Direttiva sui sistemi di telefonia nelle amministrazioni pubbliche.(GU n.251 del 27-10-1998)
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E PER GLI AFFARI REGIONALI Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito la delega ad esercitare le iniziative dirette ad assicurare l'efficienza e la produttivita' delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa ed il miglioramento dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini; Vista la circolare 13 marzo 1996, n. 6/96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 1996, riguardante i sistemi telefonici dello Stato e degli enti pubblici; Vista la direttiva 11 aprile 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 1997, riguardante i sistemi di telefonia delle pubbliche amministrazioni; Considerata la necessita' di una nuova disciplina che, tenendo conto del mutato scenario del mercato della telefonia, regoli compiutamente la materia; E m a n a la seguente direttiva sui sistemi di telefonia nelle amministrazioni pubbliche. 1. Premessa. Con l'ingresso sul mercato della telefonia di nuovi competitori si rende necessario aggiornare le indicazioni fornite dalla precedente direttiva dell'11 aprile 1997 integrandole con opportune prescrizioni. In primo luogo si ribadiscono le linee di indirizzo generale con le quali si intende promuovere la trasformazione strutturale e organizzativa dell'intero settore, in particolare mediante l'uso di nuove tecnologie e nuove soluzioni organizzative. In secondo luogo si favorisce il ricorso a procedure concorsuali per stimolare la concorrenza, realizzare economie e ottenere una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. 2. Soggetti interessati. La presente direttiva e' indirizzata a tutte le amministrazioni centrali dello Stato comprese le sue articolazioni periferiche e agli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ministeriale. Sara' inviata alle regioni e agli enti locali territoriali come possibile contributo alle loro determinazioni in materia, nel rispetto della propria autonomia amministrativa. Puo' rappresentare uno schema di riferimento anche per le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993. 3. Campi di applicazione. I principi generali di seguito definiti saranno osservati dalle amministrazioni ai fini della revisione dei contratti vigenti, della progressiva soppressione delle utenze non conformi a tali principi della sottoscrizione di nuovi contratti di utenza con i nuovi gestori. 4. Principi generali. L'esigenza primaria di una amministrazione pubblica moderna e' quella di far circolare informazioni in modo completo ed esauriente al proprio interno e contemporaneamente agevolare il rapporto tra essa e i cittadini. In riferimento a tali fondamentali esigenze e alla opportunita' di ricorrere a nuove tecnologie si evidenziano i seguenti principi generali: a) realizzazione di reti unitarie, di telefonia fissa e mobile, per le amministrazioni dello Stato, estensibili a tutte le altre amministrazioni pubbliche interessate, in armonia con la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni (RUPA); b) differenziazione delle abilitazioni ai vari servizi telefonici per velocizzare e migliorare l'attivita' delle amministrazioni e le condizioni di lavoro del personale; c) controllo della spesa, controllo sulla gestione e controllo sui necessari adeguamenti tecnologici da parte di ogni amministrazione. 5. Concorrenza e attivita' contrattuale. 5.1. La concorrenza nei mercati dei servizi di telefonia e' aperta e completamente liberalizzata a partire dal 1 luglio 1998. Tutti i nuovi competitori che abbiano i requisiti per concorrere alla gestione dei sistemi telefonici possono trasportare i segnali in voce sulle proprie reti e collegarsi alle altre reti esistenti. La normativa sulla concorrenza e' regolata dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, recepimento della direttiva 90/388/CEE e dal decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, regolamento recante determinazione delle caratteristiche e modalita' di svolgimento dei servizi di telecomunicazione, nonche' dalle successive variazioni e integrazioni. 5.2. Allo scopo di favorire nelle pubbliche amministrazioni il ricorso alle procedure concorsuali previste dalla recente normativa e in presenza di nuovi competitori, l'attivita' contrattuale delle amministrazioni pubbliche dovra' essere indirizzata alla realizzazione di reti che consentano la contemporanea integrazione della voce con dati, suoni, immagini mediante collegamenti digitali ad alta velocita' e dovra' essere finalizzata ad ottenere offerte migliori in termini di efficienza nell'attivita' svolta, efficacia nei servizi forniti, economicita' nella gestione. 5.3. E' necessario procedere alla rinegoziazione delle vecchie tariffe stabilite in presenza di un unico gestore. Occorrera' valutare sotto il profilo della congruita' le offerte dei nuovi competitori presenti sul mercato dei servizi di telefonia. In questa ottica le amministrazioni, dopo avere effettuato le opportune ricerche di mercato, inoltreranno le disdette per i contratti in essere e stipuleranno nuovi contratti a condizioni economiche piu' vantaggiose. Al tempo stesso dovranno essere previsti i necessari adeguamenti e miglioramenti tecnologici e di servizi da parte dell'attuale gestore, senza costi aggiuntivi per l'amministrazione. 