MINISTERO DELLA SANITA'

COMUNICATO

  Autorizzazione   all'immissione   in  commercio  della  specialita'
medicinale per uso umano "Blend-A-Med Periochip"
(GU n.248 del 23-10-1998)

                Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 263
                         del 19 ottobre 1998
  E'   autorizzata  l'immissione   in  commercio   della  specialita'
medicinale  BLEND-A-MED  PERIOCHIP  (clorexidina  digluconato)  nelle
forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:
  "Blendamed periochip": inserti paradontali in blister.
  Confezioni autorizzate numeri di  A.I.C. e classificazione ai sensi
del  decreto ministeriale  5  luglio 1996  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il 20 luglio 1996.
  Blendamed  periochip: blister  10  inserti  paradontali, A.I.C.  n.
034089019/M (in base 10), 10JB1V (in base 32), classe "C".
  Titolare A.I.C.: Procter & Gamble  S.p.a., viale Cesare Pavese, 385
- 00144 Roma.
  Produttore: la produzione della specialita' viene effettuata presso
lo stabilimento della Perio Products  Ltd Jerusalem 912237 Israel, il
controllo  nello  stabilimento  della   Procter  &  Gamble  GmbH,  HS
Richardson Strasse D-64521 Gross Gerau Germania.
   Composizione: 1 inserto paradontale contiene:
  principio attivo: clorexetina digluconato PH. Eur. 2,5 mg;
  eccipienti:  gelatina idrolizzata  (reticolata con  glutaraldeide),
glicerolo, acqua depurata.
   Indicazioni terapeutiche:
  Blendamed periochip usato unitamente allo scaling e alla levigatura
radicolare, e'  indicato per il trattamento  antimicrobico aggiuntivo
delle  paradontiti  croniche  con   tasche  dell'aduto,  di  gravita'
moderata o elevata;
  Blendamed periochip puo' essere usato come parte di un programma di
trattamento paradontale.
  E'  approvato,  il  riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato al presente decreto.
  Classificazione  ai  fini  della   fornitura:  specialita'  ad  uso
esclusivo del dentista.
  La presente  autorizzazione ha validita'  di anni cinque  dalla sua
pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana,
rinnovabile  alle condizioni  previste dall'art.  10 della  Direttiva
65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE.
  E' subordinata altresi'  al rispetto dei metodi  di fabbricazione e
delle tecniche di controllo delle specialita' previsti nel fascicolo.
  Tali metodi  e controlli dovranno  essere modificati alla  luce dei
progressi  scientifici e  tecnici.  I progetti  di modifica  dovranno
essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.
  Decorrenza di  efficacia del  decreto; dalla data  di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.