N. 795 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio - 12 ottobre 1998

                                N. 795
  Ordinanza   emessa   il  12  febbraio  1998  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il  12  ottobre  1998)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  della Liguria sul ricorso proposto da Rizzo Alberto contro
 l'Universita' degli studi di Genova ed altro.
 Istruzione pubblica -  Istruzione  universitaria  -  Attribuzione  al
    Ministro  della  pubblica istruzione del potere di definizione, su
    conforme  parere  del  C.U.N.,  dei  criteri   generali   per   la
    regolamentazione   dell'accesso  ai  corsi  universitari  compresi
    quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della  riserva
    di   legge   relativa   in   materia   di  accesso  all'istruzione
    universitaria nonche' dei principi di  uguaglianza  e  del  libero
    accesso alle scuole.
 (Legge  19  novembre  1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.44 del 4-11-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  1899/1997
 r.g.r.    proposto  da  Rizzo  Alberto,  rappresentato e difeso dagli
 avv.ti Raggi Carlo e Rusca Franco, presso  gli  stessi  elettivamente
 domiciliato in Genova, via Palestro, 2/11, ricorrente;
   Contro  l'Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore
 in carica, Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica, in
 persona   del   Ministro   in   carica;   rappresentati   e    difesi
 dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti;
   Per  l'annullamento  del  provvedimento, con il quale l'Universita'
 degli studi di Genova ha escluso il  ricorrente  dell'amministrazione
 al  primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a.
 1997-98; degli atti e delle deliberazioni, con i quali  l'Universita'
 degli  studi  di  Genova  ha  limitato ad un numero predeterminato le
 iscrizioni al corso di laurea in  medicina  e  chirurgia  per  l'a.a.
 1997-98;  del  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
 scientifica e tecnologica 31 luglio  1997,  concernente  "Limitazione
 all'accesso  ai  corsi  di  laurea in medicina e chirurgia per l'anno
 accademico  1997-98";  di  tutti  gli  atti  ad   essi   preparatori,
 presupposti, connessi e conseguenti;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica udienza del 12 febbraio 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. C. Raggi per il
 ricorrente   e   l'avvocato   dello   Stato   C.    Signorile,    per
 l'amministrazione resistente;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con  ricorso notificato il 30 ottobre 1997 Rizzo Alberto impugnava,
 chiedendone l'annullamento, i  provvedimenti  in  epigrafe  indicati,
 esponendo  di  non aver potuto iscriversi alla facolta' di medicina e
 chirurgia dell'Universita' di  Genova,  non  essendosi  collocato  in
 posizione  utile  nella  graduatoria  delle  prove  di ammissione per
 l'anno accademico 1997-98.
   Questi i motivi del ricorso:
     1) violazione e falsa applicazione dell'art. 9, legge 19 novembre
 1990, n. 341 e del principio di legalita';
     2)  eccesso  di  potere  per   illogicita',   contraddittorieta',
 disparita' di trattamento, difetto di istruttoria;
     3)  illegittimita'  dell'art.  9,  legge  19  novembre  1990, per
 violazione degli artt. 33, 34 e 76 della Costituzione;
     4) violazione dell'art. 10  delle  disposizioni  sulla  legge  in
 generale  del  c.c.:  eccesso  di potere per errore sui presupposti e
 difetto di istruttoria;
     5) violazione del d.m. 21 luglio 1997, n. 245: eccesso di  potere
 per   errore   sui  presupposti,  contraddittorieta'  con  precedente
 provvedimento, illogicita', sviamento, difetto di istruttoria;
     6) violazione degli artt.  33  e  34  della  Costituzione  e  del
 principio di legalita'; eccesso di potere per errore sui presupposti,
 travisamento, illogicita', difetto di istruttoria.
   Il  ricorrente  concludeva  per  l'accoglimento del ricorso, previa
 sospensione,     dei     provvedimenti     impugnati,     contrastato
 dall'amministrazione intimata, costituitasi in causa.
   Con  ordinanza  in  data 6 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                         Motivi della decisione
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 794/1998).
 98C1212