N. 819 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 14 ottobre 1998

                                N. 819
  Ordinanza   emessa   l'11   marzo   1998   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale il  14  ottobre  1998)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  della Liguria sul ricorso proposto da Pavanetto Stefano ed
 altri  contro  il  Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca
 scientifica e tecnologica ed altra.
 Istruzione  pubblica  -  Istruzione  universitaria  - Attribuzione al
    Ministro della pubblica istruzione del potere di  definizione,  su
    conforme   parere   del   C.U.N.,  dei  criteri  generali  per  la
    regolamentazione  dell'accesso  ai  corsi  universitari   compresi
    quelli  a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva
    di  legge  relativa   in   materia   di   accesso   all'istruzione
    universitaria  nonche'  dei  principi  di uguaglianza e del libero
    accesso alle scuole.
 (Legge  19  novembre  1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.44 del 4-11-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  2230/1997
 r.g.r.    proposto  da  Pavanetto  Stefano, Benedetto Paolo e Farneti
 Federico, rappresentati e difesi dagli  avvocati  M.  Guelfi  e  G.P.
 Giannini, presso la prima elettivamente domiciliati in Genova, via XX
 Settembre, 36, ricorrente;
   Contro  il  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica,
 in persona del Ministro in carica  e  l'Universita'  degli  studi  di
 Genova  in  persona  del  rettore  in  carica, rappresentati e difesi
 dall'Avvocatura distrettuale dello  Stato,  domiciliante  in  Genova,
 resistenti;
   Per  l'annullamento della delibera del consiglio di corso di laurea
 in odontoiatria e protesi dentaria  dall'Universita'  di  Genova  con
 l'approvato  manifesto  degli  studi per l'anno accademico 1997-1998,
 con cui e' stata disposta la non effettuazione, per l'anno accademico
 1997-1998,  della  prova  di  ammissione  al  corso  di   laurea   in
 odontoiatria   e   protesi  dentaria  e  del  decreto  del  Ministero
 dell'universita' e ricerca scientifica e tecnologica  del  31  luglio
 1997  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1997)
 da cui risulta che, per l'anno accademico 1997-1998, il primo anno di
 odontoiatria presso l'Universita' di Genova e' attivato solo per  gli
 studenti   ammessi   con  riserva  dal  t.a.r.  nell'anno  accademico
 1996-1997,  nonche'  degli  atti   connessi,   in   particolare;   il
 regolamento   del   Ministero   dell'universita'   e   della  ricerca
 scientifica e tecnologica n. 245 del 21 luglio  1997  in  materia  di
 accessi  all'istruzione universitaria.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica  udienza  dell'11 marzo 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi',  l'avv. Guelfi  per  i
 ricorrenti e l'avv. Olivo per le amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con  ricorso notificato il 1 e il 3 dicembre 1997 Pavanetto Stefano
 e   litisconsorti   impugnavano,   chiedendone   l'annullamento,    i
 provvedimenti  in  epigrafe  indicati,  esponendo  di non aver potuto
 iscriversi al corso di laurea  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria
 dell'Universita' di Genova, in quanto per l'anno accademico 1997-1998
 il numero dei posti disponibili per nuove iscrizioni e' zero.
    Questi i motivi del ricorso:
     1) violazione degli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione italiana;
     2)  violazione  sotto  altro  profilo  degli  artt. 33 e 34 della
 Costituzione italiana. Eccesso di potere per straripamento;
     3) eccesso di potere  per  difetto  di  motivazione.  Eccesso  di
 potere  per  contrasto  con  il  d.P.R.  25  settembre  1980,  n. 680
 istitutivo del corso di laurea in odontoiatria  presso  l'Universita'
 di Genova.
   I  ricorrenti  concludevano per l'annullamento, previa sospensione,
 dei  provvedimenti  impugnati,  contrastati   dalle   amministrazioni
 intimate, costituitesi in causa.
