UNIVERSITA' DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 18 settembre 1998 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.249 del 24-10-1998)

                             IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi   di  Cagliari,
approvato con  regio decreto  20 aprile 1939,  n. 1098,  e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia  di   formazione  per   la  sperimentazione   organizzativa  e
didattica;
  Visti  gli articoli  6 e  16  della legge  9 maggio  1989, n.  168,
concernente  l'istituzione  del  Ministero dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il decreto  ministeriale 27  ottobre 1992,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  18 del 23 gennaio 1993, con  il quale e' quale
e' stata approvata la nuova tabella ottava dell'Ordinamento didattico
relativa ai corsi di studio dell'area economica;
  Visto il  decreto ministeriale  26 febbraio 1996,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 97  del  26  aprile 1996,  contenente  alcune
modifiche alla tabella ottava sopracitata;
  Vista  la  proposta d'istituzione  del  nuovo  corso di  laurea  in
"economia   aziendale"   formulata    dal   comitato   regionale   di
coordinamento  in data  28 febbraio  1994 per  il piano  triennale di
sviluppo 1994-96;
  Vista la delibera  del consiglio della facolta' di  economia del 24
marzo 1998 con la quale e'  stata proposta l'istituzione del corso di
laurea in "economia aziendale";
  Vista la delibera  del consiglio della facolta' di  economia del 13
maggio 1998 con  la quale sono state recepite  le modifiche contenute
nel decreto ministeriale del 26 febbraio 1996;
  Viste le  delibere del  consiglio di  amministrazione e  del senato
accademico che,  rispettivamente in  data 18 giugno  1998 e  1 luglio
1998, hanno approvato  la proposta di istituzione del  nuovo corso di
laurea in "economia aziendale";
  Visto  il decreto  ministeriale 27  gennaio 1998,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17  gennaio 1998, che, all'art. 2, comma
4,  prevede  la  possibilita',   per  le  universita',  di  istituire
autonomamente nuove facolta' e corsi, con risorse a carico dei propri
bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema
universitario;
  Vista la nota d'indirizzo del  16 giugno 1998 inviata dal Ministero
dell'universita'   e  della   ricerca   scientifica  e   tecnologica,
contenente  informazioni  sintetiche   finalizzate  al  completamento
dell'autonomia   delle   universita',   nonche'   indicazioni   sulle
innovazioni immediatamente percorribili, ai  sensi della legge n. 127
del 15 maggio 1997 (art. 17, commi 95 e seguenti);
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Cagliari,  approvato e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso indicato:
                             "TITOLO IV
                        Facolta' di economia
                           (Tabella VIII)
  Art. 24. -  Alla facolta' di economia afferiscono  i seguenti corsi
di laurea di durata quadriennale:
   economia e commercio;
   economia aziendale,
  e i seguenti corsi di diploma universitario di durata triennale:
   economia e amministrazione delle imprese;
   economia e gestione dei servizi turistici.
                              SEZIONE I
                   Norme comuni ai corsi di l aurea
  Art. 25. - Sono titoli di ammissione ai corsi di laurea in economia
e commercio e economia aziendale quelli previsti dalle vigenti leggi.
  Art. 26. -  Gli insegnamenti attivabili nei corsi di  laurea di cui
all'art. 24 sono:
  a) quelli indicati nel successivo art. 36, articolati nelle quattro
aree  economica, aziendale,  giuridica e  matematicostatistica e  nei
relativi settori scientificodisciplinari;
  b)  gli  insegnamenti caratterizzanti  i  singoli  corsi di  laurea
riportati nei successivi articoli;
  c)  le seguenti  lingue straniere  moderne: lingua  inglese, lingua
francese,  lingua  spagnola,  lingua tedesca,  lingua  russa,  lingua
portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;
  d)  insegnamenti  di  settori  scientificodisciplinari  diversi  da
quelli di  cui ai punti  precedenti, fino ad  un massimo di  otto per
ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facolta'.
  Gli  insegnamenti che  compaiono  in piu'  settori potranno  essere
scelti  da  uno  qualsiasi  di   essi,  in  relazione  alle  esigenze
didatticoscientifiche della facolta'.
