N. 810 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 giugno 1998
N. 810 Ordinanza emessa il 10 giugno 1998 dalla Commissione tributaria regionale di Milano sul ricorso proposto dall'Ufficio del registro di Milano contro l'Immobiliare Cusio S.r.l. Imposta sull'incremento del valore immobiliare (In.V.Im.) - Rimborso dell'imposta - Condizione - Dichiarazione di nullita' o annullamento dell'atto, per causa non imputabile alle parti - Lesione del principio della capacita' contributiva. (D.P.R. 26 novembre 1972, n. 643, art. 31, terzo comma). (Cost., art. 53, primo comma).(GU n.44 del 4-11-1998 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Con ricorso depositato il 13 novembre 1984 la "Immobiliare Cusio S.r.l.", con sede in Milano, impugnava, a mezzo del suo legale rappresentante pro-tempore, presso la Commissione tributaria di 1 grado di Milano, l'avviso d'accertamento notificato il 3 agosto 1984 dall'ufficio del registro di Milano, atti pubblici, portante rettifica al valore iniziale In.V.Im., nonche' alle spese incrementative dichiarate, in relazione all'atto di compravendita per autentica notaio Paolo Rivera di Milano, allegato all'atto di deposito a rogito del medesimo notaio, in data 30 gennaio l981, registrato a Milano il 6 febbraio 1981, al n. 3013 - serie 1, avente ad oggetto un intero stabile a 5 piani, posto in Milano, via Monte Suello n. 9. Il predetto ufficio aveva ridotto, in base al valore precedentemente definito, il valore iniziale dichiarato da L. 918.000.000 a L. 718.000.000 e non aveva ammesso spese per L. 292.000.000 non risultando, per diretto sopralluogo del competente U.T.E., alcun lavoro di ristrutturazione nell'immobile alienato. Con il sopra menzionato ricorso la societa' in argomento chiedeva la sospensione del giudizio tributario in attesa dell'esito del processo civile volto ad ottenere la declaratoria di nullita' del contratto di che trattasi. Successivamente la societa' stessa produceva copia della sentenza emessa dal tribunale di Milano, sezione 4 civile, n. 13755 cron. e n. 10608 di rep., depositata il 20 dicembre 1990, che dichiarava la nullita' di detto contratto. La commissione di 1 grado di Milano accoglieva il ricorso statuendo che "la nullita' del negozio rimuove il presupposto dell'applicazione dell'imposta". Con atto notificato il 12 settembre 1994 l'ufficio del registro - atti pubblici di Milano proponeva appello avverso la suddetta decisione assumendo che la nullita' di un atto non dispensa dall'obbligo di chiederne la registrazione ne' da quello di pagare l'imposta dovuta secondo gli effetti ad esso astrattamente riconducibili e che l'imposta cosi' assolta deve essere restituita per la parte eccedente la misura fissa, ex art. 36 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, solo quando l'atto sia dichiarato nullo per causa non imputabile alle parti con sentenza emessa in contraddittorio anche con l'amministrazione finanziaria e non sia comunque suscettibile di ratifica, convalida o conferma. Inoltre l'art. 31, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 stabilisce che l'imposta deve essere restituita quando l'atto di alienazione e' dichiarato nullo o annullato ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 634/1972. Ne deriva, quindi, che nel caso di dichiarazione di nullita' dell'atto per causa imputabile alle parti, rimane ferma anche l'applicazione dell'In.V.Im. A seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina del contenzioso tributario, contenuta nei decreti legislativi 31 dicembre 1992, nn. 545 e 546 e successive modifiche, l'appello de quo passava in carico a questa sezione della commissione tributaria regionale di Milano. Veniva fissata l'udienza di trattazione al 2 aprile 1998, ore 9. Con atto depositato il 21 marzo 1997 si costituiva in giudizio l'"Immobiliare Cusio S.r.l." controdeducendo: l'amministratore unico dott. Agostoni, che ha perfezionato la vendita di che trattasi e che ha sottoscritto la relativa dichiarazione In.V.Im., ha truffato la societa' falsificando documenti ed ha stipulato l'atto