PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 25 settembre 1998 

  Direttiva sui sistemi di telefonia nelle amministrazioni pubbliche.
(GU n.251 del 27-10-1998)

                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                     E PER GLI AFFARI REGIONALI
  Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto l'art. 3,  comma 1, lettera b), della legge  14 gennaio 1994,
n. 20;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  31
maggio 1996, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
conferito la delega ad esercitare le iniziative dirette ad assicurare
l'efficienza e  la produttivita' delle pubbliche  amministrazioni, la
trasparenza  dell'azione  amministrativa   ed  il  miglioramento  dei
rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini;
  Vista  la  circolare  13  marzo 1996,  n.  6/96,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  n. 101 del  2 maggio 1996, riguardante  i sistemi
telefonici dello Stato e degli enti pubblici;
  Vista  la  direttiva  11  aprile 1997,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  117 del  22  maggio  1997,  riguardante i  sistemi  di
telefonia delle pubbliche amministrazioni;
  Considerata  la necessita'  di  una nuova  disciplina che,  tenendo
conto  del  mutato  scenario  del  mercato  della  telefonia,  regoli
compiutamente la materia;
                              E m a n a
                        la seguente direttiva
sui sistemi di telefonia nelle amministrazioni pubbliche.
  1. Premessa.  Con l'ingresso sul  mercato della telefonia  di nuovi
competitori  si rende  necessario aggiornare  le indicazioni  fornite
dalla  precedente  direttiva  dell'11 aprile  1997  integrandole  con
opportune prescrizioni.
  In primo luogo si ribadiscono le linee di indirizzo generale con le
quali  si   intende  promuovere   la  trasformazione   strutturale  e
organizzativa dell'intero  settore, in particolare mediante  l'uso di
nuove tecnologie e nuove soluzioni organizzative. In secondo luogo si
favorisce  il  ricorso  a  procedure  concorsuali  per  stimolare  la
concorrenza, realizzare  economie e ottenere una  maggiore efficienza
ed efficacia dell'azione amministrativa.
  2.  Soggetti interessati.  La presente  direttiva e'  indirizzata a
tutte  le  amministrazioni  centrali  dello  Stato  comprese  le  sue
articolazioni  periferiche  e  agli  enti  pubblici  sottoposti  alla
vigilanza ministeriale. Sara' inviata alle regioni e agli enti locali
territoriali come  possibile contributo  alle loro  determinazioni in
materia, nel  rispetto della  propria autonomia  amministrativa. Puo'
rappresentare  uno   schema  di   riferimento  anche  per   le  altre
amministrazioni pubbliche  di cui  all'art. 1,  comma 2,  del decreto
legislativo n. 29/1993.
  3. Campi di  applicazione. I principi generali  di seguito definiti
saranno osservati  dalle amministrazioni ai fini  della revisione dei
contratti vigenti,  della progressiva  soppressione delle  utenze non
conformi a tali  principi della sottoscrizione di  nuovi contratti di
utenza con i nuovi gestori.
  4. Principi  generali. L'esigenza  primaria di  una amministrazione
pubblica  moderna e'  quella di  far circolare  informazioni in  modo
completo  ed  esauriente  al  proprio  interno  e  contemporaneamente
agevolare il rapporto  tra essa e i cittadini. In  riferimento a tali
fondamentali  esigenze  e  alla  opportunita' di  ricorrere  a  nuove
tecnologie si evidenziano i seguenti principi generali:
  a) realizzazione di reti unitarie, di telefonia fissa e mobile, per
le  amministrazioni  dello  Stato,   estensibili  a  tutte  le  altre
amministrazioni  pubbliche  interessate,  in   armonia  con  la  rete
unitaria delle pubbliche amministrazioni (RUPA);
  b) differenziazione  delle abilitazioni ai vari  servizi telefonici
per velocizzare  e migliorare l'attivita' delle  amministrazioni e le
condizioni di lavoro del personale;
  c) controllo della spesa, controllo  sulla gestione e controllo sui
necessari adeguamenti tecnologici da parte di ogni amministrazione.
  5. Concorrenza e attivita' contrattuale.
  5.1. La concorrenza nei mercati  dei servizi di telefonia e' aperta
e completamente  liberalizzata a partire  dal 1 luglio 1998.  Tutti i
nuovi  competitori  che  abbiano  i  requisiti  per  concorrere  alla
gestione dei sistemi telefonici possono trasportare i segnali in voce
sulle  proprie  reti  e  collegarsi alle  altre  reti  esistenti.  La
normativa sulla  concorrenza e'  regolata dal decreto  legislativo 17
marzo  1995, n.  103, recepimento  della direttiva  90/388/CEE e  dal
decreto del  Presidente della  Repubblica 4  settembre 1995,  n. 420,
regolamento recante determinazione  delle caratteristiche e modalita'
di  svolgimento  dei  servizi  di  telecomunicazione,  nonche'  dalle
successive variazioni e integrazioni.
