Scioglimento di alcune societa' cooperative.(GU n.245 del 20-10-1998)
IL DIRETTORE della direzione provinciale del lavoro di Teramo Visto l'art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile, cosi' come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le societa' cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalita' giuridica; Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle societa' cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore; Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attivita' delle societa' cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte seconda, codice civile; Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria; Decreta: Articolo unico Le societa' cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore: societa' cooperativa edilizia "Delle Vicenne a r.l.", con sede in Tossicia, costituita a rogito notaio Andre Costantini, in data 27 febbraio 1980, registro societa' n. 4280, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 596/178022; societa' cooperativa edilizia "Casa amica a r.l.", con sede in Campli, costituita a rogito notaio Anna De Rosa in data 28 dicembre 1979, registro societa' n. 2880 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 566/174939. Teramo, 25 settembre 1998 Il dirigente: Mobilio