ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo  al decreto direttoriale 22  agosto 1998 recante:
  "Modificazioni ed integrazioni al  regolamento di amministrazione e
  contabilita'  dell'Osservatorio  astronomico   di  Roma".  (Decreto
  pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale
  - serie generale - n. 216 del 16 settembre 1998).
(GU n.247 del 22-10-1998)

  Nell'articolato del regolamento citato in epigrafe, alla pag. 7 del
sopra indicato  supplemento ordinario, dopo  il comma 2  dell'art. 2,
devono intendersi aggiunti i seguenti commi 3 e 4 del medesimo art. 2
e quindi gli  articoli 3 e 4  tutti erroneamente omessi e  che qui di
seguito vengono nell'ordine riportati:
  "3.  Il  bilancio  di   previsione  e'  predisposto  dal  direttore
dell'Osservatorio,  coadiuvato dalla  giunta, entro  il 31  ottobre e
presentato al consiglio  direttivo entro il 30  novembre con apposita
relazione  illustrativa  che evidenzi  gli  obiettivi  proposti ed  i
motivi  delle  variazioni   significative  rispetto  alle  previsioni
definitive  dell'esercizio  corrente.  Il bilancio  e'  trasmesso  al
collegio  dei  revisori  dei  conti  entro il  10  novembre,  che  lo
restituisce entro il 30 novembre, corredato da apposita relazione, ed
e' approvato dal consiglio direttivo entro il 31 dicembre.
  4. Il bilancio di previsione e dei relativi allegati sono trasmessi
per  l'approvazione al  Ministero  dell'universita'  e della  ricerca
scientifica  e tecnologica,  entro trenta  giorni dalla  delibera del
consiglio direttivo.
                               Art. 3.
              Integralita' e universalita' del bilancio
  1. Tutte  le entrate e  tutte le  spese debbono essere  iscritte in
bilancio nei capitoli di pertinenza nel loro importo integrale.
  2. E' vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio.
                               Art. 4.
             Classificazione delle entrate e delle spese
  1.  Le entrate  del bilancio  di previsione  sono classificate  nei
seguenti titoli:
    Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti;
    Titolo II - Altre entrate;
  Titolo  III  -  Entrate  per alienazioni  di  beni  patrimoniali  e
riscossione di crediti;
    Titolo IV - Accensione di prestiti;
  Titolo V - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale;
    Titolo VI - Partite di giro.
   2. Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:
    Titolo I - Spese correnti;
    Titolo II - Spese in conto capitale;
    Titolo III - Estinzione di mutui;
    Titolo IV - Partite di giro.
  3.  Nell'ambito  di  ciascun  titolo,  le entrate  e  le  spese  si
ripartiscono in  categorie, secondo la  loro natura economica,  ed in
capitoli secondo il rispettivo oggetto.
  4.  L'oggetto  dei  capitoli  dovra'  comunque  essere  omogeneo  e
chiaramente definito.
  5. I  conferimenti derivanti da  contratti di ricerca con  gli enti
pubblici  e  privati,  istituzioni   scientifiche  e  agenzie,  e  le
conseguenti  spese  sono inseriti  in  appositi  capitoli secondo  le
categorie di competenze, rispettivamente,  del titolo V delle entrate
e nei titoli I e II delle uscite".
                               Art. 5.
                           Partite di giro
  La numerazione degli articoli pertanto, deve intendersi ripresa con
l'art. 5  (partite di giro)  il cui  comma 1 e'  quello correttamente
riportato alla medesima pag. 7.