UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1998 

Modificazione allo statuto dell'Universita'.
(GU n.244 del 19-10-1998)

                             IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi "G.  D'Annunzio" di
Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273
del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto 20  giugno 1935, n. 1071,  convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista  la legge  14  agosto 1989,  n. 590,  che  ha istituito,  tra
l'altro, questo Ateneo statale;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il proprio  decreto n.  1497  del 25  ottobre 1997  relativo
all'istituzione della scuola di specializzazione in genetica medica;
  Vista la deliberazione  del consiglio della facolta'  di medicina e
chirurgia;
  Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal consiglio  universitario
nazionale nella seduta del 3 luglio 1998;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica statutaria, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art.  17 del testo  unico 31 agosto  1933, n. 1592,  per i
motivi esposti nelle suddette delibere degli organi accademici;
  Considerato   altresi',   che   nelle  more   dell'approvazione   e
dell'emanazione  del regolamento  didattico  di  Ateneo le  modifiche
relative all'ordinamento degli  studi dei corsi di  laurea, dei corsi
di diploma  e delle  scuole di  specializzazione vengono  operate sul
vecchio  statuto, approvato  e modificato  con le  disposizioni sopra
citate;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi "G. D'Annunzio" di Chieti,
approvato e modificato con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente
modificato come appresso indicato.
  L'art.  307 dell'ordinamento  della scuola  di specializzazione  in
genetica  medica, relativo  al numero  massimo di  specializzandi che
possono  essere   ammessi  per  ciascun   anno  di  corso   e'  cosi'
riformulato:  "Il numero  massimo  degli  specializzandi che  possono
essere  ammessi e'  determinato in  otto unita'  per ciascun  anno di
corso".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Chieti, 30 settembre 1998
                                               p. Il rettore: Paolone