COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 20 ottobre 1998 

  Disposizioni in  materia di  arrotondamenti degli  importi iscritti
nei conti annuali ed  infraannuali delle societa' emittenti strumenti
finanziari  negoziati sui  mercati  regolamentati. (Deliberazione  n.
11661).
(GU n.256 del 2-11-1998)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante disposizioni sulla
delega al governo per l'introduzione dell'Euro;
  Visto l'art.  16, comma 8,  lettera g), del decreto  legislativo 24
giugno 1998, n. 213, attuativo della legge 17 dicembre 1997, n. 433;
  Visto  l'art. 2428,  comma 3,  del codice  civile, come  sostituito
dall'art. 11 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;
  Visto il regolamento  concernente i criteri per  la redazione della
relazione sull'andamento  della gestione  relativa al  primo semestre
dell'esercizio e le  modalita' e i termini per  la sua pubblicazione,
emanato con delibera Consob n. 8195, del 30 giugno 1994, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Ritenuto utile per la leggibilita' e la chiarezza dell'informazione
contabile  delle  societa'  con strumenti  finanziari  negoziati  sui
mercati  regolamentati  italiani  consentire  l'arrotondamento  degli
importi esposti nella  nota integrativa del bilancio  d'impresa e nel
bilancio consolidato;
  Ritenuta la necessita'  di modificare la disciplina  dettata con il
regolamento approvato con  delibera n. 8195, del 30  giugno 1994, per
consentire  l'utilizzo  dell'euro  nella  redazione  della  relazione
semestrale;
                              Delibera:
  1. Le societa' emittenti strumenti finanziari negoziati sui mercati
regolamentati italiani,  diverse da quelle tenute  alla redazione del
bilancio ai  sensi del  decreto legislativo 27  gennaio 1992,  n. 87,
ovvero ai sensi del decreto 26  maggio 1997, n. 173, possono redigere
la nota integrativa del bilancio d'impresa ed il bilancio consolidato
in  milioni di  euro,  purche' cio'  garantisca la  significativita',
comparabilita' e chiarezza del bilancio.
  2.  A decorrere  dal 1  gennaio 1999  e fino  al 31  dicembre 2001,
l'art.  3, comma  3, del  regolamento  concernente i  criteri per  la
redazione della  relazione sull'andamento della gestione  relativa al
primo semestre dell'esercizio  e le modalita' e i termini  per la sua
pubblicazione, emanato con  delibera n. 8195, del 30  giugno 1994, e'
modificato come segue:
  "I dati in cifre possono essere  espressi in lire milioni o in lire
miliardi, ovvero in migliaia o milioni di Euro".
  3. A decorrere dal  1 gennaio 2002, lo stesso art.  3, comma 3, del
regolamento concernente  i criteri  per la redazione  della relazione
sull'andamento   della   gestione    relativa   al   primo   semestre
dell'esercizio e le  modalita' e i termini per  la sua pubblicazione,
emanato con delibera n. 8195, del  30 giugno 1994, e' modificato come
segue:
  "I dati in  cifre possono essere espressi in migliaia  o milioni di
euro".
  4. La  presente delibera sara' pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Roma, 20 ottobre 1998
                                              Il presidente: Spaventa