di vendita all'insaputa della societa', la quale, pertano, e' rimasta estranea a tali atti compiuti dall'Agostoni stesso nella sua veste di legale rappresentante. Il giudizio penale ha accertato tale assoluta estraneita' della societa' agli atti compiuti dall'Agostoni. Il medesimo ha falsificato il verbale con il quale la societa' risulta aver deliberato di vendere l'immobile di che trattasi autorizzandolo ad intervenire nell'atto di vendita. Il medesimo ha anche formato un falso libro soci. La sentenza civile prodotta, quindi, avrebbe accertato che l'"Immobiliare Cusio S.r.l." non ha mai stipulato l'atto di compravendita immobiliare di che trattasi, ne' ha mai ratificato l'atto stipulato dal dott. Agostoni; non e', pertanto, mai esistita una vendita posta in essere dalla societa' "Immobiliare Cusio S.r.l.". La vendita in argomento non e' un atto di tale societa', ma lo strumento di una truffa commessa ai danni della stessa. L'ufficio ragiona sulla base di un fatto che non esiste, ossia come se la societa' "Cusio" avesse posto in essere un atto nullo, mentre non e' autrice di quell'atto. La tesi che l'imposta e' dovuta perche' la nullita' dell'atto dipende da causa imputabile alle parti, e' una tesi che si basa su di un falso presupposto di fatto: la riferibilita' dell'atto alla societa'. Il 4 febbraio 1998 l'ufficio del registro - atti pubblici di Milano si costituiva in giudizio (in verita' era gia' costituito ex art. 72, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992) ribadendo la validita' dei motivi d'appello gia' dedotti. Con atto ritualmente prodotto e' stata chiesta, dalla societa' appellata, la discussione in pubblica udienza. Si procedeva, il 2 aprile 1998, in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 546/1992, soltanto con l'intervento del procuratore della contribuente prof. avv. Francesco Tesauro, il quale chiedeva, in linea principale, la conferma della decisione dei giudici di prima istanza e, in subordine, eccepiva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 31 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 63, "nella parte in cui consentirebbe la tassazione con In.V.Im. dell'incremento di valore che sarebbe stato realizzato da una societa', nel caso in cui il suo legale rappresentante ha venduto un immobile senza averne il potere, commettendo reati penalmente accertati a danno della societa', per contrasto di detta norma con l'art. 53, primo comma, della Costituzione". Il collegio, considerata la complessita' della fattispecie, si riservava di decidere. All'udienza del 10 giugno 1998 ha pronunciato la seguente ordinanza considerato che la sollevata questione di legittimita' costituzionale riveste carattere preliminare; Rilevato che la sentenza civile del tribunale di Milano del 20 ottobre 1990, n. 10608 di rep., dichiara la nullita' dell'atto di vendita del notaio P. Rivera di Milano, in data 30 gennaio 1981, rep. n. 16752, in quanto strumento d'un patto commissorio e non per difetto di potere del legittimo amministratore della societa', dott. Ernesto Agostoni; che l'attivita' criminosa del suddetto rappresentante legale non puo' essere opposta ai terzi, ai sensi dell'art. 2384 del codice civile, se non si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della societa'; che, quindi, nel caso specifico, per considerare l'atto inefficace per difetto di potere rappresentativo, sarebbe stato necessario provare il dolo del terzo; che tale dolo e' stato espressamente escluso nella predetta sentenza; che la proposta eccezione di incostituzionalita' dell'art. 31 del d.P.R. n. 643/1972 si riferisce al caso in cui il legale rappresentante di una societa' ha venduto un immobile senza averne il potere e commettendo reati a danno della societa'; che la nullita' dichiarata nella fattispecie in esame si riferisce, invece, a causa del tutto diversa da quella del difetto di potere del rappresentante; che, pertanto, la sollevata questione di costituzionalita' e' irrilevante in relazione alla nullita' dichiarata e dedotta (esistenza d'un patto commissorio).
