Interventi urgenti per l'attuazione della prima e seconda fase del progetto Poseidon e della gestione sperimentale finanziata con i fondi di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modifiche e integrazioni. (Ordinanza n. 2879).(GU n.254 del 30-10-1998)
IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministero dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge; Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, concernente le disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa; Visto il decreto-legge 10 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, che all'art. 2 reca modifiche e integrazioni alla legge 31 dicembre 1991, n. 433; Considerato che gli interventi relativi alla seconda fase del progetto Poseidon e alla gestione sperimentale di quelli di prima fase sono ricompresi nel programma stralcio finanziato con i fondi di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modifiche e integrazioni; Considerato che e' stato sottoscritto tra il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il Ministro dei lavori pubblici, delegato per i Servizi tecnici nazionali, e il presidente della regione Siciliana una intesa istituzionale di programma per l'avvio della gestione e per le attivita' di primo impianto; Considerato che tra il Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento dei servizi tecnici nazionali e la Presidenza della regione Siciliana e' stato sottoscritto un accordo quadro di programma, per la gestione sperimentale triennale e che in conseguenza il Dipartimento della protezione civile ha nominato un funzionario delegato per l'attuazione della seconda fase del progetto Poseidon e l'attivita' di primo impianto; Considerato che si rende urgente, ai fini della sorveglianza sismica e vulcanica della Sicilia orientale, avviare la gestione sperimentale del sistema Poseidon ed anche gli interventi di seconda fase e che a tale scopo e' necessaria l'entrata in funzione dei centri operativi di rilevamento e controllo siti nei comuni di Messina, Nicolosi, Catania e Priolo Gargallo nei quali si devono eseguire lavori edili e impianti tecnici per l'adeguamento dei locali allo scopo individuati e gia' disponibili; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. All'attuazione degli interventi urgenti relativi alla seconda fase del progetto Poseidon ed alla realizzazione di quelli relativi all'adeguamento edilizio e degli impianti dei locali dei centri operativi provvede il funzionario delegato citato in premessa, che e' autorizzato anche all'affidamento dei lavori, delle forniture di arredi, strumentazioni ed impianti a trattativa privata invitando un numero di ditte idonee non inferiore a cinque ed avvalendosi delle deroghe normative di cui al successivo comma 2. 2. Il funzionario delegato provvede altresi' alla approvazione dei progetti, all'affidamento di incarichi di consulenza, progettazione, direzione lavori, collaudo e all'affidamento dei lavori avvalendosi delle strutture operative del Dipartimento della protezione civile e utilizzando le sottoindicate deroghe normative. regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 5, 6, 9, 10, 17, 20, 27, 28, 66, 68, 69, 70 e 71; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, art. 3, comma 1, art. 11; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 41 e 117; legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni; legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, commi 5, 7, 9, 16, 17 e 19, comma 1, lettera b), comma 5, art. 20, comma 4, articoli 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24; decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2; legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1 e 4; legge regione Siciliana 29 aprile 1985, n. 21, articoli 1, 3, 4, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44 e successive modifiche ed integrazioni; legge regione Siciliana 12 gennaio 1993, n. 10, articoli 20, 26, 27, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 52, 58 e successive modifiche ed integrazioni; legge regione Siciliana 8 gennaio 1996, n. 4, articoli 5, 6, 7, 12, 13, 16, 17, 31 e successive modifiche ed integrazioni; legge regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 22, articoli 3, 9, 11, 20 e successive modifiche ed integrazioni; legge regione Siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 19, 21. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 ottobre 1998 Il Ministro: Napolitano