N. 805 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 1998
N. 805 Ordinanza emessa il 4 giugno 1998 dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia sul ricorso proposto da Stavroplulos Charilaos contro l'Universita' degli studi di Bari ed altro Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonche' dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole. (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116). (Cost., artt. 33 e 34).(GU n.44 del 4-11-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3310 del 1997 proposto da Stavroplulos, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Malena, presso il quale e' elettivamente domiciliato in Bari, alla via Lenoci, n. 6; Contro l'Universita' degli studi di Bari, in persona del Magnifico rettore pro-tempore, e il Ministero dell'universita' scientifica e tecnologica, in persona dell'On.le Ministro pro-tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso il cui ufficio sono domiciliati; Per l'annullamento: 1) della graduatoria risultante dallo svolgimento delle prove ripetute di ammissione alla facolta' di medicina e chirurgia per l'anno 1997-98; 2) dell'atto del rettore del 16 settembre 1997, n. 6436, con cui decreta "di non approvare gli atti della commissione esaminatrice del concorso per l'immatricolazione del corso di laurea di medicina e chirurgia dell'universita' degli studi di Bari, per l'anno accademico 1997-98 e le operazioni concorsuali espletate dal 9 al 13 settembre 1997, disponendo la rinnovazione delle stesse; 3) dell'atto amministrativo di riconvocazione dei candidati per lo svolgimento delle seconde prove; 4) del decreto rettorale del 31 luglio 1997 di indizione del concorso per l'ammissione di 235 studenti al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997-98; 5) del decreto ministeriale 31 luglio 1997 di determinazione del contingente numerico dei posti da assegnare alla facolta' di medicina e chirurgia di Bari per l'anno accademico 1997-98; 6) del decreto ministeriale 21 luglio 1997 recante regolamento per l'accesso all'istruzione universitaria; 7) di ogni atto comunque correlato ai precedenti, lesivo degli interessi del ricorrente. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione statuale e dell'Universita' degli studi di Bari; Visto l'atto di intervento in giudizio della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Bari, in persona del legale rappresentante prof. Aldo Cossu, rappresentata e difesa dagli avv. Carlo De Bellis e Gaetano Prudente, elettivamente domiciliata presso l'avv. De Bellis in Bari, al Corso V. Emanuele n. 143; Vista la propria ordinanza 15 gennaio 1998, n. 117; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 4 giugno 1998, il cons. Doris Durante; Udito l'avv. Massimo Malena per il ricorrente, dello Stato Lucrezia Principio per il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e per l'Universita' degli studi di Bari; gli avv. Carlo De Bellis e Gaetano Prudente per la facolta' di medicina e chirurgia; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue; F a t t o Con atto notificato il 6 dicembre 1997, depositato il 15 dicembre 1997, Stavroplulos Charilaos, intendendo iscriversi al corso di laurea di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Bari, per l'anno accademico 1997-98, non avendo superato ne' la prova concorsuale tenutasi l'11 settembre 1997, ne' la prova tenutasi il 6 ottobre 1997 (a seguito dell'annullamento della procedura concorsuale dell'11 settembre 1997), impugna tutti i provvedimenti che per l'anno accademico 1997/98 hanno posto limiti alla iscrizione al predetto corso di laurea, non consentendogli l'accesso a tale corso, deducendo: 1) violazione degli artt. 33 e 34 Cost., perche' la materia della limitazione degli accessi agli studi universitari e' riservata dall'ordinamento a norme di rango legislativo e non a provvedimenti di rango secondario, mentre nel caso in esame le limitazioni sono state poste con norme regolamentari (il d.m. 21 luglio 1997 e il d.m. 31 luglio 1997) e con atti rettorili. Quanto all'art. 9, comma 4; della legge n. 341/1990, come modificato dall'art. 17, comma 116 della legge n. 127/1990, e' in violazione dell'art. 34 della Cost. poiche', non ponendo criteri generali e/o norme di principio da seguire, rimette in tutto ad atti ministeriali la regolamentazione del diritto allo studio. 2) violazione dei principi in materia di autotutela in ordine al rinnovo delle prove di ammissione. 3) violazione dell'art. 51 del d.m. 21 luglio 1997, n. 245, perche' le prove per l'ammissione alla facolta' di medicina e chirurgia devono essere identiche e coeve su tutto il territorio nazionale; 4) incompetenza del rettore in quanto spetta al Ministro disporre le prove di ammissione; 5) violazione del d.m. 21 luglio 1997, in base al quale sono richiesti piu' adempimenti per determinare il numero dei posti da assegnare alle singole facolta'. Resiste l'amministrazione statale e l'Universita' degli studi di Bari. Con ordinanza 15 gennaio 1998, n. 117, il tribunale ha accolto la istanza cautelare ed ha sospeso l'esecutivita' dell'atto impugnato. Con atto notificato il 29 gennaio 1998, depositato il 31 gennaio 1998, e' intervenuta ad opponendum la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Bari, eccependo la inammissibilita' del ricorso, avendo il ricorrente partecipato, senza alcuna riserva, alla seconda prova bandita dal Ministero U.R. S.T. il 6 ottobre 1997, prestando acquiescenza al provvedimento impugnato, e non avendo superato ne' le prime prove concorsuali, ne' le prove rinnovate. Con memoria depositata il 23 giugno 1998, il difensore del ricorrente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della facolta di medicina e chirurgia, priva nell'attuale ordinamento universitario di personalita' giuridica, ed ha replicato alla eccezione di inammissibilita'. Con memoria depositata il 2 giugno 1998, l'Universita' degli studi ha eccepito la inammissibilita' del ricorso non essendo stato impugnato il decreto rettorile di rinnovazione delle prove e per non aver superato entrambe le prove di ammissione. D i r i t t o 1. - Vanno respinte le eccezioni di inammissibilita' del ricorso in relazione alla omessa impugnativa del decreto rettorile che ha disposto la rinnovazione delle prove concorsuali tenutesi l'11 settembre 1997, ed alla circostanza che il ricorrente non ha superato ne' le prove concorsuali annullate, ne' le prove rinnovate, in quanto la controversia verte sul diritto del ricorrente ad iscriversi liberamente al corso di laurea di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Bari per l'anno accademico 1997-98. Il ricorrente, infatti, che intende iscriversi al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997-98 (corso che, peraltro, gia' frequenta in forza di provvedimenti cautelari del tribunale) impugna i decreti ministeriali e rettorili che, limitando i posti disponibili per le iscrizioni e prevedendo prove concorsuali per l'immatricolazione (prove che il ricorrente non ha superato), gli precludono l'accesso. Solleva, in proposito, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 per contrasto con il principio della riserva di legge e con gli artt. 33 e 34 della Costituzione. 