N. 804 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 12 ottobre 1998

                                N. 804
  Ordinanza   emessa   l'11   marzo   1998   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale il  12  ottobre  1998)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale della Liguria sul ricorso proposto da Garlaschi Alesssandro
 ed  altri  contro  il  Ministero  dell'Universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica ed altra.
 Istruzione pubblica -  Istruzione  universitaria  -  Attribuzione  al
    Ministro  della  pubblica istruzione del potere di definizione, su
    conforme  parere  del  C.U.N.,  dei  criteri   generali   per   la
    regolamentazione   dell'accesso  ai  corsi  universitari  compresi
    quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della  riserva
    di   legge   relativa   in   materia   di  accesso  all'istruzione
    universitaria nonche' dei principi di  uguaglianza  e  del  libero
    accesso alle scuole.
 (Legge  19  novembre  1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.44 del 4-11-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  2115/1997
 r.g.r.    proposto da Garlaschi Alessandro, Ameri Francesca, Massollo
 Michela, Cottafava Margherita,  rappresentati  e  difesi  dall'avv.to
 Mauro Ferrando, presso lo stesso elettivamente domiciliati in Genova,
 via Caffaro 7/7;
   Contro  il  Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica,
 in persona del Ministro in carica, e  l'Universita'  degli  studi  di
 Genova,  in  persona  del  rettore  in carica, rappresentati e difesi
 dell'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova;
   Per  l'annullamento  del  provvedimento   di   approvazione   della
 graduatoria  finale  degli  ammessi  al corso di laurea in medicina e
 chirurgia per l'a.a. 1997/98, nonche' per l'annullamento di ogni atto
 preparatorio, presupposto, prodromico e succedaneo,  nella  parte  in
 cui  abbia  subordinato l'iscrizione al primo anno di corso di laurea
 in medicina e chirurgia al  superamento  di  una  prova  selettiva  e
 comunque  abbia  limitato  il numero dei posti disponibili per l'a.a.
 1997/98; e tanto anche con particolare riferimento al d.m. M.U.R.S.T.
 21 luglio 1997 menzionato nel bando, alla circolare del M.U.R.S.T.  5
 luglio  1997, al bando 1 agosto 1997 con cui l'Universita' di Genova,
 facolta' di medicina e chirurgia,  ha  indetto  prove  selettive  per
 l'ammissione    al   corso   di   laurea   medesimo,   allo   statuto
 dell'universita' degli studi, facolta' di medicina e, occorrendo,  al
 d.P.R. 28 febbraio 1986 n. 95.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica  udienza  dell'11 marzo 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. M. Ferrando per
 il  ricorrente  e  l'avvocato   dello   Stato   A.   Olivo   per   le
 amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con  ricorso  notificato  il 13 novembre 1997 Garlaschi Alessandro,
 Ameri Francesca, Massollo Michela, Cottafava Margherita  impugnavano,
 chiedendone  l'annulamento,  i  provvedimenti  in  epigrafe indicati,
 esponendo di non aver potuto iscriversi alla facolta' di  medicina  e
 chirurgia   dell'Universita'   di   Genova,  essendosi  collocati  in
 posizione  non  utile  nella  graduatoria  della  relativa  prova  di
 ammissione per l'anno accademico 1997-98.
   Questi i motivi del ricorso:
     1)  violazione  e falsa applicazione degli artt. 3, 33 e 34 della
 Costituzione in relazione alla falsa applicazione dell'art. 9,  legge
 19  novembre  1990,  n.  341 come modificato dall'art. 17, comma 116,
 legge 15 maggio 1997, n. 127. Eccesso di potere per difetto  assoluto
 dei presupposti, travisamento dei fatti. Incompetenza.
     2)  violazione  e  falsa  applicazione  dell'art.  6,  d.P.R.  28
 febbraio 1986, n. 95. Difetto di presupposti legittimanti. Eccesso di
 potere per difetto di motivazione ed istruttoria.
     3) eccesso di  potere  -  Violazione  di  legge  per  difetto  di
 motivazione  riguardo  al  punteggio attribuito alla prova scritta in
 esame.
     4) a) Invalidita' derivante dall'anticipazione della delibera del
 consiglio di facolta' rispetto  al  decreto  ministeriale  21  luglio
 1997,  n.  245;  b)  incostituzionalita'  del decreto ministeriale 31
 luglio 1997 rispetto  all'art.  3  Cost.;  c)  invalidita'  derivante
 dall'illegittimita'  costituzionale  che  affligge l'art. 9, legge n.
 341/1990 e successive modificazioni, per violazione degli artt. 3, 33
 e 34 della Costituzione.
   I ricorrenti concludevano per l'accoglimento  del  ricorso,  previa
 sospensione,   dei   provvedimenti   impugnati,   contrastati   dalle
 amministrazioni intimate, costituitesi in causa.
   Con ordinanza in data 17 dicembre 1997 l'istanza  cautelare  veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                         Motivi della decisione
   I  ricorrenti, che intendono iscriversi alla facolta' di medicina e
 chirurgia dell'Universita' di Genova, impugnano i  provvedimenti  che
 per  l'anno  accademico  1997-98  hanno  limitato il numero dei posti
 disponibili  per  le  nuove  immatricolazioni  e   tra   questi,   in
 particolare, il decreto del ministro dell'universita' e della ricerca
 scientifica  n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la possibilita' di
 limitare, con atti ministeriali e per determinati  corsi,  il  numero
 delle  nuove iscrizioni. Per la facolta' di medicina e chirurgia tale
 facolta' e' stata esercitata con  decreto  ministeriale  in  data  31
 luglio 1997.
