N. 795 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio - 12 ottobre 1998
N. 795 Ordinanza emessa il 12 febbraio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 ottobre 1998) dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Rizzo Alberto contro l'Universita' degli studi di Genova ed altro. Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonche' dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole. (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116). (Cost., artt. 33 e 34).(GU n.44 del 4-11-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1899/1997 r.g.r. proposto da Rizzo Alberto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raggi Carlo e Rusca Franco, presso gli stessi elettivamente domiciliato in Genova, via Palestro, 2/11, ricorrente; Contro l'Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica; rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti; Per l'annullamento del provvedimento, con il quale l'Universita' degli studi di Genova ha escluso il ricorrente dell'amministrazione al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 1997-98; degli atti e delle deliberazioni, con i quali l'Universita' degli studi di Genova ha limitato ad un numero predeterminato le iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 1997-98; del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1997, concernente "Limitazione all'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997-98"; di tutti gli atti ad essi preparatori, presupposti, connessi e conseguenti; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 12 febbraio 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. C. Raggi per il ricorrente e l'avvocato dello Stato C. Signorile, per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 30 ottobre 1997 Rizzo Alberto impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di non aver potuto iscriversi alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova, non essendosi collocato in posizione utile nella graduatoria delle prove di ammissione per l'anno accademico 1997-98. Questi i motivi del ricorso: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 9, legge 19 novembre 1990, n. 341 e del principio di legalita'; 2) eccesso di potere per illogicita', contraddittorieta', disparita' di trattamento, difetto di istruttoria; 3) illegittimita' dell'art. 9, legge 19 novembre 1990, per violazione degli artt. 33, 34 e 76 della Costituzione; 4) violazione dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale del c.c.: eccesso di potere per errore sui presupposti e difetto di istruttoria; 5) violazione del d.m. 21 luglio 1997, n. 245: eccesso di potere per errore sui presupposti, contraddittorieta' con precedente provvedimento, illogicita', sviamento, difetto di istruttoria; 6) violazione degli artt. 33 e 34 della Costituzione e del principio di legalita'; eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento, illogicita', difetto di istruttoria. Il ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, contrastato dall'amministrazione intimata, costituitasi in causa. Con ordinanza in data 6 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 794/1998). 98C1212