  Art. 27.  - Ai fini del  conseguimento dei diplomi di  laurea, sono
riconosciuti  gli insegnamenti  dei  corsi  di diploma  universitario
dell'area economica di  cui al decreto ministeriale 31  luglio 1992 e
degli altri corsi di diploma universitario attivati all'interno della
facolta', seguiti  con esito  positivo, in  relazione al  sistema dei
crediti didattici  determinato dal regolamento didattico  di facolta'
secondo le modalita'  previste dall'art. 11, comma 2,  della legge n.
341/1990,  a  condizione che  essi  siano  compatibili, anche  per  i
contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura
didattica per il corso di studi  per il quale si chiede l'iscrizione.
Dovranno essere  in ogni caso  riconosciute le prove di  idoneita' di
lingue  straniere  e di  informatica,  nel  rispetto delle  forme  di
accertamento previste  dalla struttura  didattica competente  a norma
del successivo art. 31.
  Le   strutture  didattiche   competenti  determinano   nel  proprio
regolamento i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.
  Ai  fini del  riconoscimento di  cui ai  commi precedenti,  sono da
considerarsi  affini   i  corsi  di   laurea  e  quelli   di  diploma
universitario dell'area economica di cui all'art. 24.
  Art. 28. -  Il piano di studi di ciascun  corso di laurea comprende
dieci insegnamenti  fondamentali, l'equivalente di  otto insegnamenti
annuali, scelti fra  i caratterizzanti il corso di  laurea stesso, ed
altri insegnamenti equivalenti ad un numero di sei annualita'.
  Gli  insegnamenti fondamentali  devono  rispondere all'esigenza  di
fornire  agli  studenti  i  principi   e  i  contenuti  basilari  dei
rispettivi comparti scientificodisciplinari, anche in vista del ruolo
propedeutico   e  complementare   per  l'apprendimento   degli  altri
insegnamenti del corso di laurea.
  Nel rigoroso rispetto delle condizioni  di cui al comma precedente,
la  struttura   didattica  competente  attivera'   tali  insegnamenti
scegliendoli  tra  quelli  che  compaiono negli  elenchi  di  cui  al
successivo art. 36 secondo la seguente distribuzione:
   due nell'elenco P0lA (economia politica);
   due nell'elenco P02A (economia aziendale);
   uno nell'elenco P03X (storia economica);
   uno nell'elenco N01X (diritto privato);
   uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);
   uno nell'elenco S0lA (statistica);
  due  complessivamente   negli  elenchi  S04A  (matematica   per  le
applicazioni  economiche) e  S04B (matematica  finanziaria e  scienze
attuariali).
  Gli  insegnamenti che  compaiono  in piu'  settori potranno  essere
scelti  da  uno   qualsiasi  di  essi  in   relazione  alle  esigenze
didatticoscientifiche della facolta'.
  Gli  insegnamenti fondamentali  devono essere  annuali e  svolti di
norma nei primi due anni di corso.
  La laurea si consegue dopo aver  superato gli esami di profitto per
insegnamenti equivalenti ad un  numero di ventiquattro annualita', le
prove  di  idoneita' richieste  (o  gli  esami che  eventualmente  le
sostituiscono ai sensi del successivo art. 31) e l'esame di laurea.
  Art.  29.  -  La  struttura  didattica  competente  puo'  integrare
l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti  ciascun corso di laurea,
di cui  al precedente art. 24,  con altri quattro insegnamenti  a sua
scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.
  La  struttura   didattica  competente   garantisce  che,   tra  gli
insegnamenti  attivati  nella facolta',  ve  ne  siano almeno  dodici
compresi  nell'elenco degli  insegnamenti caratterizzanti  di ciascun
corso  di  laurea,  e  predispone  percorsi  didattici  ed  eventuali
indirizzi,  nel   rispetto  dei  vincoli  alla   distribuzione  degli
insegnamenti per  area e  prevedendo adeguate possibilita'  di scelta
per gli studenti.
  La struttura  didattica competente, nel  rispetto dell'ordinamento,
individua i  criteri per la  formazione dei  piani di studio  e degli
eventuali indirizzi, nell'ambito  di ciascun corso di  laurea, con il
regolamento di  cui all'art.  11, comma 2,  della legge  n. 341/1990,
anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici.