   Formano  oggetto  del  ricorso  anche gli atti della Universita' di
 Genova che  hanno  dato  applicazione  al  suddetto  principio  della
 limitazione  delle  iscrizioni,  e  ne  hanno  tratto  le conseguenze
 (sfavorevoli per i ricorrenti), ma il Collegio ritiene di  rimandarne
 l'esame   all'esito   del   giudizio   incidentale   di  legittunita'
 costituzionale che ritiene di dover sollevare.
   L'annullamento  degli  atti  dell'Universita'  di  Genova  non   si
 ripercuoterebbe   infatti   sui   provvedimenti   ministeriali  sopra
 richiamati con  i  quali,  in  sede  centrale,  si  e'  stabilita  la
 limitazione  contestata,  provvedimenti  che  resterebbero  validi ed
 efficaci, talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita', ove
 pronunciato, si  assicurerebbe  ai  ricorrenti  un  grado  minore  di
 tutela.
   I  provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre che
 quelli dell'Universita') trovano  il  proprio  presupposto  normativo
 nell'art.  9  comma  4  della  legge n. 341 del 1990, come modificato
 dall'art. 17 comma 116 della legge n. 127 del 1997,  che  attribuisce
 al   Ministro   dell'Universita'   e   della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica  il  potere  di  definire  i  criteri  generali  per   la
 regolamentazione  dell'accesso ai corsi universitari, "anche a quelli
 per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nella
 iscrizioni".
   In concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi'  conferitogli
 stabilendo  la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso di
 laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando
 successivamente (decreto ministeriale del 31 luglio)  il  numero  dei
 posti disponibili per l'a.a. 1997-98, nella Universita' di Genova.
   In  tal  modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la
 riserva di legge, che  gli  artt.  33  e  34  Cost.  pongono  per  la
 limitazione del diritto allo studio.
   Il  Collegio,  peraltro,  dubita  della legittimita' costituzionale
 dello stesso art. 9 comma 4 legge n. 341  come  modificato  dall'art.
 17  comma  116  legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la  questione  si  presenta  come  rilevante  e  non   manifestamente
 infondata.
   Quanto   al   primo   profilo,  non  e'  dubbio  che,  anche  nella
 prospettazione dei ricorrenti, l'interesse dedotto in  giudizio,  che
 e'   quello   ad   ottenere  senza  limitazioni  l'accesso  al  corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione delle norme che consentono all'amministrazione  di  porre
 tali limitazioni.
   La   non   manifesta  infondatezza  della  questione  emerge  dalla
 considerazione in base alla quale il diritto allo  studio,  garantito
 dagli  artt.    33  e  34  Cost.,  puo' soffrire limitazioni solo per
 effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed in effetti, laddove il legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre
 limitazioni  all'accesso,  vi ha provveduto direttamente (e cosi' per
 quanto riguarda l'iscrizione agli istituti  superiori  di  Magistero:
 art.  224  RD  n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli
 istituti superiori di educazione  fisica:  art.  24,  secondo  comma,
 legge  n.  88  del  1958;  per l'accesso dei diplomati degli istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al
 1964-65: art. 3 legge n. 685 del 1961), ovvero mediante  attribuzione
 del  relativo potere alla P.A. nell'ambito fissato dalla legge stessa
 (si veda, ad es., l'art. 38 legge n. 590 del 1982).
   La modificazione apportata dall'art. 17 comma  116  legge  127  del
 1997 all'art. 9 quarto comma legge n. 341 del 1990 delega il Ministro
 a  limitare  l'accesso  all'Universita',  ma  non  pone  essa  stessa
 limitazioni:  non e' quindi dalla  stessa  nuova  formulazione  della
 norma  che  puo'  ritenersi  soddisfatto il principio della riserva -
 relativa - di legge.
   Ma tale principio  non  sembra  al  Collegio  che  possa  ritenersi
 soddisfatto  neppure  mediante  l'operata  attribuzione  di potere al
 Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di  riserva
 relativa  di  legge non preclude al legislatore di demandare ad altre
 fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e'  possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare e vincolare la normazione, secondaria entro  confini  ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della  disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di
 scelte del tutto libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano  nella  previsione  legislativa   -   considerata   nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri"
 (Corte Cost. 5 febbraio 1986 n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di  cui  sopra.  Essa,  infatti,  conferisce al Ministro il potere di
 determinare la limitazione agli accessi all'istruzione  universitaria
 senza   individuare   le   linee   essenziali  della  disciplina,  ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo  (il  C.U.N.),  la  stessa  definizione  dei  "criteri
 generali   per   la   regolamentazione   dell'accesso...   ai   corsi
 universitari".
   Sembra  pertanto  ipotizzabile  la  violazione  del principio della
 riserva relativa di legge, ed altresi' la  violazione  del  principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale.
   Va  pertanto  sollevata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9 quarto comma legge cit., per contrasto con  il  principio
 costituzionale  della  riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34
 Cost.: conseguentemente va disposta la trasmissione degli  atti  alla
 Corte Costituzionale, mentre il presente giudizio deve essere sospeso
 ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953, fino alla pronuncia sulla
 legittimita' costituzionale della norma indicata.
                                 P.Q.M.
   Il   tribunale  amministrativo  regionale  della  Liguria,  seconda
 sezione,  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 9, quarto comma,
 legge 19 novembre 1990 n. 341 come modificato dall'art. 17 comma  116
 legge  15 maggio 1997 n. 127 in relazione al principio costituzionale
 della riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 Cost.
   Dispone la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
 sospendendo il presente giudizio.
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi' deciso in Genova, nella camera  di  consiglio  dell'11  marzo
 1998.
                          Il presidente: Balba
                                 Il consigliere, rel. ed est.: Vigotti
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