  5.2.  Allo scopo  di  favorire nelle  pubbliche amministrazioni  il
ricorso alle procedure concorsuali previste dalla recente normativa e
in  presenza di  nuovi  competitori,  l'attivita' contrattuale  delle
amministrazioni    pubbliche   dovra'    essere   indirizzata    alla
realizzazione di  reti che  consentano la  contemporanea integrazione
della voce  con dati, suoni, immagini  mediante collegamenti digitali
ad alta  velocita' e  dovra' essere  finalizzata ad  ottenere offerte
migliori in  termini di  efficienza nell'attivita'  svolta, efficacia
nei servizi forniti, economicita' nella gestione.
  5.3.  E' necessario  procedere  alla  rinegoziazione delle  vecchie
tariffe  stabilite  in  presenza  di  un  unico  gestore.  Occorrera'
valutare  sotto il  profilo  della congruita'  le  offerte dei  nuovi
competitori presenti sul mercato dei  servizi di telefonia. In questa
ottica  le  amministrazioni,  dopo   avere  effettuato  le  opportune
ricerche  di mercato,  inoltreranno le  disdette per  i contratti  in
essere e  stipuleranno nuovi  contratti a condizioni  economiche piu'
vantaggiose.  Al tempo  stesso dovranno  essere previsti  i necessari
adeguamenti  e  miglioramenti  tecnologici  e  di  servizi  da  parte
dell'attuale gestore, senza costi aggiuntivi per l'amministrazione.
  5.4. I "grandi utenti"  delle amministrazioni pubbliche che abbiano
elevati  volumi di  traffico possono  ottenere tariffe  ulteriormente
scontate anche  in deroga a  quanto disposto dall'art. 1  del decreto
del Ministero  delle poste  e telecomunicazioni  del 22  giugno 1994,
concernente in  particolare l'utenza che sottoscriva  abbonamenti per
la  prestazione  di "numero  verde"  e  per collegamenti  della  rete
pubblica  commutata in  uso  ad  uno o  piu'  abbonati che  risultino
configurati in "gruppo chiuso" di utenze nazionali e internazionali.
  5.5. Nell'attuale fase di evoluzione  del mercato della telefonia e
per tener conto della  dinamica dell'innovazione della tecnologia del
settore, i nuovi contratti  stipulati dalle amministrazioni pubbliche
non  dovranno  avere durata  superiore  ai  dodici  mesi al  fine  di
adeguare  gli stessi  contratti alle  conseguenti possibili  migliori
offerte  che  venissero  sia  dal mercato  nazionale  che  da  quello
europeo.
  5.6.  Entro novanta  giorni dall'entrata  in vigore  della presente
direttiva  nella Gazzetta  Ufficiale il  Dipartimento della  funzione
pubblica,  di concerto  con il  Ministro del  tesoro, del  bilancio e
della  programmazione economica  e  dell'Autorita' per  l'informatica
nella  pubblica  amministrazione,  per   soddisfare  le  esigenze  di
coordinamento, definira' uno o piu'  accordi quadro con cui i gestori
dei servizi di telefonia si impegnano a stipulare contratti specifici
con le  singole amministrazioni  pubbliche alle condizioni  in questi
stabilite, nell'ambito  delle soluzioni tecnologiche  piu' confacenti
alle loro  specifiche esigenze  e tenendo conto  dei limiti  di spesa
previsti al punto 6 della direttiva dell'11 giugno 1998.
  6. Le nuove  tecnologie di riferimento. Il trasporto  della voce e'
un servizio  che puo' essere  veicolato anche da una  rete telematica
che  ha la  peculiarita'  di fondere  il trasporto  di  fonia con  il
trasporto  di dati  e immagini.  E' necessario  pertanto ricorrere  a
tutti i  sistemi di  comunicazione oggi  utilizzabili, fra  questi si
indicano i seguenti:
  a)  trasporto della  voce su  supporto tradizionale  fisso mediante
telefono tra due o piu' utenti;
  b)  trasporto della  voce su  supporto mobile  con i  sistemi TACS,
DECT, GSM, DCS 1800 e di tecnologia satellitare;
  c) trasporto della  voce su supporto non  tradizionale con stazioni
di lavoro multimediali tra due o piu' utenti;
  d) trasporto di voce ed immagini correlate tra loro, come i servizi
di videoconferenza.