2. - Trattasi di corso per il quale l'amministrazione, attraverso atti regolamentari e di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni nelle iscrizioni. L'agire dell'amministrazione - in particolare il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (Regolamento recante norme in materia di accesso alla istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento) trova dichiaratamente supporto normativo nell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116 della legge 5 maggio 1997, n. 127 che ha attribuito ad un atto emanato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi di cui trattasi. L'art. 9 cit., a seguito della modifica, stabilisce che il Ministro "definisce, su conforme parere del C.U.N., i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro prevede una limitazione delle iscrizioni". Per l'anno accademico 1997-98, con d.m. 31 luglio 1997, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica ha individuato il numero dei posti da assegnare ad ogni sede universitaria, disponendo "l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a concorso". Per la sede di Bari, i posti sono 235 comunitari e 9 extracomunitari; per Foggia rispettivamente 68 e 6. 3. - Il collegio dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116 della legge 5 maggio 1997, n. 127 per contrasto col principio di riserva di legge e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 della Costituzione. La questione appare rilevante perche', ove la norma fosse dichiarata incostituzionale, verrebbe meno il presupposto normativo della procedura concorsuale e l'interesse del ricorrente ad ottenere senza limitazioni l'accesso al corso universitario troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla caducazione delle norme che consentono all'amministrazione di porre tali limitazioni. 4. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata. Ritiene il collegio che in materia di accesso agli studi anche universitari, sussista in base agli artt. 33 e 34, una riserva relativa di legge, con la conseguenza che, in mancanza di norme legislative che attribuiscano all'amministrazione - nel rispetto dei caratteri costitutivi della riserva stessa - il potere di stabilire limitazione alla iscrizione ai corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti regolamentari o di attuazione che tali limitazioni prevedano. La configurabilita', nella materia, di una riserva relativa di legge costituisce ius receptum nella giurisprudenza del giudice amministrativo (t.a.r. Lazio, sez. III, 3 aprile 1996, n. 763; 14 settembre 1994, n. 1632; t.a.r. Toscana, sez. I, 24 aprile 1997, n. 78; t.a.r. Veneto, sez. I, 13 giugno 1992, n. 222; 13 giugno 1997, n. 1015; t.a.r. Liguria, Sez. I, 21 marzo 1995, n. 197). L'art. 33, secondo comma della Costituzione stabilisce espressamente che "la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado" nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma, che sancisce che "la scuola e' aperta a tutti" (e che ha trovato attuazione, per le Universita', con la legge 11 dicembre 1969, n. 910). D'altra parte, laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto, di norma, direttamente (si citano l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958, n. 88 che, in ordine alla iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica, prevede un limite di posti determinati da assegnare mediante concorso per esami; l'art. 3 della legge 21 luglio 1961, n. 685, in ordine all'accesso dei diplomati degli istituti tecnici ad alcune facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65) ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla pubblica amministrazione nell'ambito fissato dalla legge stessa (art. 38 della legge 14 agosto 1982, n. 590). La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n.127 all'art. 9, comma 4, legge n. 341/1990 delega il Ministro a limitare l'accesso all'Universita', ma non pone essa stessa limitazioni; non e' quindi dalla stessa nuova formulazione della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva relativa di legge. Ma tale principio non sembra al collegio che possa ritenersi soddisfatto neppure mediante l'operata attribuzione di potere al Ministro. E' vero che la previsione costituzionale di riserva relativa di legge non preclude al legislatore di demandare ad altre fonti sottordinate la disciplina della materia; ma cio' e' possibe solo previa determinazione di una serie di precetti idonei ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati, o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa, in modo che non residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, occorrendo, all'uopo che sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri (Corte costituzionale 5 febbraio 1986, n. 34). La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione di cui sopra. Essa, infatti, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria senza individuare le linee essenziali della disciplina, ma addirittura attribuendogli, con l'ausilio di altro organo aministrativo (il C.U.N.), la stessa definizione dei "criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari". Sembra, pertanto, ipotizzabile la violazione del principio della riserva relativa di legge, ed altresi' la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non conformi al dettato costituzionale. 5. - Per le considerazioni che precedono, va, conseguentemente, sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge citata, per contrasto con il principio della riserva di legge, nonche' con gli artt. 33 e 34 della Costituzione; conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127, in relazione al principio costituzionale della riserva di legge ed agli artt. 33 e 34 Cost.; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicato ai Presidenti delle due camere del Parlamento. Cosi' deciso in Bari, nella camera di consiglio del 4 giugno 1998. Il Presidente: Corasaniti Il consigliere estensore: Durante 98C1222