N. 817 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 14 ottobre 1998

                                N. 817
  Ordinanza   emessa   l'11   marzo   1998   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  14  ottobre  1998)  dal  tribunale amministrativo
 regionale della Liguria sul ricorso proposto  da  Vercelli  Mauro  ed
 altro contro l'Universita' degli studi di Torino ed altra.
 Istruzione  pubblica  -  Istruzione  universitaria  - Attribuzione al
    Ministro della pubblica istruzione del potere di  definizione,  su
    conforme   parere   del   C.U.N.,  dei  criteri  generali  per  la
    regolamentazione  dell'accesso  ai  corsi  universitari   compresi
    quelli  a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva
    di  legge  relativa   in   materia   di   accesso   all'istruzione
    universitaria  nonche'  dei  principi  di uguaglianza e del libero
    accesso alle scuole.
 (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma  4,  modificato  dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.44 del 4-11-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 2016/1997
 r.g.r.  proposto da Vercelli Mauro e Marchetti Fulvio,  rappresentati
 e  difesi  dagli  avvocati  M.  Guelfi  e  E. Rabino, presso la prima
 elettivamente  domiciliati  in  Genova,   via   XX   Settembre,   36,
 ricorrenti;
   Contro  l'Universita' degli studi di Torino, in persona del rettore
 in  carica  e  il  Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca
 scientifica,  in  persona  del  Ministro  in  carica; rappresentati e
 difesi  dall'Avvocatura  dello  Stato,  domiciliataria   in   Genova,
 resistenti;
   Per  l'annullamento  del  provvedimento  non  noto  per  difetto di
 formale identificazione con il quale  l'Universita'  degli  studi  di
 Torino, facolta' di medicina e chirurgia, non ha ammesso i ricorrenti
 a  frequentare  il  primo  anno  del  corso  di  laurea  nonche'  per
 l'annullamento  degli  atti  tutti  antecedenti  (in  particolare  il
 provvedimento con il quale e' stato stabilito il numero massimo degli
 studenti che possono essere iscritti al corso di laurea in medicina e
 chirurgia;  il  decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
 scientifica del 21 luglio 1997, n. 245, regolamento recante norme  in
 materia   di  accessi  all'istruzione  universitaria  e  di  connesse
 attivita' di orientamento) consequenziali  e  comunque  connessi  del
 procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica  udienza  dell'11 marzo 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. Guelfi,  per  i
 ricorrenti  e  l'avv.  dello  Stato  A. Olivo, per le amministrazioni
 resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso  notificato  il  14  novembre  1997  Vercelli  Mauro  e
 Marchetti   Fulvio   impugnavano,   chiedendone   l'annullamento,   i
 provvedimenti in epigrafe indicati,  esponendo  di  aver  partecipato
 alla  prova  di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia
 per l'anno accademico 1997-98, ma di essersi collocati  in  posizione
 non utile nella relativa graduatoria.
   Questi i motivi del ricorso:
     1)     illegittimita'    dei    provvedimenti    impugnati    per
 incostituzionalita' dell'art. 9, comma 2,  della  legge  19  novembre
 1990,  n.  341,  cosi' come modificato dall'art. 17, comma 116, della
 legge 15 maggio 1997, n. 127 in quanto contrastante con gli artt.  3,
 33, 34 e 97 della Costituzione;
     2)  violazione  di  legge  con riferimento agli artt. 3 e 7 della
 legge 7 agosto 1990, n. 241; agli artt.  1  e  ss.  del  decreto  del
 Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica 21 luglio 1997,
 n.   245   (regolamento   recante  norme  di  accesso  all'istruzione
 universitaria e di connesse attivita' di  orientamento);  eccesso  di
 potere   per  travisamento  dei  fatti  ed  erronea  valutazione  dei
 presupposti illogicita' difetto e/o insufficienza di istruttoria e di
 motivazione (dedotta anche come violazione di legge  con  riferimento
 all'art.  3  della  legge  n.    241/1990) disparita' di trattamento,
 ingiustizia grave e manifesta.
   I ricorrenti concludevano per l'accoglimento  del  ricorso,  previa
 sospensione    dei   provvedimenti   impugnati,   contrastati   dalle
 amministrazioni intimate, costituitesi in causa.
   Con ordinanza in data 17 dicembre 1997 l'istanza  cautelare  veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                        Motivi della decisione
   I  ricorrenti, che intendono iscriversi alla facolta' di medicina e
 chirurgia dell'Universita' di Torino impugnano  i  provvedimenti  che
 per  l'anno  accademico  1997-98  hanno  limitato il numero dei posti
 disponibili  per  le  nuove  immatricolazioni  e   tra   questi,   in
 particolare, il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
 scientifica  n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la possibilita' di
 limitare, con atti ministeriali e per determinati  corsi,  il  numero
 delle  nuove iscrizioni. Per la facolta' di medicina e chirurgia tale
 facolta' e' stata esercitata con d.m. in data 31 luglio 1997.
   Formano  oggetto  del  ricorso  anche gli atti della Universita' di
 Torino che  hanno  dato  applicazione  al  suddetto  principio  della
 limitazione  delle  iscrizioni,  e  ne  hanno  tratto  le conseguenze
 (sfavorevoli per i ricorrenti), ma il Collegio ritiene di  rimandarne
 l'esame   all'esito   del   giudizio   incidentale   di  legittimita'
 costituzionale che ritiene di dover sollevare.