  7. La rete  privata virtuale. La realizzazione di  una Rete privata
virtuale (RPV) costituisce la soluzione verso cui orientare le scelte
delle  amministrazioni   pubbliche.  La   formazione  di   RPV  nelle
amministrazioni  interessate  dalla  presente direttiva  che  abbiano
notevoli  dimensioni  organizzative  e territoriali,  rappresenta  un
primo passo per giungere all'obiettivo finale di una unica RPV per le
amministrazioni dello Stato. In tale ambito si potra' prevedere anche
una  numerazione   unica  a  livello   nazionale  per  la   P.A.  che
attualmente, con le tecnologie in uso, presenta notevoli complessita'
organizzative(1). Il servizio di RPV consente di contenere i costi di
gestione e  al tempo stesso  di disporre di prestazioni  di telefonia
piu' sofisticate,  offrendo la possibilita' di  configurare gruppi di
utenti  secondo   caratteristiche  di   servizio  e   di  prestazioni
personalizzate  alle esigenze  di  ogni  singola amministrazione.  Il
livello di  personalizzazione permette di  ottenere caratterizzazioni
sul traffico uscente ed entrante, sulle numerazioni e sui servizi del
tutto  analoghe a  quelle messe  a disposizione  da una  rete privata
espressamente dedicata(2).
  Al fine del contenimento della spesa telefonica e del miglioramento
delle  comunicazioni di  telefonia  fissa e  mobile,  si invitano  le
amministrazioni in indirizzo a  redigere, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione   della   presente    direttiva,   un   programma   per
l'attivazione  di  reti  private  virtuali  eventualmente,  valutando
l'opportunita' di associarsi con altre amministrazioni, ripartendo in
tal  modo  gli  oneri.  Il programma,  nel  quale  saranno  formulate
valutazioni in  ordine ai  costi e  ai benefici  derivanti dall'avvio
delle suddette reti, sara'  comunicato al Dipartimento della funzione
pubblica, email: dirtel funpub. it
  In  ogni caso,  nelle amministrazioni  nelle quali  il traffico  in
uscita  dalle  centrali  di   telefonia  fissa  verso  apparecchi  di
telefonia mobile  sia molto elevato,  e qualora sia  stata costituita
una RPV di  telefonia mobile, si suggerisce di  dotare dette centrali
di opportuna interfaccia di trasformazione delle comunicazioni tra la
rete terrestre  e la rete  radiomobile, in  modo da ottenere  le piu'
convenienti  fasce tariffarie  applicabili  alle comunicazioni  nella
rete di telefonia mobile.
  Per  la telefonia  fissa e  mobile  si deve  pertanto prevedere  la
realizzazione di  una rete unica  articolata in domini  specifici con
gestione autonoma  dei servizi,  utilizzando un piano  di numerazione
unico  all'interno  di  ogni   dominio,  pervenendo  ad  un  graduale
adeguamento  delle vecchie  centrali  telefoniche.  Per la  telefonia
mobile,   in  particolare,   si  deve   prevedere  che   l'uso  delle
apparecchiature sia  autorizzato dalle singole  amministrazioni sulla
base   delle  indicazioni   dell'organo  di   direzione  politica   e
nell'ambito delle somme messe a disposizione.
  8. Responsabile  tecnico dei  servizi. All'interno di  ogni singola
amministrazione,  fra  quelle  definite  al punto  2  della  presente
direttiva, dovra'  essere individuato un responsabile  dei sistemi di
telefonia,  preferibilmente  in  possesso  di  titolo  di  studio  in
telecomunicazioni  ovvero   nell'area  tecnica   elettronica,  avente
accertate competenze tecniche e amministrative nel settore al fine di
vigilare  sulla sicurezza,  sulla riservatezza,  sull'aggiornamento e
sull'economicita' dei sistemi telefonici. Il responsabile tecnico dei
servizi operera' in  collegamento con i servizi  di controllo interno
della propria  amministrazione. Altresi' il responsabile  tecnico dei
servizi di telefonia dovra' estendere il proprio compito al controllo
dei   servizi  piu'   avanzati  sia   telematici  che   multimediali,
coordinando  la propria  attivita'  con il  responsabile dei  sistemi
informativi.
  9.  Monitoraggio.   La  verifica  dell'attuazione   della  presente
direttiva sara'  effettuata dal Dipartimento della  funzione pubblica
nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e delle forme previste dai
decreti  di  organizzazione  della  propria  attivita'.  Il  comitato
previsto al comma 8 della direttiva dell'11 aprile 1997 e' soppresso.
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  (elevato a)(1)  Per il  momento e'  possibile adottare  le seguenti
soluzioni:
  Numero unico  su codice  unico piu'  piano di  numerazione privato.
