Modificazioni allo statuto dell'Universita' relativamente alla scuola di specializzazione in chirurgia generale.(GU n.242 del 16-10-1998 - Suppl. Ordinario n. 171)
IL RETTORE - Veduto il Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592; - Veduto il Regio Decreto Legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito nella Legge 2 gennaio 1936 n. 73; - Veduto il regio decreto 30 Settembre 1938 n. 1652 e successive modificazioni; - Veduta la Legge 22 maggio 1978 n. 217; - Veduta la Legge 21 febbraio 1980 n. 28; - Veduto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162; - Veduta la Legge 9 maggio 1989 n. 168; - Veduta la Legge 19 novembre 1990 n. 341; - Veduto il decreto Legislativo 8 agosto 1991 n. 257; - Veduto il D.M. 3 luglio 1996; - Veduto il D.M. 5 maggio 1997; - Veduto il D.P.R. 30 dicembre 1995 relativo all'aprovazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1996-98; - Vedute le proposte di modifica dello Statuto formulate dalle Autorita' Accademiche dell'Universita' degli Studi di Pavia; - Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n. 1592; - Veduto il parere favorevole del CUN in data 17.07.1998; - Veduto la nota ministeriale 04.08.1998 di autorizzazione; - Veduto che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 158 della gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo; - Considerato che nelle more dell'approvazione e di emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del Testo Unico piu' sopra citato e approvato con Regio Decreto 14.10.1926 n. 2130 e modificato con R.D. 13.10.1927 n. 2229 e successive modificazioni; - Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello Statuto contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione DECRETA Lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Pavia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: ARTICOLO UNICO Dopo l'art 359 del vigente testo dello Statuto, al titolo XV e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la Scuola di Specializzazione in CHIRURGIA GENERALE (indirizzo Chirurgia generale) secondo il seguente articolato che sostituisce integralmente quello rubricato sotto il titolo "Scuola di specializzazione in CHIRURGIA GENERALE (indirizzo Chirurgia generale)". ART. 1 La Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale con indirizzo in chirurgia generale risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. ART. 2 La Scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della chirurgia. Tali specialisti sono addestrati per rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale (indirizzo in chirurgia generale). ART. 3 La Scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale. ART. 4 Il corso ha la durata di 6 anni. ART. 5 Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facolta' di Medicina e Chirurgia con la Clinica Chirurgica Generale dell'Istituto di Chirurgia Generale e dei Trapianti d'Organo, sede della Scuola, e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D.l. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. ART. 6 In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 8 per ciascun anno di corso, per un totale di 48 specializzandi. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari I. Indirizzo in Chirurgia Generale AREA Al: PROPEDEUTICA OBIETTIVI: lo specializzando inizia l'apprendimento della anatomia chirurgica e della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire l'esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza di patologia clinica, anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica, metodologia clinica. Settori scientifico disciplinari FO6A ANATOMIA PATOLOGICA F08A CHIRURGIA GENERALE F04B PATOLOGIA CLINICA AREA B1: SEMEIOTICA CLINICA E STRUMENTALE OBIETTIVI: Lo specializzando procede all'apprendimento della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessaria - ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico piu' adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti. Settori Scientifico disciplinari: F18X DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA F08A CHIRURGIA GENERALE AREA C1: CHIRURGIA GENERALE OBIETTIVI: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessaria a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento - chirurgico o meno - piu' corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato; deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione e gestione del decorso post- operatorio immediato e dei controlli a distanza. Settori scientifico disciplinari: F2lX ANESTESIOLOGIA F08A CHIRURGIA GENERALE AREA D1: ANATOMIA CHIRURGICA E TECNICA OPERATORIA OBIETTIVI: Lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza. Settori scientifico disciplinari: F08A CHIRURGIA GENERALE AREA E1: CHIRURGIA INTERDISCIPLINARE OBIETTIVI: Lo specializzando deve acquisire: a) la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessaria a diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, le patologie di competenza specialistica di piu' comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilita' del trattamento in caso di chirurgia di urgenza. Tali attivita' debbono essere svolte limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, urologica e ginecologica; b) riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti, nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto cio' curando la visione complessiva delle proprieta' nel caso di lesioni o patologie multiple. Settori scientifico disciplinari: F08A CHIRURGIA GENERALE F08B CHIRURGIA PLASTICA F08D CHIRURGIA TORACICA F08E CHIRURGIA VASCOLARE F09X CHIRURGIA CARDIACA Fl2B NEUROCHIRURGIA Fl3C CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE Fl6A MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE AREA F1: ORGANIZZATIVA E GESTIONALE OBIETTIVI: Lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attivita' di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali e' chiamato ad operare. Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialita' dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura. Oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese deve acquisire l'esperienza necessaria al proprio impiego nel territorio, conoscere gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria. Settori scientifico disciplinari: F08A CHIRURGIA GENERALE F22A IGIENE GENERALE ED APPLICATA F22B MEDICINA LEGALE F22C MEDICINA DEL LAVORO Tabella B: Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato per i previsti indirizzi alternativi: I. addestramento in chirurgia generale a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore; b) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore (degli interventi indicati sub a-b-c almeno il 10% deve essere eseguito in situazioni di emergenza/urgenza) d) aver effettuato almeno 200 ore di attivita' di pronto soccorso nosocomiale e) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 50), a pazienti in situazioni di emergenza/urgenza (minimo 150) e di elezione (minino 600). Il Consiglio della Scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni. Nel regolamento didattico dell'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Norme transitorie. A partire dall'anno accademico in cui avra' applicazione il presente Statuto, si avra' annualmente l'attivazione progressiva della Scuola secondo il nuovo ordinamento e, corrispondentemente, la disattivazione progressiva della Scuola secondo il vecchio ordinamento. Pavia, 23 settembre 1998 il rettore: SCHMID