N. 801 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 12 ottobre 1998

                                N. 801
  Ordinanza   emessa   l'11   marzo   1998   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale il  12  ottobre  1998)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  della  Liguria sul ricorso proposto da Pellegrini Fabrizio
 contro il Ministero dell'Universita' e della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica ed altra.
 Istruzione  pubblica  -  Istruzione  universitaria  - Attribuzione al
    Ministro della pubblica istruzione del potere di  definizione,  su
    conforme   parere   del   C.U.N.,  dei  criteri  generali  per  la
    regolamentazione  dell'accesso  ai  corsi  universitari   compresi
    quelli  a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva
    di  legge  relativa   in   materia   di   accesso   all'istruzione
    universitaria  nonche'  dei  principi  di uguaglianza e del libero
    accesso alle scuole.
 (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma  4,  modificato  dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.44 del 4-11-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 1941/1997
 r.g.r.   proposto da  Pellegrini  Fabrizio,  rappresentato  e  difeso
 dall'avv.to  M.  Rizzoglio,  elettivamente domiciliato in Genova, via
 dei Mille, 9, presso la segreteria del t.a.r. Liguria, ricorrente;
   Contro il Ministero dell'Universita' e della  ricerca  scientifica,
 in  persona  del  Ministro  in carica, e l'Universita' degli studi di
 Genova, in persona del rettore in carica, rappresentati e  difesi  ex
 lege  dell'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato,  domiciliataria in
 Genova, resistenti;
   Per l'annullamento della delibera del 21 luglio 1997 del  consiglio
 del   corso   di   laurea   in   odontoiatria   e   protesi  dentaria
 dell'Universita' degli studi di Genova con l'approvato manifesto agli
 studi con cui si  dispone  di  non  dare  corso  alle  procedure  per
 l'iscrizione  al  primo  anno  del  corso di laurea in odontoiatria e
 protesi dentaria per  l'a.a.    1997-98;  della  conseguente  mancata
 ammissione  del  ricorrente  al  corso  di  laurea  in odontoiatria e
 protesi dentaria presso la predetta universita'  con  nota  prot.  n.
 40638  del  21 ottobre 1997; delle delibere del consiglio di facolta'
 di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Universita degli
 studi di Genova in cui si dispone di non dare  corso  alle  procedure
 per  l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e
 protesi dentaria per l'a.a. 1997-98; del decreto 21 luglio  1997,  n.
 245  e  31 luglio 1997 del Ministero dell'universita' e della ricerca
 scientifica e tecnologica; del d.P.R. 28 febbraio 1980,  n.  135  con
 cui  e'  stata  introdotta la tabella XVIII-bis nel r.d. 29 settembre
 1938, n. 1652.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  delle  amministrazioni
 intimate;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo  1998  la  relazione  del
 consigliere  Roberta  Vigotti  e uditi, altresi', l'avv. M. Rizzoglio
 per il ricorrente e l'avv. Olivo per le amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso notificato  il  31  ottobre  1997  Pellegrini  Fabrizio
 impugnava,  chiedendone  l'annullamento,  i provvedimenti in epigrafe
 indicati, esponendo di aver presentato domanda di iscrizione al corso
 di laurea in odontoiatria  e  protesi  dentaria  dell'Universita'  di
 Genova,  ma  di aver appreso che, per l'anno 1997-98 tale facolta' e'
 preclusa dai provvedimenti impugnati.
   Questi i motivi del ricorso:
     1) violazione del principio generale della irretroattivita' degli
 atti amministrativi e normativi.
     2)  violazione  dell'art.  1,  legge  11  dicembre  1969, n. 910.
 Violazione dell'art. 38, legge 14 agosto 1982, n. 590.
     3) violazione dell'art. 4, comma 1 del d.m. 21  luglio  1997,  n.
 245. Eccesso di potere per difetto di motivazione, mancata od erronea
 valutazione   dei   presupposti,   illogicita',   irrazionalita'   ed
 ingiustizia manifesta.
     4) eccesso di potere  per  difetto  di  motivazione,  mancata  od
 erronea   valutazione  dei  presupposti,  travisamento,  illogicita',
 irrazionalita', disparita' di trattamento, sviamento  ed  ingiustizia
 manifesta.
     5)  violazione  del  r.d.  30  settembre  1938,  n. 1652, tabella
 XVIII-bis terzo e quarto comma, cosi' come  modificato  dall'art.  2,
 d.P.R.  28  febbraio  1980, n. 135. Violazione dell'art. 17, comma 3,
 legge 23 agosto 1988, n. 400.
     6) violazione del  r.d.  30  settembre  1938,  n.  1652,  tabella
 XVIII-bis,  terzo  e quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 2,
 d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135. Violazione  dell'art.  9,  comma  4,
 della  legge  19  novembre  1990,  n.  341.  Eccesso  di  potere  per
 travisamento, erronea valutazione  dei  presupposti,  illogicita'  ed
 irrazionalita';
     7)  violazione  della  riserva di legge di cui agli artt. 33 e 34
 Cost. Incostituzionalita' dell'art. 17, comma  116,  della  legge  15
 maggio 1997, n. 127 per contrasto con gli artt. 33 e 34 Cost.;
     8)  incostituzionalita'  dell'art.  17, comma 116, della legge 15
 maggio 1997, n. 127 per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 5, 9,  33  e
 34 Cost.;
     9)  violazione  dell'art.  9 della legge n. 341/1990 in relazione
 all'art. 33, u.c., Cost., nonche' all'art. 6  della  legge  9  maggio
 1989, n. 168;
     10) violazione degli artt. 3 e 7, legge 7 agosto 1990, n. 241.
   Il  ricorrente  concludeva  per l'annullamento, previa sospensione,
 dei  provvedimenti  impugnati,  contrastato   dalle   amministrazioni
 intimate, costituitesi in causa.
   Con  ordinanza  in data 17 dicembre 1997 l'istanza cautelare veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                         Motivi della decisione
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 800/1998).
 98C1218