MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 novembre 1998 

  Attivazione  della riscossione  mediante delega  di pagamento  alle
Poste italiane  S.p.a., ai sensi  dell'art. 24, comma 9,  del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
(GU n.260 del 6-11-1998)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
                           di concerto con
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
                                  e
                       IL SEGRETARIO GENERALE
                  del Ministero delle comunicazioni
  Visto il decreto  legislativo 9 luglio 1997, n.  241, recante norme
di  semplificazione degli  adempimenti  dei contribuenti  in sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema delle dichiarazioni;
  Visto il  capo III  del predetto  decreto legislativo,  che prevede
l'effettuazione,  da  parte  dei  contribuenti  titolari  di  partita
I.V.A.,  di versamenti  unitari, con  eventuale compensazione,  delle
imposte, dei  contributi previdenziali  ed assistenziali e  dei premi
assicurativi di cui all'art. 17;
  Visto l'art. 19, comma 1, ai  sensi del quale i predetti versamenti
unitari devono  essere eseguiti  mediante delega irrevocabile  ad una
banca convenzionata;
  Visto  l'art.  19,  comma  5,  che rinvia  ad  una  convenzione  da
approvare con decreto del Ministro  delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio  e della programmazione economica e
con  il  Ministro del  lavoro  e  della  previdenza sociale,  per  la
determinazione della disciplina delle modalita' di conferimento della
delega e  di svolgimento del  servizio, dei dati delle  operazioni da
trasmettere  e   delle  relative  modalita'  di   trasmissione  e  di
conservazione,  tenendo conto  dei  termini di  cui  all'art. 13  del
regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con
decreto del Ministro delle finanze  28 dicembre 1993, n. 567, nonche'
delle  penalita' per  l'inadempimento degli  obblighi nascenti  dalla
convenzione stessa e della misura del compenso per il servizio svolto
dalle banche;
  Visto l'art. 19, comma 6, secondo il quale con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con il Ministro delle comunicazioni,
la  delega di  pagamento puo'  essere conferita  alle Poste  italiane
S.p.a., secondo modalita' e termini in esso fissati, prevedendosi, in
tal  caso, l'applicazione  delle  disposizioni  dello stesso  decreto
legislativo n. 241 del 1997;
  Visto l'art.  24, comma 1,  per il quale, nel  periodo transitorio,
che durera' fino  alla scadenza delle concessioni  conferite ai sensi
degli articoli 8  e 9 del decreto del Presidente  della Repubblica 28
gennaio 1988,  n. 43, i  versamenti unitari eseguiti dai  titolari di
partita  I.V.A. sono  effettuati ai  concessionari della  riscossione
anche mediante delega ad una banca convenzionata;
  Visto  il regolamento  approvato con  decreto del  Presidente della
Repubblica 18 maggio 1998, n.  189, recante norme di attuazione delle
disposizioni  in   materia  di  versamenti  in   tesoreria,  previste
dall'art. 24,  comma 10, del decreto  legislativo n. 241 del  1997, e
contenente la  disciplina delle  modalita' di versamento  delle somme
riscosse  durante il  periodo  transitorio da  soggetti indicati  nel
medesimo art. 24;
  Visto  il  regolamento approvato  con  decreto  del Ministro  delle
finanze, 22 maggio 1998, n. 183,  emanato di concerto con il Ministro
del tesoro,  del bilancio  e della progammazione  economica e  con il
Ministro del  lavoro e  della previdenza  sociale, recante  norme per
l'individuazione della  struttura di gestione prevista  dall'art. 22,
comma  3,  del  decreto  legislativo  n. 241  del  1997,  nonche'  la
determinazione   delle  modalita'   per   l'attribuzione  agli   enti
destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti;
  Visto il  decreto direttoriale  30 marzo  1998, che,  in attuazione
dell'art. 24,  comma 4, del decreto  legislativo n. 241 del  1997, ha
approvato il modello per eseguire i predetti versamenti unitari;
  Visto  il  decreto  30  aprile  1998  del  direttore  generale  del
Dipartimento delle  entrate del  Ministero delle finanze,  emanato di
concerto con  il ragioniere generale  dello Stato e con  il direttore
generale  della previdenza  ed assistenza  sociale del  Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, con il quale e' stata approvata la
convenzione prevista  dall'art. 19, comma 5,  del decreto legislativo
n. 241 del 1997;
  Visto l'art. 24, comma 9, del  decreto legislativo n. 241 del 1997,
ai  sensi  del  quale   all'attivazione  della  riscossione  mediante
conferimento alle  Poste italiane S.p.a.  di delega di  versamento al
concessionario si provvede successivamente all'emanazione del decreto
previsto dal citato art. 19, comma 5;
  Visto  il  decreto  29  aprile  1998  del  direttore  generale  del
Dipartimento delle  entrate del  Ministero delle finanze,  emanato di
concerto con  il ragioniere  generale dello  Stato, con  il direttore
generale  della previdenza  ed assistenza  sociale del  Ministero del
lavoro e  della previdenza sociale  e con il Segretario  generale del
Ministero delle  comunicazioni, con  il quale  e' stata  approvata la
convenzione con le Poste italiane S.p.a.;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Nel periodo  transitorio previsto dal capo III,  sezione II, del
decreto legislativo  9 luglio 1997,  n. 241, i versamenti  unitari di
cui  all'art. 17  dello stesso  decreto legislativo  n. 241  del 1997
possono  essere   effettuati  al  concessionario   della  riscossione
mediante delega alle Poste italiane S.p.a.
  2. Ai versamenti unitari eseguiti ai sensi del comma 1 si applicano
le  disposizioni  relative  alle  banche  contenute  nei  regolamenti
approvati con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998,
n. 189, e  con decreto del Ministro delle finanze  22 maggio 1998, n.
183, emanato di  concerto con il Ministro del tesoro,  del bilancio e
della programmazione economica  e con il Ministro del  lavoro e della
previdenza sociale, nonche' nel decreto direttoriale 30 marzo 1998.
  3.  Ai  fini  dell'applicazione  della disciplina  dei  termini  di
accreditamento e di invio dei dati contenuta negli articoli 1, 3, 5 e
6 del  decreto del Presidente  della Repubblica  n. 189 del  1998, la
giornata  del  sabato  si  considera non  lavorativa  anche  per  gli
adempimenti posti a carico delle Poste italiane S.p.a.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 novembre 1998
               Il direttore generale del Dipartimento
              delle entrate del Ministero delle finanze
                               Romano
                 Il ragioniere generale dello Stato
                              Monorchio
                Il segretario generale del Ministero
                         delle comunicazioni
                               Salerno