FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

COMUNICATO

Avviso agli obbligazionisti
(GU n.257 del 3-11-1998)

  1) Prestito  obbligazionario 1985/2000 ind. di  nominali lire 1.000
mld III em. (UIC 13853);
  dal  1 novembre  1998  e'  pagabile la  cedola  n.  27 relativa  al
semestre maggio 1998-ottobre 1998 nella misura del 2,15%.
  2) Prestito  obbligazionario 1994/2004 ind. di  nominali lire 1.000
mld. (UIC 50816);
  dal  21 ottobre  1998  e'  pagabile la  cedola  n.  19 relativa  al
trimestre 21 luglio-20 ottobre 1998  nella misura dell'1,30% al lordo
dell'imposta sostitutiva del 12,50%.
  Le cedole  sono pagabili  presso le sottoindicate  banche: Istituto
bancario  San Paolo  di Torino  S.p.a. -  Banca nazionale  del lavoro
S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. -  Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di
Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Credito italiano
S.p.a. - Banca  di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di  risparmio di Roma) -
Banca commerciale italiana S.p.a. -  Cassa di risparmio di Calabria e
Lucania  S.p.a. -  Banca popolare  di Novara  S.c.r.l. -  Istituto di
Credito  delle   Casse  di  risparmio  italiane   -  Banca  nazionale
dell'agricoltura S.p.a. - Cassa  di risparmio delle province lombarde
S.p.a. - Rolo  Banca S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a.  - Banca Popolare
di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigiano S.p .a.
  Prestito obbligazionario 1985/2000 indicizzato III emissione.
   Si comunica inoltre che:
  a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto
A, del regolamento  del prestito, il tasso annuo  di rendimento, pari
alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi dei mesi
di agosto e settembre 1998, e' risultato pari al 3,86356%;
  b)  per  i  BOT  semestrali,  di  cui  all'art.  4,  punto  B,  del
regolamento del  prestito, il  tasso annuo  di rendimento,  pari alla
media aritmetica semplice dei  rendimenti corrispondenti ai prezzi di
assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di agosto e settembre 1998,
e' risultato pari al 3,77899%;
  c) la  media aritmetica ponderata calcolata  in base ai pesi  1/3 e
2/3 rispettivamente  per i tassi di  cui ai precedenti punti  a) e b)
risulta,  pertanto,  pari  a   3,80718%,  pari  al  tasso  semestrale
equivalente, arrotondato allo 0,05 piu' vicino, dell'1,8858%.
  In conseguenza, a  norma dell'art. 4 del  regolamento del prestito,
le obbligazioni frutteranno per il semestre ottobre l998-maggio 1999,
scadenza 1 maggio 1999, cedola n. 28, un interesse dell'1,90%.
  Inoltre, a norma dell'art. 5  del regolamento per la determinazione
delle  maggiorazioni  da  corrispondere  sul  capitale  all'atto  del
rimborso,  verra' considerata  per il  ventottesimo semestre  di vita
delle  obbligazioni  una maggiorazione  pari  al  10% del  rendimento
semestrale della cedola n. 28 (0,190%).
  Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti,
l'attuale maggiorazione sul capitale e' del 13,345%.
  Si  ricorda che  a  norma del  citato art.  5,  secondo comma,  del
regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le
maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.
 Prestito obbligazionario 1994/2004 indicizzato.
  Il tasso di interesse trimestrale  posticipato per la cedola n. 20,
pagabile dal 21  gennaio 1999, resta fissato  nella misura dell'1,25%
al lordo  dell'imposta sostitutiva del 12,50%.  Gli interessi saranno
indicizzati al  Rome Interbank  Offered Rate a  tre mesi  (RIBOR). La
quotazione del RIBOR sara'  rilevata dalle pubblicazioni effettuate a
cura ATIC-MID  sulle pagine del circuito  Reuters (attualmente RIBO),
nonche' sui  principali quotidiani economici a  diffusione nazionale.
Tali interessi verranno determinati  utilizzando il tasso trimestrale
equivalente calcolato  secondo la seguente formula,  maggiorato dello
0,10% e arrotondato allo 0,05% piu' vicino:
                   T = (RIBOR + 1) hat (0,25) - 1
  dove  T e'  il  tasso  trimestrale equivalente  e  RIBOR e'  quello
rilevato il quarto  giorno lavorativo antecedente il  primo giorno di
godimento  della  cedola (21  gennaio,  21  aprile,  21 luglio  e  21
ottobre).
          ________
            N.B.  -   Ai sensi   dell'art. 2,  comma 12,  della legge
          23   dicembre   1996,   n.   662,   tutte   le    emissioni
          obbligazionarie   delle   Ferrovie   dello  Stato  sono  da
          intendersi a tutti gli effetti  debito    dello  Stato;  la
          Ferrovie   dello  Stato  S.p.a.  ne  effettua  la  gestione
          in  nome, nell'interesse e  per conto   del  Ministero  del
          tesoro,  ai   sensi del decreto del Ministero del tesoro n.
          146206 del 21 marzo 1997.