N. 803 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 12 ottobre 1998
N. 803 Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 ottobre 1998) dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Familiari Dora contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra. Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonche' dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole. (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116). (Cost., artt. 33 e 34).(GU n.44 del 4-11-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1943/1997 r.g.r. proposto da Familiari Dora, rappresentata e difesa dall'avv.to M. Rizzoglio, elettivamente domiciliata in Genova, via dei Mille 9, presso la segreteria del t.a.r. Liguria, ricorrente; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, e l'Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti; Per l'annullamento della delibera del 21 luglio 1997 del consiglio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' degli studi di Genova con l'approvato manifesto agli studi con cui si dispone di non dare corso alle procedure per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997-98; della conseguente mancata ammissione della ricorrente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso la predetta universita'; delle delibere del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Universita' degli studi di Genova in cui si dispone di non dare corso alle procedure per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997-98; del decreto 21 luglio 1997, n. 245 e 31 luglio 1997 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 con cui e' stata introdotta la tabella XVIII-bis nel r.d. 29 settembre 1938, n. 1652. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. M. Rizzoglio per il ricorrente e l'avv. Olivo per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 31 ottobre 1997 Familiari Dora impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di aver presentato domanda di iscrizione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di Genova, ma di aver ottenuto risposta negativa, in quanto per l'anno accademico 1997/98 non vi sono posti disponibili per nuove immatricolazioni. Questi i motivi del ricorso: 1) violazione del principio generale della irretroattivita' degli atti amministrativi e normativi; 2) violazione dell'art. 1, legge 11 dicembre 1969, n. 910. Violazione dell'art. 38, legge 14 agosto 1982, n. 590; 3) violazione dell'art. 4, comma 1 del d.m. 21 luglio 1997, n. 245. Eccesso di potere per difetto di motivazione, mancata od erronea valutazione dei presupposti, illogicita', irrazionalita' ed ingiustizia manifesta; 4) eccesso di potere per difetto di motivazione, mancata od erronea valutazione dei presupposti, travisamento, illogicita', irrazionalita', disparita' di trattamento, sviamento ed ingiustizia manifesta; 5) violazione del r.d. 30 settembre 1938, n. 1652, tabella XVIII-bis terzo e quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 2, d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135. Violazione dell'art. 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400. 6) violazione del r.d. 30 settembre 1938, n. 1652, tabella XVIII-bis, terzo e quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 2, d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135. Violazione dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei presupposti, illogicita' ed irrazionalita'; 7) violazione della riserva di legge di cui agli artt. 33 e 34 Cost. Incostituzionalita' dell'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 per contrasto con gli artt. 33 e 34 Cost.; 8) incostituzionalita' dell'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 5, 9, 33 e 34 Cost.; 9) violazione dell'art. 9 della legge n. 341/1990 in relazione all'art. 33, u.c., Cost., nonche' all'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168; 10) violazione degli artt. 3 e 7, legge 7 agosto 1990, n. 241. La ricorrente concludeva per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, contrastata dalle amministrazioni intimate, costituitesi in causa. Con ordinanza in data 20 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 800/1998). 98C1220