N. 798 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 12 ottobre 1998

                                N. 798
  Ordinanza   emessa   l'11   marzo   1998   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  12  ottobre  1998)  dal  tribunale amministrativo
 regionale della Liguria sul ricorso proposto da Loviglio Leonardo  ed
 altri   contro   il   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica ed altra.
 Istruzione pubblica -  Istruzione  universitaria  -  Attribuzione  al
    Ministro  della  pubblica istruzione del potere di definizione, su
    conforme  parere  del  C.U.N.,  dei  criteri   generali   per   la
    regolamentazione   dell'accesso  ai  corsi  universitari  compresi
    quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della  riserva
    di   legge   relativa   in   materia   di  accesso  all'istruzione
    universitaria nonche' dei principi di  uguaglianza  e  del  libero
    accesso alle scuole.
 (Legge  19  novembre  1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.44 del 4-11-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  1942/1997
 r.g.r.    proposto  da  Loviglio  Leonardo,  Senafarre  Aldo,  Anelli
 Edoardo,   rappresentati   e   difesi   dall'avv.to   M.   Rizzoglio,
 elettivamente  domiciliati  in  Genova,  via  dei Mille, 9, presso la
 segreteria del t.a.r. Liguria, ricorrenti;
   Contro il Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica,
 in  persona  del  Ministro  in carica, e l'Universita' degli studi di
 Genova, in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi
  dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in  Genova,
 resistenti;
   Per  l'annullamento della delibera del 21 luglio 1997 del consiglio
 del  corso   di   laurea   in   odontoiatria   e   protesi   dentaria
 dell'Universita' degli studi di Genova con l'approvato manifesto agli
 studi  con  cui  si  dispone  di  non  dare  corso alle procedure per
 l'iscrizione al primo anno del corso  di  laurea  in  odontoiatria  e
 protesi  dentaria  per  l'a.a.    1997-98;  delle comunicazioni del 1
 ottobre 1997 dell'Universita' degli studi di Genova ai ricorrenti con
 cui si annulla l'immatricolazione al corso di laurea in  odontoiatria
 e protesi dentaria per l'a.a.  1997-98 dei ricorrenti; delle delibere
 del  consiglio  di  facolta'  di  medicina  e  chirurgia e del senato
 accademico dell'Universita' degli studi di Genova in cui  si  dispone
 di  non  dare corso alle procedure per l'iscrizione al primo anno del
 corso di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria  per  l'a.a.
 1997-98;   del   decreto   21  luglio  1997,  n.  245  del  Ministero
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con cui e'
 stato adottato il "Regolamento recante norme in  materia  di  accessi
 all'istruzione    universitaria    e   di   connesse   attivita'   di
 orientamento", nella parte in cui si limita  l'accesso  al  corso  di
 laurea  in odontoiatria e protesi dentaria; del decreto del 31 luglio
 1997 del Ministero dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica  in  cui  non  si prevede alcun posto per l'iscrizione al
 corso di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria  per  l'a.a.
 1997-98  presso  l'Universita' degli studi di Genova; e, ove occorra,
 del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 concui  e'  stata  introdotta  la
 tabella XVIII-bis nel r.d. 29 settembre 1938, n. 1652, nella parte in
 cui   prevede   l'introduzione  del  c.d.  numero  programmato  delle
 iscrizioni al corso di laurea in odontoiatria e  protesi  dentaria  e
 dello  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Genova  in cui si
 prevede il numero programmato per l'accesso al  corso  di  laurea  in
 odontoiatria   e   protesi   dentaria,  nonche'  delle  modifiche  ed
 integrazioni successive;  nonche'  di  tutti  gli  atti  agli  stessi
 precedenti,   preordinati,   successivi,  consequenziali  e  comunque
 connessi;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  delle  amministrazioni
 intimate;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo  1998  la  relazione  del
 consigliere  Roberta  Vigotti  e uditi, altresi', l'avv. M. Rizzoglio
 per i ricorrenti e l'avv. Olivo per le amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso  notificato  il  31  ottobre  1997  Loviglio  Leonardo,
 Senafarre    Aldo   e   Anelli   Edoardo   impugnavano,   chiedendone
 l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe  indicati,  esponendo  di
 aver   presentato  domanda  di  iscrizione  al  corso  di  laurea  in
 odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di Genova,  di  aver
 ottenuto   le   immatricolazioni,   successivamente  annullate  dalla
 medesima universita' come da comunicazioni del  1  ottobre  1997,  in
 quanto  il  corso di laurea suddetto non e' stato attivato per l'anno
 accademico 1997-98.
   Questi i motivi del ricorso:
     1) violazione dell'art. 6, 7 e 8, legge 7 agosto  1990,  n.  241.
 Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento, sviamento
 ed ingiustizia manifesta;
     2) violazione del principio generale della irretroattivita' degli
 atti amministrativi e normativi;
     3)  violazione  dell'art.  1,  legge  11  dicembre  1969, n. 910.
 Violazione dell'art. 38, legge 14 agosto 1982, n. 590;
     4) violazione dell'art. 4, comma 1, del d.m. 21 luglio  1997,  n.
 245. Eccesso di potere per difetto di motivazione, mancata od erronea
 valutazione   dei   presupposti,   illogicita',   irrazionalita'   ed
 ingiustizia manifesta;
     5) eccesso di potere  per  difetto  di  motivazione,  mancata  od
 erronea   valutazione  dei  presupposti,  travisamento,  illogicita',
 irrazionalita', disparita' di trattamento, sviamento  ed  ingiustizia
 manifesta;
     6)  violazione  del  r.d.  30  settembre  1938,  n. 1652, tabella
 XVIII-bis, terzo e quarto comma, cosi' come modificato  dall'art.  2,
 d.P.R.  28  febbraio  1980, n. 135. Violazione dell'art. 17, comma 3,
 legge 23 agosto 1988, n. 400;
     7) violazione del  r.d.  30  settembre  1938,  n.  1652,  tabella
 XVIII-bis,  terzo  e quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 2,
 d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135.
     8) violazione dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990,
 n. 341. Eccesso di potere per travisamento, erronea  valutazione  dei
 presupposti, illogicita' ed irrazionalita';
     9)  violazione  della  riserva di legge di cui agli artt. 33 e 34
 Cost. Incostituzionalita' dell'art. 17, comma  116,  della  legge  15
 maggio 1997, n. 127 per contrasto con gli artt. 33 e 34 Cost.;
     10)  incostituzionalita'  dell'art. 17, comma 116, della legge 15
 maggio 1997, n. 127 per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 5, 9,  33  e
 34 Cost.;
     11)  violazione  dell'art. 9 della legge n. 341/1990 in relazione
 all'art. 33, u.c., Cost., nonche' all'art. 6  della  legge  9  maggio
 1989, n. 168;
   I  ricorrenti  concludevano per l'annullamento, previa sospensione,
 dei  provvedimenti  impugnati,  contrastati   dalle   amministrazioni
 intimate, costituitesi in causa.
   Con  ordinanza  in data 20 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                         Motivi della decisione
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 797/1998).
 98C1215