N. 798 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 12 ottobre 1998
N. 798 Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 ottobre 1998) dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Loviglio Leonardo ed altri contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra. Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonche' dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole. (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116). (Cost., artt. 33 e 34).(GU n.44 del 4-11-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1942/1997 r.g.r. proposto da Loviglio Leonardo, Senafarre Aldo, Anelli Edoardo, rappresentati e difesi dall'avv.to M. Rizzoglio, elettivamente domiciliati in Genova, via dei Mille, 9, presso la segreteria del t.a.r. Liguria, ricorrenti; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, e l'Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti; Per l'annullamento della delibera del 21 luglio 1997 del consiglio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' degli studi di Genova con l'approvato manifesto agli studi con cui si dispone di non dare corso alle procedure per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997-98; delle comunicazioni del 1 ottobre 1997 dell'Universita' degli studi di Genova ai ricorrenti con cui si annulla l'immatricolazione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997-98 dei ricorrenti; delle delibere del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Universita' degli studi di Genova in cui si dispone di non dare corso alle procedure per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997-98; del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con cui e' stato adottato il "Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento", nella parte in cui si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in cui non si prevede alcun posto per l'iscrizione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997-98 presso l'Universita' degli studi di Genova; e, ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 concui e' stata introdotta la tabella XVIII-bis nel r.d. 29 settembre 1938, n. 1652, nella parte in cui prevede l'introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dello statuto dell'Universita' degli studi di Genova in cui si prevede il numero programmato per l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonche' delle modifiche ed integrazioni successive; nonche' di tutti gli atti agli stessi precedenti, preordinati, successivi, consequenziali e comunque connessi; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. M. Rizzoglio per i ricorrenti e l'avv. Olivo per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 31 ottobre 1997 Loviglio Leonardo, Senafarre Aldo e Anelli Edoardo impugnavano, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di aver presentato domanda di iscrizione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di Genova, di aver ottenuto le immatricolazioni, successivamente annullate dalla medesima universita' come da comunicazioni del 1 ottobre 1997, in quanto il corso di laurea suddetto non e' stato attivato per l'anno accademico 1997-98. Questi i motivi del ricorso: 1) violazione dell'art. 6, 7 e 8, legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento, sviamento ed ingiustizia manifesta; 2) violazione del principio generale della irretroattivita' degli atti amministrativi e normativi; 3) violazione dell'art. 1, legge 11 dicembre 1969, n. 910. Violazione dell'art. 38, legge 14 agosto 1982, n. 590; 4) violazione dell'art. 4, comma 1, del d.m. 21 luglio 1997, n. 245. Eccesso di potere per difetto di motivazione, mancata od erronea valutazione dei presupposti, illogicita', irrazionalita' ed ingiustizia manifesta; 5) eccesso di potere per difetto di motivazione, mancata od erronea valutazione dei presupposti, travisamento, illogicita', irrazionalita', disparita' di trattamento, sviamento ed ingiustizia manifesta; 6) violazione del r.d. 30 settembre 1938, n. 1652, tabella XVIII-bis, terzo e quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 2, d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135. Violazione dell'art. 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400; 7) violazione del r.d. 30 settembre 1938, n. 1652, tabella XVIII-bis, terzo e quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 2, d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135. 8) violazione dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei presupposti, illogicita' ed irrazionalita'; 9) violazione della riserva di legge di cui agli artt. 33 e 34 Cost. Incostituzionalita' dell'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 per contrasto con gli artt. 33 e 34 Cost.; 10) incostituzionalita' dell'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 5, 9, 33 e 34 Cost.; 11) violazione dell'art. 9 della legge n. 341/1990 in relazione all'art. 33, u.c., Cost., nonche' all'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168; I ricorrenti concludevano per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, contrastati dalle amministrazioni intimate, costituitesi in causa. Con ordinanza in data 20 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 797/1998). 98C1215