   L'annullamento  degli  atti  dell'Universita'  di  Torino  non   si
 ripercuoterebbe   infatti   sui   provvedimenti   ministeriali  sopra
 richiamati con  i  quali,  in  sede  centrale,  si  e'  stabilita  la
 limitazione  contestata,  provvedimenti  che  resterebbero  validi ed
 efficaci, talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita', ove
 pronunciato, si  assicurerebbe  ai  ricorrenti  un  grado  minore  di
 tutela.
   I  provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre che
 quelli  Universita')  trovano  il   proprio   presupposto   normativo
 nell'art.  9,  comma  4  della legge n. 341 del 1990, come modificato
 dall'art. 17, comma 116 della legge n. 127 del 1997, che  attribuisce
 al   Ministro   dell'universita'   e   della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica  il  potere  di  definire  i  criteri  generali  per   la
 regolamentazione  dell'accesso ai corsi universitari, "anche a quelli
 per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle
 iscrizioni".
   In concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi'  conferitogli
 stabilendo  la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso di
 laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando
 successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico
 1997-98, nella Universita' di Torino (con il d.m. del 31 luglio).
   In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe  soddisfatta  la
 riserva  di  legge,  che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il Collegio, peraltro,  dubita  della  legittimita'  costituzionale
 dello  stesso  art. 9, comma 4 legge n. 341 come modificato dall'art.
 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il  principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la   questione  si  presenta  come  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata.
   Quanto  al  primo  profilo,  non  e'  dubbio   che,   anche   nella
 prospettazione  dei  ricorrenti, l'interesse dedotto in giudizio, che
 e'  quello  ad  ottenere  senza  limitazioni   l'accesso   al   corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione  delle  norme che consentono all'amministrazione di porre
 tali limitazioni.
   La  non  manifesta  infondatezza  della  questione   emerge   dalla
 considerazione  in  base alla quale il diritto allo studio, garantito
 dagli artt.   33 e 34  Cost.,  puo'  soffrire  limitazioni  solo  per
 effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed  in  effetti,  laddove  il legislatore ha ritenuto di introdurre
 limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e  cosi'  per
 quanto  riguarda  l'iscrizione  agli istituti superiori di Magistero:
 art. 224 r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno  degli
 istituti  superiori  di  educazione  fisica:  art. 24, secondo comma,
 legge n. 88 del 1958; per  l'accesso  dei  diplomati  degli  istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al
 1964-65:  art. 3 legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione
 del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge  stessa
 (si veda, ad es., l'art. 38 legge n. 590 del 1982).
   La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116 legge n. 127 del
 1997  all'art.  9,  quarto  comma  legge  n.  341  del 1990 delega il
 Ministro a limitare  l'accesso  all'Universita',  ma  non  pone  essa
 stessa  limitazioni:  non  e'  quindi dalla stessa nuova formulazione
 della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva
 - relativa - di legge.
   Ma tale principio  non  sembra  al  Collegio  che  possa  ritenersi
 soddisfatto  neppure  mediante  l'operata  attribuzione  di potere al
 Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di  riserva
 relativa  di  legge non preclude al legislatore di demandare ad altre
 fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio'  e  possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare e vincolare la normazione secondaria  entro  confini  ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della  disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di
 scelte del tutto libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano  nella  previsione  legislativa   -   considerata   nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri"
 (Corte  costituzionale  5  febbraio  1986, n. 34 e giurisprudenza ivi
 richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di cui sopra. Essa, infatti, conferisce  al  Ministro  il  potere  di
 determinare  la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria
 senza  individuare  le  linee   essenziali   della   disciplina,   ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo  (il  C.U.N.),  la  stessa  definizione  dei  "criteri
 generali   per   la   regolamentazione   dell'accesso...   ai   corsi
 universitari".
   Sembra pertanto ipotizzabile  la  violazione  del  principio  della
 riserva  relativa  di  legge, ed altresi' la violazione del principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale.
   Va pertanto sollevata la questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  9, quarto comma legge cit., per contrasto con il principio
 costituzionale della riserva di legge nonche' con gli artt. 33  e  34
 della Costituzione conseguentemente va disposta la trasmissione degli
 atti  alla  Corte  costituzionale,  mentre  il presente giudizio deve
 essere sospeso ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953, fino  alla
 pronuncia sulla legittimita' costituzionale della norma indicata.
                               P. Q. M.
   Il   tribunale  amministrativo  regionale  della  Liguria,  seconda
 sezione,  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 9, quarto comma,
 legge 19 novembre 1990, n. 341 come modificato  dall'art.  17,  comma
 116   legge  15  maggio  1997,  n.  127  in  relazione  al  principio
 costituzionale della riserva relativa di legge e agli artt. 33  e  34
 della Costituzione;
   Dispone  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte costituzionale,
 sospendendo il presente giudizio;
   Ordina che, a cura della  segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi'  deciso  in  Genova,  nella camera di consiglio dell'11 marzo
 1998.
                          Il presidente: Balba
                                 Il consigliere, rel. ed est.: Vigotti
 98C1244