  Nell'ambito  del  regolamento  di   cui  al  comma  precedente,  la
struttura didattica  competente puo'  assegnare ai  corsi indicazioni
ordinali, numeriche  o alfabetiche, nonche'  denominazioni aggiuntive
che ne specifichino i contenuti  effettivi o li differenzino nel caso
in  cui essi  vengano ripetuti  con  contenuti diversi.  Per i  corsi
fondamentali non  sono possibili  denominazioni aggiuntive,  salvo la
possibilita'  di  indicare  numericamente la  successione  dei  corsi
recanti la stessa denominazione secondo l'ordine di propedeuticita'.
  Art. 30. -  Gli insegnamenti annuali comprendono  di norma settanta
ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque
ore di didattica.
  La struttura didattica competente stabilisce quali insegnamenti non
fondamentali  sono  svolti  con  corsi  annuali  e  quali  con  corsi
semestrali.
  A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale
e  due   corsi  semestrali.  Un  insegnamento   annuale  puo'  essere
articolato in due corsi semestrali anche con distinte prove di esame.
  Ferma  restando  la  possibilita'   di  riconoscimento  di  crediti
didattici, per ciascun corso di  laurea, possono essere svolti fino a
quattro  corsi annuali  o  otto corsi  semestrali coordinando  moduli
didattici di durata piu' breve,  svolti anche da docenti diversi, per
un numero complessivamente uguale di ore.
  La struttura  didattica competente puo' autorizzare  lo studente ad
inserire nel proprio piano di  studi fino a sei insegnamenti attivati
in  altre   facolta'  dell'ateneo  o  in   altre  universita',  anche
straniere,  fatto  salvo  il riconoscimento  degli  studi  effettuati
all'estero nell'ambito di accordi  interuniversitari. In tal caso, la
struttura  didattica   competente  dovra'  altresi'   determinare  la
categoria e l'area di appartenenza  dei suddetti insegnamenti ai fini
del rispetto dell'art. 28 e degli altri vincoli dell'ordinamento.
  Art. 31. - Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche
superare una  prova di idoneita'  in una lingua straniera  moderna ed
una prova di conoscenze informatiche di base.
  La struttura  didattica competente puo' stabilire  che sia superata
una prova di idoneita' in una seconda lingua straniera moderna.
  Possono comunque  essere attivati insegnamenti di  informatica e di
lingue straniere moderne, anche articolati  su piu' corsi annuali. In
tal caso, la struttura didattica  competente puo' sostituire le prove
d'idoneita'  con  esami  di  profitto, che  si  aggiungono  a  quelli
previsti nell'art. 28.
  Le  prove  d'idoneita'  possono  essere sostenute  anche  senza  la
frequenza ai corsi eventualmente attivati.
  Nell'ambito di convenzioni  stipulate dall'Ateneo, il conseguimento
di certificati internazionalmente riconosciuti puo' essere equiparato
al superamento delle prove d'idoneita' nelle lingue straniere.
  Art.  32.  -  La   struttura  didattica  competente  stabilisce  le
modalita' degli esami di profitto e delle prove d'idoneita'.
  L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su
un argomento, scelto dallo studente d'intesa col relatore, secondo le
modalita' stabilite dalla struttura didattica competente.
                             SEZIONE II
              Norme relative ai singoli corsi di laurea
               Corso di laurea in economia e commercio
  Art.  33.  -  Il  corso  di  laurea  in  economia  e  commercio  e'
disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.
  Oltre a quelli eventualmente previsti  ai sensi dell'art. 29, comma
1, sono insegnamenti caratterizzanti del  corso di laurea in economia
e commercio, i seguenti:
  Area economica:
   Econometria;
   Economia agraria;
   Economia del lavoro;
   Economia dello sviluppo;
   Economia industriale;
   Economia internazionale;
   Economia monetaria;
   Economia pubblica;
   Economia regionale;
   Geografia economica;
   Politica economica;
   Programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;
   Scienza delle finanze;
   Storia del pensiero economico.