5.4. I "grandi utenti" delle amministrazioni pubbliche che abbiano elevati volumi di traffico possono ottenere tariffe ulteriormente scontate anche in deroga a quanto disposto dall'art. 1 del decreto del Ministero delle poste e telecomunicazioni del 22 giugno 1994, concernente in particolare l'utenza che sottoscriva abbonamenti per la prestazione di "numero verde" e per collegamenti della rete pubblica commutata in uso ad uno o piu' abbonati che risultino configurati in "gruppo chiuso" di utenze nazionali e internazionali. 5.5. Nell'attuale fase di evoluzione del mercato della telefonia e per tener conto della dinamica dell'innovazione della tecnologia del settore, i nuovi contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche non dovranno avere durata superiore ai dodici mesi al fine di adeguare gli stessi contratti alle conseguenti possibili migliori offerte che venissero sia dal mercato nazionale che da quello europeo. 5.6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, per soddisfare le esigenze di coordinamento, definira' uno o piu' accordi quadro con cui i gestori dei servizi di telefonia si impegnano a stipulare contratti specifici con le singole amministrazioni pubbliche alle condizioni in questi stabilite, nell'ambito delle soluzioni tecnologiche piu' confacenti alle loro specifiche esigenze e tenendo conto dei limiti di spesa previsti al punto 6 della direttiva dell'11 giugno 1998. 6. Le nuove tecnologie di riferimento. Il trasporto della voce e' un servizio che puo' essere veicolato anche da una rete telematica che ha la peculiarita' di fondere il trasporto di fonia con il trasporto di dati e immagini. E' necessario pertanto ricorrere a tutti i sistemi di comunicazione oggi utilizzabili, fra questi si indicano i seguenti: a) trasporto della voce su supporto tradizionale fisso mediante telefono tra due o piu' utenti; b) trasporto della voce su supporto mobile con i sistemi TACS, DECT, GSM, DCS 1800 e di tecnologia satellitare; c) trasporto della voce su supporto non tradizionale con stazioni di lavoro multimediali tra due o piu' utenti; d) trasporto di voce ed immagini correlate tra loro, come i servizi di videoconferenza. 7. La rete privata virtuale. La realizzazione di una Rete privata virtuale (RPV) costituisce la soluzione verso cui orientare le scelte delle amministrazioni pubbliche. La formazione di RPV nelle amministrazioni interessate dalla presente direttiva che abbiano notevoli dimensioni organizzative e territoriali, rappresenta un primo passo per giungere all'obiettivo finale di una unica RPV per le amministrazioni dello Stato. In tale ambito si potra' prevedere anche una numerazione unica a livello nazionale per la P.A. che attualmente, con le tecnologie in uso, presenta notevoli complessita' organizzative(1). Il servizio di RPV consente di contenere i costi di gestione e al tempo stesso di disporre di prestazioni di telefonia piu' sofisticate, offrendo la possibilita' di configurare gruppi di utenti secondo caratteristiche di servizio e di prestazioni personalizzate alle esigenze di ogni singola amministrazione. Il livello di personalizzazione permette di ottenere caratterizzazioni sul traffico uscente ed entrante, sulle numerazioni e sui servizi del tutto analoghe a quelle messe a disposizione da una rete privata espressamente dedicata(2). Al fine del contenimento della spesa telefonica e del miglioramento delle comunicazioni di telefonia fissa e mobile, si invitano le amministrazioni in indirizzo a redigere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente direttiva, un programma per l'attivazione di reti private virtuali eventualmente, valutando l'opportunita' di associarsi con altre amministrazioni, ripartendo in tal modo gli oneri. Il programma, nel quale saranno formulate valutazioni in ordine ai costi e ai benefici derivanti dall'avvio delle suddette reti, sara' comunicato al Dipartimento della funzione pubblica, email: dirtel funpub. it In ogni caso, nelle amministrazioni nelle quali il traffico in uscita dalle centrali di telefonia fissa verso apparecchi di telefonia mobile sia molto elevato, e qualora sia stata costituita una RPV di telefonia mobile, si suggerisce di dotare dette centrali di opportuna interfaccia di trasformazione delle comunicazioni tra la rete terrestre e la rete radiomobile, in modo da ottenere le piu' convenienti fasce tariffarie applicabili alle comunicazioni nella rete di telefonia mobile. Per la telefonia fissa e mobile si deve pertanto prevedere la realizzazione di una rete unica articolata in domini specifici con gestione autonoma dei servizi, utilizzando un piano di numerazione unico all'interno di ogni dominio, pervenendo ad un graduale adeguamento delle vecchie centrali telefoniche. Per la telefonia mobile, in particolare, si deve prevedere che l'uso delle apparecchiature sia autorizzato dalle singole amministrazioni sulla base delle indicazioni dell'organo di direzione politica e nell'ambito delle somme messe a disposizione. 