Soluzione gia'  impiegata nelle amministrazioni dotate  di un proprio
piano di numerazione  interno (yyyy) che individua  le singole utenze
telefoniche.  Sarebbe  possibile  fornire   a  livello  di  distretto
telefonico all'amministrazione un codice  unico (xxxx) a cui verrebbe
posposta  l'estensione delle  singole utenze  (yyyy) per  raggiungere
l'interno  interessato. Questa  soluzione  presenta  dei limiti  come
strumento  di  pubblica  utilita'  o  di  promozione  di  servizi  al
cittadino. Questo  tipo di numerazione puo'  essere utile all'interno
dell'amministrazione, in particolare per  chi gia' conosce la realta'
con cui vuole colloquiare.
  Numerazione omogenea formata  da una parte iniziale  comune a tutte
le amministrazioni  centrali del tipo  (xxnn (xx identifica  tutta la
P.A.,   nn  la   singola   amministrazione).   Un  passo   intermedio
percorribile verso  la realizazione del numero  unico potrebbe essere
quello di partire da una area geografica ristretta identificabile nel
comune di Roma (dove sono concentrate le ammistrazioni centrali dello
Stato) per  ottenere una  numerazione omogenea  formata da  una parte
iniziale comune  a tutte le amministrazioni  centrali. Tale soluzione
consentirebbe di realizzare dei centri di assistenza al cittadino che
abbiano una numerazione semplice e contigua.
  Numerazione unica  tramite addebito ripartito di  rete intelligente
(numero verde). In questo caso verrebbe assegnato alla P.A. un numero
unico,  numero  verde  167xxxxx,  attraverso  il  quale  raggiungere,
mediante  instradamento  delle  chiamate,  centri  di  assistenza  al
cittadino  (callcenter)  delle  diverse amministrazioni,  alle  quali
verrebbero assegnati codici diversi.  La prestazione del numero verde
sarebbe  caratterizzata da  una  tassazione totalmente  a carico  del
chiamato.
  Numerazione unica tramite  decade 1. Si basa  sulla possibilita' di
collegare le sedi  del cliente alla centrale in decade  1 (p.es. 112,
113,  ecc.). La  numerazione  unica e'  realizzabile tramite  permute
rigide di instradamento  dalla centrale verso la sede  del cliente di
competenza.
  (elevato a)(2) Le  prestazioni che un servizio di  RPV puo' offrire
sono le seguenti:
  Chiamate  On-Net.  Si  definiscono  tali le  chiamate  originate  e
terminate tra  utenti all'interno della  RPV. Per contro  le chiamate
originate  da   appartenenti  alla   RPV  verso  utenze   esterne  si
definiscono  Off-Net. Per  le chiamate  On-Net si  possono utilizzare
numerazioni di tipo breve, definite nel piano di numerazione privato,
mentre le  chiamate Off-Net  utilizzano le solite  numerazioni estese
del piano di numerazione nazionale.
  Configurazione dell'utenza  RPV in  gruppi chiusi di  utenti. Tutti
gli utenti  possono essere  raggrupppati in  uno o  piu' sottogruppi,
distinti per  le caratterizzazioni sul  traffico e per  uno specifico
piano  di   numerazione  relativo   ad  ogni  sottogruppo.   Si  puo'
configurare un sottogruppo che abbia  la possibilita' di effettuare e
ricevere chiamate senza nessuna  restrizione, ovvero che possa invece
effettuare e ricevere chiamate all'interno del sottogruppo stesso. Si
puo'  configurare anche  un gruppo  che possa  effettuare e  ricevere
chiamate  all'interno del  proprio sottogruppo  ovvero tra  i diversi
sottogruppi e quindi solo all'interno della RPV.
  Liste   di  restrizione   per  l'abilitazione/disabilitazione   del
traffico  uscente   e/o  entrante.  Ciascun  utente   puo'  avere  la
possibilita'      di      ulteriori      caratterizzazioni      sulle
abilitazioni/disabilitazioni  al traffico  entrante  e/o uscente.  Le
abilitazioni/disabilitazioni  al   traffico  vengono   attribuite  al
singolo utente o a tipologie di utenti.
  Piano  di numerazione  privato.  Gli utenti  appartenenti alla  RPV
possono chiamarsi tra loro attraverso  numerazioni di tipo breve, tre
o  quattro cifre,  appartenenti ad  un piano  di numerazione  privato
della  RPV.  Si  possono  aggiungere  numerazioni  di  corrispondenti
abituali di interesse dell'amministrazione.
  Statistiche  di traffico  analitiche. Possono  essere utilizzate  a
fini organizzativi e funzionali per  effettuare analisi di costo o di
profitto.
  Instradamento di  chiamata personalizzato su base  temporale. Viene
permesso  all'utente  di  effettuare  un  trasferimento  di  chiamata
personalizzato in funzione dei giorni e di fasce temporali.
   Roma, 25 settembre 1998
                                   Il Ministro: Bassanini
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1998
  Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 46