Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.244 del 19-10-1998)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 14 agosto 1989, n. 590, che ha istituito, tra l'altro, questo Ateneo statale; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il proprio decreto n. 1497 del 25 ottobre 1997 relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in genetica medica; Vista la deliberazione del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia; Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo; Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nella seduta del 3 luglio 1998; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica statutaria, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle suddette delibere degli organi accademici; Considerato altresi', che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso indicato. L'art. 307 dell'ordinamento della scuola di specializzazione in genetica medica, relativo al numero massimo di specializzandi che possono essere ammessi per ciascun anno di corso e' cosi' riformulato: "Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' determinato in otto unita' per ciascun anno di corso". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Chieti, 30 settembre 1998 p. Il rettore: Paolone