitano di  valutazioni collegiali e di procedure
coordinate,  anche  ai fini  di  un  piu' rapido  espletamento  delle
relative istruttorie;
  2.3. Le commissioni possono, nelle materie di competenza, formulare
eventuali proposte al CIPE per l'adozione delle opportune iniziative,
anche   legislative,  per   il   proficuo   utilizzo  delle   risorse
finanziarie, ai sensi  dell'art. 1, comma 1, lettera  d), del decreto
legislativo n. 430/1997;
  2.4.  Le   commissioni  possono  richiedere   alle  amministrazioni
interessate   e/o   enti   pubblici   e   di   ricerca,   universita'
l'approfondimento di particolare tematiche; possono, nelle materie di
competenza, affidare specifici studi ad esperti di settore.
3. Composizione.
  3.1.  La prima  commissione  e' presieduta  dal Sottosegretario  di
Stato con  delega per  il coordinamento delle  politiche comunitarie,
congiuntamente al Sottosegretario Segretario del CIPE.
  Compongono la commissione in via permanente:
   il Sottosegretario di Stato agli affari esteri;
  il Sottosegretario  di Stato  al tesoro, bilancio  e programmazione
economica;
  il Sottosegretario  di Stato delegato agli  affari regionali, nella
veste di presidente della conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  3.2.  La  seconda  commissione  e'  presieduta  dal  rappresentante
dell'amministrazione  a  competenza   prevalente,  congiuntamente  al
Sottosegretario Segretario del CIPE.
  Compongono la commissione in via permanente:
  il Sottosegretario di Stato all'industria, commercio e artigianato;
  il Sottosegretario di Stato al lavoro ed alla previdenza sociale;
   il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole;
  il Sottosegretario di Stato alla ricerca scientifica e tecnologica;
  il Sottosegretario  di Stato delegato agli  affari regionali, nella
veste di Presidente della conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  3.3.  La   terza  commissione  e'  presieduta   dal  rappresentante
dell'amministrazione  a  competenza   prevalente,  congiuntamente  al
Sottosegretario Segretario del CIPE.
  Compongono la commissione in via permanente:
   il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici;
   il Sottosegretario di Stato all'ambiente;
   il Sottosegretario di Stato ai trasporti;
   il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole;
  il Sottosegretario  di Stato delegato agli  affari regionali, nella
veste di presidente della conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  3.4. La quarta commissione e' presieduta a norma dell'art. 2, comma
2, del decreto  legislativo 5 giugno 1998, n.  204, congiuntamente al
Sottosegretario Segretario del CIPE.
  Compongono la commissione in via permanente:
  il Sottosegretario di Stato all'industria, commercio e artigianato;
  il Sottosegretario di Stato al lavoro ed alla previdenza sociale;
  il Sottosegretario  di Stato delegato agli  affari regionali, nella
veste di presidente della conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e' Bolzano.
  3.5.  Per  la  composizione  della  quinta  commissione  si  rinvia
all'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
  3.6.  La sesta  commissione  e' presieduta  dal Sottosegretario  di
Stato all'ambiente, congiuntamente  al Sottosegretario Segretario del
CIPE.
  Compongono la commissione in via permanente:
   il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici;
   il Sottosegretario di Stato ai trasporti;
  il Sottosegretario di Stato all'industria, commercio e artigianato;
  il Sottosegretario  di Stato delegato agli  affari regionali, nella
veste di presidente della conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  3.7.  In   ragione  delle  materie  oggetto   dell'istruttoria,  la
composizione  delle   commissioni  puo'   essere  integrata   con  la
partecipazione dei  Sottosegretari di Stato di  altre amministrazioni
interessate.
  3.8.  Ove siano  in esame  questioni di  interesse generale  per le
regioni  partecipa ai  lavori delle  commissioni il  presidente della
conferenza  dei presidenti  delle giunte  regionali e  delle province
autonome o un  suo delegato. Per le questioni  che riguardano singole
regioni o province  autonome e' chiamato a  partecipare il presidente
della  giunta  regionale o  della  provincia  autonoma o  l'assessore
delegato.
  3.9. Le commissioni hanno sede  presso il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
4. Strutture di supporto.
  4.1. Per lo svolgimento dei  propri compiti ciascuna commissione si
avvale  di  una  struttura  di  supporto  interministeriale,  il  cui
coordinamento  e'  affidato  ad  un rappresentante  del  Ministero  a
competenza prevalente.