P. Q. M. Dichiara inammissibile l'eccezione d'incostituzionalita' proposta; Questo collegio, pero', ritiene di dover sollevare d'ufficio altra questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31 del d.P.R. n. 643/1972, in relazione all'art. 53, primo comma della Costituzione, nella parte in cui dispone che l'imposta In.V.Im. non puo' essere restituita quando l'atto e' dichiarato nullo, se cio' avvenga, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (ora art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), per causa imputabile alle parti; Ad avviso di questo collegio, qualunque declaratoria - con effetto di giudicato - di nullita' di un'alienazione di beni immobili a titolo oneroso o della trasmissione degli stessi a titolo gratuito o per usucapione, determina il venir meno della manifestazione di ricchezza - rappresentata dal corrispettivo incassato dall'alienante o dal bene acquisito dal permutante o dal donatario od erede o legatario o acquirente per usucapione, - che costituisce la fonte dell'imposizione In.V.Im., dalla quale vien estrapolato l'oggetto dell'imposta, cioe' l'incremento di valore imponibile; La mancanza di tale incremento fa venir meno la capacita' contributiva e quindi pone in contrasto il suddetto art. 31 terzo comma, del d.P.R. n. 643/1972 con il primo comma dell'art. 53 della Costituzione, il quale stabilisce inequivocabilmente un necessario collegamento tra detta capacita' ed imposizione fiscale. Al riguardo occorre evidenziare che in tema di In.V.Im. (imposta tipicamente progressiva) non puo' essere esteso un principio che e' proprio dell'imposta di registro. Il sistema vigente per quest'ultima imposta, soprattutto argomentando dagli artt. 1, 17, 19 e 36 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (ora artt. 1, 18, 20 e 38 del d.P.R. n. 131/1986), e' fondato su un'"imposta d'atto", mai progressiva, prevista e regolata dall'ordinamento con riferimento all'oggettiva esistenza (attestata con la registrazione) d'un atto giuridico da interpretare ed intendere secondo l'intrinseca natura e lo specifico contenuto dell'atto stesso, in relazione agli effetti giuridici cui il medesimo e' destinato; L'eventuale nullita' o annullabilita' dell'atto e' quindi irrilevante ai fini di detta imposta, cosi' come le successive vicende giuridiche dello stesso; L'In.V.Im., invece, e' un'imposta che, seppur prevalentemente occasionata dalla registrazione, colpisce progressivamente gli incrementi di valore degli immobili siti nel territorio dello Stato nel momento in cui gli stessi vengono trasferiti (salvo l'applicazione dell'imposta per decorso decennio) per atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, ovvero a causa di morte e persino per usucapione; Occorre pertanto il verificarsi di un preciso presupposto che non puo' mai identificarsi in un semplice atto i cui effetti sono caduti nel nulla a seguito della dichiarazione di nullita' dello stesso, per qualunque causa essa sia stata pronunciata e quindi anche per il caso in cui tale nullita' dipenda da causa imputabile alle parti; In relazione all'art. 53, primo comma della Costituzione, questo collegio solleva eccezione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 31, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nella parte in cui subordina il rimborso dell'imposta per dichiarazione di nullita' dell'atto di alienazione o trasmissione, al verificarsi della condizione della mancanza di causa imputabile alle parti, prevista dall'art. 36 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (ora art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131); Sospende, pertanto, il giudizio in corso; Dispone che la segreteria trasmetta gli atti alla Corte costituzionale; Manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza alla societa' "Immobiliare Cusio S.r.l."., all'ufficio del registro di Milano - atti pubblici, al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Milano, addi' 10 giugno 1998 Il presidente: (firma illeggibile) Il relatore: (firma illeggibile) 98C1237