  Area aziendale:
   Economia degli intermediari finanziari;
   Economia e direzione delle imprese;
   Finanza aziendale:
   Marketing;
   Merceologia;
   Organizzazione aziendale;
   Revisione aziendale;
   Tecnica bancaria;
   Tecnica industriale e commerciale.
  Area giuridica:
   Diritto commerciale;
   Diritto del lavoro;
   Diritto della Comunita' europea;
   Diritto fallimentare;
   Diritto pubblico dell'economia;
   Diritto tributario;
   Legislazione bancaria.
  Area matematicostatistica:
  Matematica   finanziaria  (secondo   corso   se   presente  tra   i
fondamentali);
  Statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);
   Statistica economica.
  Altre aree:
   Sociologia.
  Il piano di  studi per il conseguimento della laurea  in economia e
commercio,   nel    complesso   degli    insegnamenti   fondamentali,
caratterizzanti e altri, deve  comprendere almeno cinque insegnamenti
dell'area economica, almeno  cinque insegnamenti dell'area aziendale,
almeno  quattro insegnamenti  dell'area  giuridica  e almeno  quattro
insegnamenti dell'area matematicostatistica.
                Corso di laurea in economia aziendale
  Art.  34.   -  Il  corso   di  laurea  in  economia   aziendale  e'
disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.
  Sono  insegnamenti fondamentali  del  corso di  laurea in  economia
aziendale, i seguenti:
 I Anno:
  Economia politica 1 (area economica) P0lA;
  Economia aziendale (area aziendale) P02A;
  Istituzioni di Diritto pubblico (area giuridica) N09X;
  Istituzioni di Diritto privato (area giuridica) N01X;
  Matematica generale (area matematico -statistica) S04A.
 II Anno:
  Economia politica 2 (area economica) P0lA;
  Ragioneria generale ed applicata (area aziendale) P02A;
  Matematica finanziaria (area matematicostatistica) S04B;
  Statistica (area matematicostatistica) S0lA;
  Storia economica (area economica) P03X.
  Sono insegnamenti  caratterizzanti del corso di  laurea in economia
aziendale, i seguenti:
 III Anno:
  Diritto commerciale (area giuridica) N04X;
  Programmazione e controllo (area aziendale) P02A;
  Finanza aziendale (area aziendale) P02C,
  piu' due insegnamenti di percorso e due insegnamenti liberi;
 IV Anno:
  Economia e gestione delle imprese (area aziendale) P02B;
  Economia degli intermediari finanziari (area aziendale) P02E,
  piu' due insegnamenti di percorso e tre insegnamenti liberi.
  Art. 35 (Percorsi - Insegnamenti caratterizzanti gli indirizzi):
 1. Finanza.
  Legislazione bancaria (area giuridica) N09X;
  Politica economica (area economica) P01B;
  Strategia e politica aziendale (area aziendale) P02A;
  Tecnica bancaria (area aziendale) P02E;
  Economia politica III (area economica) P0lA;
  Diritto tributario (area giuridica) N13X;
 2. Amministrazione e controllo.
  Diritto tributario (area giuridica) N13X;
  Strategia e politica aziendale (area aziendale) P02A;
  Diritto del lavoro (area giuridica) N07X;
  Statistica aziendale (area matematico -statistica) S02X;
  Organizzazione aziendale (area aziendale) P02D;
  Economia  delle aziende  e  delle  amministrazioni pubbliche  (area
aziendale) P02A;
 3. Marketing.
  Economia internazionale (area economica) P01G;
  Marketing (area aziendale) P02B;
  Statistica economica (area matematicostatistica) S02X;
  Marketing internazionale (area aziendale) P02B;
  Tecnologia dei cicli produttivi (area aziendale) C01B;
  Scienza delle finanze (area economica) P01C.
  Lo  studente  deve  scegliere   quattro  esami  caratterizzanti  di
percorso tra i sei indicati. I cinque esami restanti vengono lasciati
alla scelta dello studente tra quelli attivati nella facolta'.
  Nell'insieme rappresentato dagli  esami caratterizzanti di percorso
e dai restanti liberi devono essere ricompresi almeno:
   3 insegnamenti aziendali;
   2 economici;
   1 giuridico;
   1 matematicostatistico.