8. Responsabile tecnico dei servizi. All'interno di ogni singola amministrazione, fra quelle definite al punto 2 della presente direttiva, dovra' essere individuato un responsabile dei sistemi di telefonia, preferibilmente in possesso di titolo di studio in telecomunicazioni ovvero nell'area tecnica elettronica, avente accertate competenze tecniche e amministrative nel settore al fine di vigilare sulla sicurezza, sulla riservatezza, sull'aggiornamento e sull'economicita' dei sistemi telefonici. Il responsabile tecnico dei servizi operera' in collegamento con i servizi di controllo interno della propria amministrazione. Altresi' il responsabile tecnico dei servizi di telefonia dovra' estendere il proprio compito al controllo dei servizi piu' avanzati sia telematici che multimediali, coordinando la propria attivita' con il responsabile dei sistemi informativi. 9. Monitoraggio. La verifica dell'attuazione della presente direttiva sara' effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e delle forme previste dai decreti di organizzazione della propria attivita'. Il comitato previsto al comma 8 della direttiva dell'11 aprile 1997 e' soppresso. ------------ (elevato a)(1) Per il momento e' possibile adottare le seguenti soluzioni: Numero unico su codice unico piu' piano di numerazione privato. Soluzione gia' impiegata nelle amministrazioni dotate di un proprio piano di numerazione interno (yyyy) che individua le singole utenze telefoniche. Sarebbe possibile fornire a livello di distretto telefonico all'amministrazione un codice unico (xxxx) a cui verrebbe posposta l'estensione delle singole utenze (yyyy) per raggiungere l'interno interessato. Questa soluzione presenta dei limiti come strumento di pubblica utilita' o di promozione di servizi al cittadino. Questo tipo di numerazione puo' essere utile all'interno dell'amministrazione, in particolare per chi gia' conosce la realta' con cui vuole colloquiare. Numerazione omogenea formata da una parte iniziale comune a tutte le amministrazioni centrali del tipo (xxnn (xx identifica tutta la P.A., nn la singola amministrazione). Un passo intermedio percorribile verso la realizazione del numero unico potrebbe essere quello di partire da una area geografica ristretta identificabile nel comune di Roma (dove sono concentrate le ammistrazioni centrali dello Stato) per ottenere una numerazione omogenea formata da una parte iniziale comune a tutte le amministrazioni centrali. Tale soluzione consentirebbe di realizzare dei centri di assistenza al cittadino che abbiano una numerazione semplice e contigua. Numerazione unica tramite addebito ripartito di rete intelligente (numero verde). In questo caso verrebbe assegnato alla P.A. un numero unico, numero verde 167xxxxx, attraverso il quale raggiungere, mediante instradamento delle chiamate, centri di assistenza al cittadino (callcenter) delle diverse amministrazioni, alle quali verrebbero assegnati codici diversi. La prestazione del numero verde sarebbe caratterizzata da una tassazione totalmente a carico del chiamato. Numerazione unica tramite decade 1. Si basa sulla possibilita' di collegare le sedi del cliente alla centrale in decade 1 (p.es. 112, 113, ecc.). La numerazione unica e' realizzabile tramite permute rigide di instradamento dalla centrale verso la sede del cliente di competenza. (elevato a)(2) Le prestazioni che un servizio di RPV puo' offrire sono le seguenti: Chiamate On-Net. Si definiscono tali le chiamate originate e terminate tra utenti all'interno della RPV. Per contro le chiamate originate da appartenenti alla RPV verso utenze esterne si definiscono Off-Net. Per le chiamate On-Net si possono utilizzare numerazioni di tipo breve, definite nel piano di numerazione privato, mentre le chiamate Off-Net utilizzano le solite numerazioni estese del piano di numerazione nazionale. Configurazione dell'utenza RPV in gruppi chiusi di utenti. Tutti gli utenti possono essere raggrupppati in uno o piu' sottogruppi, distinti per le caratterizzazioni sul traffico e per uno specifico piano di numerazione relativo ad ogni sottogruppo. Si puo' configurare un sottogruppo che abbia la possibilita' di effettuare e ricevere chiamate senza nessuna restrizione, ovvero che possa invece effettuare e ricevere chiamate all'interno del sottogruppo stesso. Si puo' configurare anche un gruppo che possa effettuare e ricevere chiamate all'interno del proprio sottogruppo ovvero tra i diversi sottogruppi e quindi solo all'interno della RPV. Liste di restrizione per l'abilitazione/disabilitazione del traffico uscente e/o entrante. Ciascun utente puo' avere la possibilita' di ulteriori caratterizzazioni sulle abilitazioni/disabilitazioni al traffico entrante e/o uscente. Le abilitazioni/disabilitazioni al traffico vengono attribuite al singolo utente o a tipologie di utenti. Piano di numerazione privato. Gli utenti appartenenti alla RPV possono chiamarsi tra loro attraverso numerazioni di tipo breve, tre o quattro cifre, appartenenti ad un piano di numerazione privato della RPV. Si possono aggiungere numerazioni di corrispondenti abituali di interesse dell'amministrazione. Statistiche di traffico analitiche. Possono essere utilizzate a fini organizzativi e funzionali per effettuare analisi di costo o di profitto. Instradamento di chiamata personalizzato su base temporale. Viene permesso all'utente di effettuare un trasferimento di chiamata personalizzato in funzione dei giorni e di fasce temporali. Roma, 25 settembre 1998 Il Ministro: Bassanini Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1998 Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 46