N. 803 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 12 ottobre 1998

                                N. 803
  Ordinanza   emessa   l'11   marzo   1998   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale il  12  ottobre  1998)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale della Liguria sul ricorso proposto da Familiari Dora contro
 il   Ministero   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica ed altra.
 Istruzione pubblica -  Istruzione  universitaria  -  Attribuzione  al
    Ministro  della  pubblica istruzione del potere di definizione, su
    conforme  parere  del  C.U.N.,  dei  criteri   generali   per   la
    regolamentazione   dell'accesso  ai  corsi  universitari  compresi
    quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della  riserva
    di   legge   relativa   in   materia   di  accesso  all'istruzione
    universitaria nonche' dei principi di  uguaglianza  e  del  libero
    accesso alle scuole.
 (Legge  19  novembre  1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.44 del 4-11-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  1943/1997
 r.g.r.      proposto   da  Familiari  Dora,  rappresentata  e  difesa
 dall'avv.to M.  Rizzoglio, elettivamente domiciliata in  Genova,  via
 dei Mille 9, presso la segreteria del t.a.r. Liguria, ricorrente;
   Contro  il  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica,
 in persona del Ministro in carica, e  l'Universita'  degli  studi  di
 Genova,  in  persona  del  rettore  in carica, rappresentati e difesi
 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria  in  Genova,
 resistenti;
   Per  l'annullamento della delibera del 21 luglio 1997 del consiglio
 del  corso   di   laurea   in   odontoiatria   e   protesi   dentaria
 dell'Universita' degli studi di Genova con l'approvato manifesto agli
 studi  con  cui  si  dispone  di  non  dare  corso alle procedure per
 l'iscrizione al primo anno del corso  di  laurea  in  odontoiatria  e
 protesi  dentaria  per  l'a.a.    1997-98;  della conseguente mancata
 ammissione della ricorrente al corso  di  laurea  in  odontoiatria  e
 protesi  dentaria  presso la predetta universita'; delle delibere del
 consiglio di facolta' di medicina e chirurgia e del senato accademico
 dell'Universita' degli studi di Genova in cui si dispone di non  dare
 corso  alle  procedure  per  l'iscrizione  al primo anno del corso di
 laurea in odontoiatria e protesi dentaria  per  l'a.a.  1997-98;  del
 decreto  21  luglio  1997,  n.  245  e  31  luglio 1997 del Ministero
 dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica;  del
 d.P.R.  28  febbraio  1980,  n.  135  con  cui e' stata introdotta la
 tabella XVIII-bis nel r.d. 29 settembre 1938, n. 1652.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  delle  amministrazioni
 intimate;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo  1998  la  relazione  del
 consigliere  Roberta  Vigotti  e uditi, altresi', l'avv. M. Rizzoglio
 per il ricorrente e l'avv. Olivo per le amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso notificato il 31 ottobre 1997 Familiari Dora impugnava,
 chiedendone  l'annullamento,  i  provvedimenti  in epigrafe indicati,
 esponendo di aver presentato domanda di iscrizione al corso di laurea
 in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di Genova, ma  di
 aver  ottenuto  risposta  negativa,  in  quanto per l'anno accademico
 1997/98 non vi sono posti disponibili per nuove immatricolazioni.
   Questi i motivi del ricorso:
     1) violazione del principio generale della irretroattivita' degli
 atti amministrativi e normativi;
     2) violazione dell'art.  1,  legge  11  dicembre  1969,  n.  910.
 Violazione dell'art. 38, legge 14 agosto 1982, n. 590;
     3)  violazione  dell'art.  4, comma 1 del d.m. 21 luglio 1997, n.
 245. Eccesso di potere per difetto di motivazione, mancata od erronea
 valutazione   dei   presupposti,   illogicita',   irrazionalita'   ed
 ingiustizia manifesta;
     4)  eccesso  di  potere  per  difetto  di motivazione, mancata od
 erronea  valutazione  dei  presupposti,  travisamento,   illogicita',
 irrazionalita',  disparita'  di trattamento, sviamento ed ingiustizia
 manifesta;
     5) violazione del  r.d.  30  settembre  1938,  n.  1652,  tabella
 XVIII-bis  terzo  e  quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 2,
 d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135. Violazione dell'art.  17,  comma  3,
 legge 23 agosto 1988, n. 400.
     6)  violazione  del  r.d.  30  settembre  1938,  n. 1652, tabella
 XVIII-bis, terzo e quarto comma, cosi' come modificato  dall'art.  2,
 d.P.R.  28  febbraio  1980,  n. 135. Violazione dell'art. 9, comma 4,
 della  legge  19  novembre  1990,  n.  341.  Eccesso  di  potere  per
 travisamento,  erronea  valutazione  dei  presupposti, illogicita' ed
 irrazionalita';
     7) violazione della riserva di legge di cui agli artt.  33  e  34
 Cost.  Incostituzionalita'  dell'art.  17,  comma 116, della legge 15
 maggio 1997, n. 127 per contrasto con gli artt. 33 e 34 Cost.;
     8) incostituzionalita' dell'art. 17, comma 116,  della  legge  15
 maggio  1997,  n. 127 per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 5, 9, 33 e
 34 Cost.;
     9) violazione dell'art. 9 della legge n.  341/1990  in  relazione
 all'art.  33,  u.c.,  Cost.,  nonche' all'art. 6 della legge 9 maggio
 1989, n. 168;
     10) violazione degli artt. 3 e 7, legge 7 agosto 1990, n. 241.
   La ricorrente concludeva per  l'annullamento,  previa  sospensione,
 dei   provvedimenti   impugnati,  contrastata  dalle  amministrazioni
 intimate, costituitesi in causa.
   Con ordinanza in data 20 novembre 1997 l'istanza  cautelare  veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                         Motivi della decisione
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 800/1998).
 98C1220