N. 814 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 14 ottobre 1998

                                N. 814
  Ordinanza   emessa   l'11   marzo   1998   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale il  14  ottobre  1998)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale della Liguria sul ricorso proposto da Ghezzi Stefano contro
 il   Ministero   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica ed altra.
 Istruzione pubblica -  Istruzione  universitaria  -  Attribuzione  al
    Ministro  della  pubblica istruzione del potere di definizione, su
    conforme  parere  del  C.U.N.,  dei  criteri   generali   per   la
    regolamentazione   dell'accesso  ai  corsi  universitari  compresi
    quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della  riserva
    di   legge   relativa   in   materia   di  accesso  all'istruzione
    universitaria nonche' dei principi di  uguaglianza  e  del  libero
    accesso alle scuole.
 (Legge  19  novembre  1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.44 del 4-11-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  1958/1997
 r.g.r.    proposto  da  Ghezzi  Stefano, rappresentato e difeso dagli
 avvocati  G.  Gerbi,  M.  Barilati  e  M.  Guelfi,  presso  il  primo
 elettivamente domiciliato in Genova, via Corsica, 21/20, ricorrente;
   Contro  il  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica,
 in persona del Ministro in carica, e  l'Universita'  degli  studi  di
 Genova,  in  persona  del  rettore  in carica, rappresentati e difesi
 dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti;
   Per l'annullamento della delibera del consiglio di corso di  laurea
 in  odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di Genova del 21
 luglio  1997,  con  l'approvato  manifesto  degli  studi  per  l'a.a.
 1997-98,  con  cui e' stata disposta la non effettuazione, per l'a.a.
 1997-98, della prova di ammissione al corso di laurea in odontoiatria
 e protesi dentaria, nonche' per l'annullamento  di  tutti  gli  atti,
 preparatori,  presupposti,  conseguenti  e  comunque  connessi  e, in
 particolare  del  decreto  del  Ministero  dell'universita'  e  della
 ricerca  scientifica e tecnologica n. 245 del 21 luglio 1997 portante
 regolamento  recante  norme  in  materia  di  accessi  all'istruzione
 universitaria;  del  decreto  del Ministero dell'universita e ricerca
 scientifica e tecnologica del 31 luglio 1997 da cui risulta che,  per
 l'a.a. 1997-98, il primo anno di odontoiatria presso l'Universita' di
 Genova  e'  attivato  solo  per  gli studenti ammessi con riserva dal
 t.a.r. nell'a.a. 1996-97, con esclusione di  nuove  immatricolazioni;
 del  parere  del  C.U.N.  del  19  giugno  1997  e  di tutti gli atti
 infraprocedimentali  (ivi  comprese  le  deliberazioni   del   senato
 accademico).
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegrio delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
    Udita  alla  pubblica  udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del
 consigiere Roberta Vigotti e uditi, altresi',  l'avv. M. Barilati per
 il ricorrente e l'avv. Olivo per le amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso notificato il 7 e  l'8  novembre  1997  Ghezzi  Stefano
 impugnava,  chiedendone  l'annullamento,  i provvedimenti in epigrafe
 indicati, esponendo di non potersi iscrivere al corso  di  laurea  in
 odontoiatria  e  protesi dentaria, presso l'Universita' di Genova, in
 quanto per l'anno accademico 1997-98 non vi  sono  posti  disponibili
 per nuove immatricolazioni.
    Questi i motivi del ricorso:
     1)  violazione e/o falsa aplicazione degli artt. 3, 33 e 34 della
 Costituzione.  Violazione  e/o  falsa  applicazione  della  legge  19
 novembre  1990,  n.  341, ed in particolare dell'art. 9; dell'art. 6,
 legge 9 maggio 1989, n. 168, dell'art. 1, legge 11 dicembre 1969,  n.
 910.    Eccesso  di  potere  per  difetto  assoluto  dei presupposti,
 travisamento.
   Invalidita' derivata dall'illegittimita' costituzionale dell'art 9,
 comma 4, della legge 19  novernbre  1990,  n.  341,  come  modificato
 dall'art.  17,  comma  116,  della  legge 15 maggio 1997, n. 127, per
 contrasto con artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;
     2) violazione  e/o  falsa  applicazione  dell'art.  9,  legge  n.
 341/1990,  e  successive modifiche. Eccesso di potere per difetto dei
 presupposti  d'istruttoria.  Sviamento.   Illogicita'.   Difetto   di
 motivazione.
   Il  ricorrente  concludeva  per l'annullamento, previa sospensione,
 dei  provvedimenti  impugnati,  contrastato   dalle   amministrazioni
 intimate, costituitesi in giudizio.
   Con  ordinanza  in data 20 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                        Motivi della decisione
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza    (Reg.  ord.  n.
 812/1998).
 98C1241