   Con  ordinanza  in data 17 dicembre 1997 l'istanza cautelare veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                        Motivi della decisione
   I) I ricorrenti, che hanno conseguito il diploma di maturita' e che
 intendono iscriversi alla facolta' di  odontoiatria  dell'Universita'
 di  Genova,  impugnano  i  provvedimenti  che  per  l'anno accademico
 1997-98 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea.
   Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997,
 n. 245, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  29  luglio  1997,
 recante  norme  in  materia di accessi alla istruzione universitaria,
 che prevede - tra l'altro - la possibilita'  di  limitare,  con  atti
 ministeriali  e  per determinati corsi, i posti disponibili per nuove
 iscrizioni; il decreto del Ministro dell'Universita' 31 luglio  1997,
 che  fissa  a  zero il numero dei posti per le nuove immatricolazioni
 nell'anno accademico 1997-98 nel  corso  di  laurea  in  odontoiatria
 nell'Universita'  di  Genova; la deliberazione del consiglio di corso
 di laurea in odontoiatria  e  protesi  dentaria  dell'Universita'  di
 Genova,  che, in data 21 luglio 1997, stabilisce la non effettuazione
 della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto.
   Il collegio ha annullato, con sentenza in  pari  data,  qust'ultimo
 provvedimento,  per  violazione  del  principio  costituzionale della
 riserva di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 della Costituzione,
 accogliendo il ricorso per la parte corrispondente.
   II) L'annullamento del provvedimento di  cui  sopra  non  esaurisce
 peraltro  l'ambito  della  decisione  chiesta  dai  ricorrenti.  Essi
 infatti impugnano anche il regolamento ministeriale 21 luglio 1997  e
 il  d.m.    31  luglio  1997, come atti direttamente lesivi, e non e'
 dubbio che l'annullamento dell'atto del consiglio del corso di laurea
 non arrecherebbe  alcun  vantaggio  ai  ricorrenti,  ove  rimanessero
 validi i provvedimenti suddetti, con i quali, in sede centrale, si e'
 comunque stabilito l'azzeramento dei posti disponibili.
   Il  collegio  deve  dunque  indagare  la legittimita' anche di tali
 atti. Essi trovano il  proprio  presupposto  normativo  nell'art.  9,
 comma  4  della  legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17,
 comma 116 della legge n. 127 del 1997, che  attribuisce  al  Ministro
 dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica il potere
 di definire i criteri generali per la  regolamentazione  dell'accesso
 ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal
 Ministro  preveda  una  limitazione nelle iscrizioni". In concreto il
 Ministro ha esercitato il potere  cosi'  conferitogli  stabilendo  la
 limitabilita'  delle  iscrizioni  annuali  per  il corso di laurea in
 discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando a zero il
 numero dei posti disponibili per  l'anno  accademico  1997-98,  nella
 Universita' di Genova (con il d.m. del 31 luglio).
   In  tal  modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la
 riserva di legge, che agli artt. 33 e 34 della  Costituzione  pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il  collegio,  peraltro,  dubita  della legittimita' costituzionale
 dello stesso art. 9, comma 4 legge n. 341 come  modificato  dall'art.
 17,  comma  116 legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la   questione  si  presenta  come  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata.
   Quanto  al  primo  profilo,  non  e'  dubbio   che,   anche   nella
 prospettazione dei ricorrenti, l'interesse dedotto in giudizio che e'
 quello   ad   ottenere   senza   limitazioni   l'accesso   al   corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione delle norme che consentono all'amministrazione  di  porre
 tali  limitazioni.  Rispetto  a  tale  interesse, l'annullamento gia'
 deciso della deliberazione del corso di laurea non e' sufficiente  ad
 una  integrale  tutela,  mentre  ulteriori  censure svolte in ricorso
 contro i decreti ora in  esame  si  presentano  come  necessariamente
 subordinate   all'esito   eventulmente   negativo  dell'incidente  di
 costituzionalita' ed assicurerebbero, ove accolte, un grado minore di
 soddisfazione.