  La  rappresentanza   deve  essere   espressa  ai   massimi  livelli
dirigenziali o puo' essere affidata  ad esperti esterni; in ogni caso
deve essere comprovata una pluriennale esperienza settoriale.
  Ai fini del  raccordo funzionale con il servizio  di segreteria del
CIPE il coordinamento e'  esercitato unitamente al rappresentante del
predetto  servizio  in  seno   alla  struttura  interministeriale  di
supporto.
  4.2. La  struttura permanente  di ciascuna commissione  e' composta
dai rappresentanti delle seguenti amministrazioni:
  commissione 1: Presidenza del  Consiglio dei Ministri (Dipartimento
per  il coordinamento  delle politiche  comunitarie); affari  esteri;
tesoro, bilancio e programmazione economica;
  commissione  2:  industria,  commercio  ed  artigianato;  lavoro  e
previdenza  sociale;   politiche  agricole;  ricerca   scientifica  e
tecnologica;
  commissione  3:  lavori  pubblici; ambiente;  trasporti;  politiche
agricole;
  commissione  4:  la  struttura  interministeriale  di  supporto  e'
assicurata dalla  segreteria tecnica  prevista dall'art. 2,  comma 3,
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
  commissione 5: si rinvia a quanto previsto dall'art. 24 del decreto
legislativo 21 marzo 1998, n. 143.
  commissione  6: ambiente;  lavori  lubblici; trasporti;  industria,
commercio ed artigianato;
  Le strutture delle commissioni possono essere integrate, in ragione
delle   materie   in   trattazione,  da   rappresentanti   di   altre
amministrazioni interessate.
  4.3.  Le esigenze  operative  di ciascuna  commissione e  struttura
interministeriale  di  supporto  sono assicurate  da  una  segreteria
amministrativa,  cui   sono  assegnati  almeno  quattro   addetti  di
qualifica funzionale compresa tra la nona e la quinta, che opera alle
dipendenze del  funzionario del  servizio centrale di  segreteria del
CIPE, coordinatore della struttura di supporto interministeriale.
  4.4.  Per le  esigenze del  presente regolamento,  e' assegnato  al
servizio  centrale di  segreteria  del CIPE,  anche  in posizione  di
comando ex  lege 15  maggio 1997,  n. 127, art.  17, commi  14-17, un
contingente  di personale  delle amministrazioni  rappresentate nella
commissione, per  un totale  di trentaduesima  unita', di  cui almeno
otto della ottava e unidicesima qualifica funzionale. La procedura di
comando e' attivata su iniziativa del Direttore del servizio centrale
di segreteria del CIPE.
  4.5.  Con  provvedinento  del   Presidente  del  CIPE,  ovvero  del
Presidente  delegato,  sono nominati  i  componenti  le strutture  di
supporto di ciascuna commissione.
5. Regolamento interno.
  Le commissioni disciplinano con  proprio provvedimento le modalita'
di organizzazione interna non previste dal presente regolamento.
6. Spese di funzionamento.
  Gli  eventuali oneri  per  incarichi  agli esperti  e  le spese  di
missione dei rappresentanti del Ministero  del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, degli addetti al servizio centrale di
segreteria  del CIPE,  nonche' degli  esperti gravano  sulle apposite
unita' previsionali  di base dello  stato di previsione  del suddetto
Ministero;  a  tal fine  gli  esperti  sono equiparati  ai  dirigenti
generali di livello C.
  Le spese  di missione  degli altri componenti  le commissioni  e le
strutture   interministeriali   di    supporto   restano   a   carico
dell'amministrazione o dell'organismo che li ha designati.
7. Disposizioni finali.
  Ai fini dell'esame del  CIPE delle determinazioni della commissione
per  la politica  commerciale con  l'estero, di  cui all'art.  24 del
decreto legislativo 31  marzo 1998, n. 143,  le determinazioni stesse
debbono  pervenire  al  servizio  centrale  di  segreteria  del  CIPE
corredate da tutta la necessaria documentazione di supporto.
   Roma, 5 agosto 1998
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 2 ottobre 1998
Registro  n. 4  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 333