Autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale per uso umano "Portolac"(GU n.260 del 6-11-1998)
Decreto N.F.R. n. 476 del 22 ottobre 1998 Specialita' medicinale: PORTOLAC, nelle forme e confezioni: 20 compresse solubili 5 g e 10 flaconcini sciroppo monodose 15 ml (nuove forme farmaceutiche di specialita' medicinale gia' registrata). Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale Varesina, 233, km 20,5, codice fiscale 00687350124. Produttore: per la confezione compresse solubili: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialita' medicinale sopra indicata sono effettuati dalla societa' Novartis Consumer Health S.A., nello stabilimento sito in Nyon - Canton Vaud (Svizzera); per la confezione flaconcini sciroppo monodose: la produzione e' effettuata dalla societa' Holopack GmbH, nello stabilimento sito in Abtsgmund - Untergroningen (Germania), i controlli e le operazoni terminali di confezionamento sono effettuati dalla Novartis Consumer Health S.A., nello stabilimento sito in Nyon - Canton Vaud (Svizzera). Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: 20 comprese solubili 5 g; A.I.C. n. 026814095 (in base 10), 0TL9NH (in base 32); classe "C"; 10 flaconcini sciroppo monodose 15 ml; A.I.C. n. 026814107 (in base 10), 0TL9NV (in base 32); classe "C"; Composizione: ogni compressa solubile da 5 g contiene principio attivo: lattilolo monoidrato g 5; ogni flaconcino monodose da 15 ml contiene: principio attivo: lattilolo monoidrato g 10; eccipienti: acqua depurata (nella quantita' indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti). Indicazioni terapeutiche: stipsi (stitichezza). Trattamento e profilassi delle sindromi conseguenti a dismicrobismi della flora intestinale (alterazioni della flora batterica intestinale). Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992). Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.