  Art. 36  (Discipline delle  aree economica, aziendale,  giuridica e
matematicostatistica attivabili nella facolta' di economia):
 Area economica:
  tutte le discipline dei settori scientificodisciplinari:
   P0lA Economia politica;
   P01B Politica economica;
   P01C Scienza delle finanze;
   P01D Storia del pensiero economico;
   P0lE Econometria;
   P01F Economia monetaria;
   P01G Economia internazionale;
   P01H Economia dello sviluppo;
   P0lI Economia dei settori produttivi;
   P01J Economia regionale;
   P03X Storia economica;
   G01X Economia ed estimo rurale;
   M06B Geografia economicopolitica.
 Area aziendale:
  tutte le discipline dei settori scientificodisciplinari:
   P02A Economia aziendale;
   P02B Economia e gestione delle imprese;
   P02C Finanza aziendale;
   P02D Organizzazione aziendale;
   P02E Economia degli intermediari finanziari;
   C01B Merceologia.
 Area giuridica:
  tutte le discipline dei settori scientificodisciplinari:
   N01X Diritto privato;
   N02X Diritto privato comparato;
   N03X Diritto agrario;
   N04X Diritto commerciale;
   N05X Diritto dell'economia;
   N06X Diritto della navigazione;
   N07X Diritto del lavoro;
   N08X Diritto costituzionale;
   N09X Istituzioni di diritto pubblico;
   N010X Diritto amministrativo;
   N011X Diritto pubblico comparato;
   N013X Diritto tributario;
   N014X Diritto internazionale.
  Le     discipline     elencate    dei     sottoindicati     settori
scientificodisciplinari:
  N15X - Diritto processuale civile:
   diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
   diritto dell'esecuzione civile;
   diritto fallimentare (settore N15X);
   diritto processuale civile;
   diritto processuale civile comparato;
   diritto processuale comunitario (settore N15X);
  N17X Diritto penale:
   diritto penale amministrativo;
   diritto penale commerciale;
   diritto penale comparato;
   diritto penale dell'ambiente;
   diritto penale del lavoro;
   diritto penale dell'economia.
 Area matematicostatistica:
  tutte le discipline dei settori scientificodisciplinari:
   S0lA Statistica;
   S01B Statistica per la ricerca sperimentale;
   S02X Statistica economica;
   S03A Demografia;
   S03B Statistica sociale;
   S04A Matematica per le applicazioni economiche;
   S04B Matematica finanziaria e scienze attuariali.
  Le     discipline     elencate    dei     sottoindicati     settori
scientificodisciplinari:
  A01B - Algebra:
   algebra lineare;
  A01C - Geometria:
   geometria;
  A02A - Analisi matematica:
   analisi matematica;
  A02B - Probabilita' e statistica matematica:
   calcolo delle probabilita';
   processi stocastici;
   statistica matematica (settore A02B);
   teoria dei giochi (settore A02B);
   teoria delle decisioni (settore A02B);
  A04A - Analisi numerica:
   analisi numerica;
   calcolo numerico;
   catematica computazionale;
   metodi numerici per l'ottimizzazione;
  A04B - Ricerca operativa:
   metodi e modelli per la pianificazione economica;
   metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
   modelli di sistemi di produzione;
   modelli di sistemi di servizio;
   ottimizzazione;
   programmazione matematica;
   ricerca operativa;
   tecniche di simulazione;
   teoria dei giochi (settore A04B);
  K04X - Automatica:
   analisi dei sistemi;
   modellistica e controllo dei sistemi ambientali;
   modellistica e gestione delle risorse naturali;
   modellistica e simulazione;
  K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni:
   informatica grafica;
   ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
   intelligenza artificiale (settore K05A);
   sistemi informativi;
   sistemi operativi (settore K05A);
  K05B - Informatica:
   informatica generale;
   intelligenza artificiale (settore K0SB);
   programmazione;
   sistemi operativi (settore K05B);
  K05C - Cibernetica:
   cibernetica;
   elaborazione di immagini".
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  al  Ministero  di  grazia  e
giustizia  per  la  pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Cagliari, 18 settembre 1998
                                                Il rettore: Mistretta