PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO PER I RAPPORTI CON GLI ORGANISMI SPORTIVI

DECRETO 26 ottobre 1998 

  Riconoscimento   di  titolo   professionale  estero   quale  titolo
abilitante per l'esercizio in Italia  della professione di maestro di
sci.
(GU n.260 del 6-11-1998)

                        IL CAPO DELL'UFFICIO
              per i rapporti con gli organismi sportivi
  Visto il decreto  legislativo 2 maggio 1994, n.  319, di attuazione
della  direttiva  n. 92/51/CEE  relativa  ad  un secondo  sistema  di
riconoscimento della formazione professionale;
  Vista  la  legge 17  maggio  1983,  n.  217,  che, all'art.  11  ha
previsto, tra le figure professionali, il maestro di sci;
  Vista la legge  8 marzo 1991, n. 81, concernente  la professione di
maestro di sci;
  Considerato  che  con  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 10  marzo 1994 e'  stato istituito l'ufficio per  i rapporti
con  gli organismi  sportivi  nell'ambito  del Segretariato  generale
della  Presidenza  del Consiglio  dei  Ministri  e che  le  questioni
concernenti  la  professione  di   maestro  di  sci  rientrano  nella
competenza di tale ufficio, trattandosi di attivita' sportiva;
  Vista l'istanza in data 21  ottobre 1997 del signor Jeremy Edwards,
nato a Londra il 12 febbraio  1960, di cittadinanza inglese e diretta
ad  ottenere,  ai  sensi  dell'art. 14  del  sopra  indicato  decreto
legislativo, il riconoscimento del  titolo professionale acquisito in
Gran Bretagna ai  fini dell'esercizio in Italia  della professione di
"maestro di sci";
  Viste le  determinazioni della Conferenza dei  servizi, tenutasi il
19  gennaio  1998,  favorevoli alla  concessione  del  riconoscimento
richiesto  previo  superamento  della   misura  compensativa  di  cui
all'art. 6 del citato decreto  legislativo n. 319/1994 consistente in
una   prova   teoricopratica,   concernente  la   capacita'   tecnica
dell'interessato nonche' la conoscenza dell'ambiente, della normativa
nazionale  e  locale  di  settore  e  degli  aspetti  concernenti  la
sicurezza dell'utente;
  Sentiti i rappresentanti di categoria nella predetta riunione della
Conferenza dei servizi;
  Vista la nota n. 148 del 15  dicembre 1997 con la quale il Collegio
nazionale  dei  maestri  di  sci  ha  fornito  indicazioni  circa  il
contenuto della prova teoricopratica di cui sopra;
  Vista  la nota  del 9  marzo  1998 con  la quale  il signor  Jeremy
Edwards ha esercitato il diritto di  opzione di cui al citato art. 6,
scegliendo quale misura compensativa la prova attitudinale;
  Ritenuto di individuare ai sensi  dell'art. 14, comma 7, del citato
decreto legislativo n.  319 del 1994, per la  valutazione della prova
suddetta,  l'Ufficio  per  i  rapporti con  gli  organismi  sportivi,
competente per  il riconoscimento ai  sensi dell'art. 13  del decreto
legislativo  medesimo,  il  Collegio  nazionale dei  maestri  di  sci
nell'ambito delle funzioni ad esso  attribuite dall'art. 16 del legge
8 marzo 1991,  n. 81, in materia di  coordinamento dell'attivita' dei
collegi  regionali e  di collaborazione  con le  autorita' statali  e
regionali nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione
e la Federazione italiana sport invernali, nell'ambito delle funzioni
ad essa attribuite dall'art. 8, comma 1, legge 8 marzo 1991, n. 81;
  Considerato  che  il  sig.  Jeremy  Edwards  e'  un  professionista
qualificato  nel paese  di provenienza  e che  risulta aver  maturato
congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del
titolo professionale predetto;
  Visto  l'esito positivo  della prova  teoricopratica sostenuta  dal
sig. Jeremy Edwards in data 20 marzo 1998;
                              Decreta:
  Al sig.  Jeremy Edwards,  cittadino britannico, e'  riconosciuto il
titolo di  formazione professionale di  cui in premessa  quale titolo
abilitante per  l'accesso e l'esercizio della  professione di maestro
di sci in Italia.
   Roma, 26 ottobre 1998
                                      p. Il capo dell'Ufficio: Franco