   La  non  manifesta  infondatezza  della  questione   emerge   dalla
 considerazione  in  base alla quale il diritto allo studio, garantito
 dagli artt.  33 e 34 della Costituzione,  puo'  soffrire  limitazioni
 solo per effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed  in  effetti,  laddove  il legislatore ha ritenuto di introdurre
 limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e  cosi'  per
 quanto  riguarda  l'iscrizione  agli istituti superiori di Magistero:
 art. 224 r.d. n. 1592 del 1933: per l'iscrizione al primo anno  degli
 istituti  superiori  di  educazione  fisica:  art. 24, secondo comma,
 legge n. 88 del 1958; per  l'accesso  dei  diplomati  degli  istituti
 tecnici  a  determinate facolta' per gli anni accademici dal  1961-62
 al  1964-65:  art.  3  legge  n.  685  del  1961),  ovvero   mediante
 attribuzione  del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla
 legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38 legge n. 590 del 1982).
   La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116 legge n. 127 del
 1997 all'art. 9 quarto comma legge n. 341 del 1990 delega il Ministro
 a  limitare  l'accesso  all'Universita',  ma  non  pone  essa  stessa
 limitazione:  non  e'  quindi  dalla  stessa nuova formulazione della
 norma che puo' ritenersi soddisfatto il  principio  della  riserva  -
 relativa - di legge.
   Ma  tale  principio  non  sembra  al  Collegio  che possa ritenersi
 soddisfatto neppure mediante  l'operata  attribuzione  di  potere  al
 Ministro.  E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva
 relativa di legge non preclude al legislatore di demandare  ad  altre
 fonti  sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare  e  vincolare  la normazione secondaria entro confini ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita'  di
 scelte  del  tutto  libere  e  percio' eventualmente arbitrarie della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano   nella   previsione   1egislativa  -  considerata  nella
 complessa disciplina della materia - razionali  ed  adeguati  criteri
 (Corte  costituzionale  5  febbraio  1986, n. 34 e giurisprudenza ivi
 richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di cui sopra. Essa, infatti, conferisce  al  Ministro  al  potere  di
 determinare  la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria
 senza  individuare  le  linee   essenziali   della   disciplina,   ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo  (il  C.U.N.),  la  stessa  definizione  dei  "criteri
 generali   per   la   regolamentazione   dell'accesso...   ai   corsi
 universitari".
   Sembra pertanto ipotizzabile  la  violazione  del  principio  della
 riserva  relativa  di  legge, ed altresi' la violazione del principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale (nello stesso senso t.a.r.  Lazio.
 III sez., ordinanza n. 2655/1997).
   Va pertanto sollevata la questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  9, quarto comma legge cit., per contrasto con il principio
 costituzionale della riserva di legge nonche' con gli artt. 33  e  34
 della  Costituzione:  conseguentemente  va  disposta  la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale, mentre  il  presente  giudizio,
 per  la parte concernente l'impugnazione del regolamento ministeriale
 21 luglio 1997 e il d.m. 31 luglio 1997 deve essere sospeso ai  sensi
 dell'art.  23  legge  n.  87  del  1953,  fino  alla  pronuncia sulla
 legittimita' costituzionale della norma indicata.
                                P. Q. M.
   Il  tribunale  amministrativo  regionale  della  Liguria,   seconda
 sezione,  pronunciando  in via interlocutoria sul ricorso in oggetto,
 per la parte concernente l'impugnazione del regolamento  ministeriale
 21  luglio  1997  e del d.m. 31 luglio 1997, dichiara rilevante e non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  9,  quarto  comma,  legge  19  novembre 1990, n. 341, come
 modificato dall'art.  17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127, in
 relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge
 e agli artt. 33 e 34 della Costituzione;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Sospende la trattazione del ricorso in oggetto ai  sensi  dell'art.
 23   legge   11   marzo   1953,  n.  87,  per  la  parte  riguardante
 l'impugnazione degli atti ministeriali impugnati;
   Ordina che, a cura della  segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi'  deciso  in  Genova,  nella camera di consiglio dell'11 marzo
 1998.
                         Il presidente: Balba
                                     Consigliere rel. ed est.: Vigotti
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