Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.263 del 10-11-1998)
IL RETTORE Visto il proprio decreto n 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 138 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995 con il quale stato emanato lo statuto dell'Universita' di Padova; Visto il proprio decreto n. 140 del 6 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 1997, con il quale e' stata approvata una modifica di statuto concernente l'introduzione dell'art. 49-bis riguardante la partecipazione dell'Universita' ad organismi privati; Visto, in particolare, l'art. 57, quarto comma, dello statuto dell'Universita'; Vista la deliberazione del senato accademico allargato del 22 giugno 1998; Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 16 luglio 1998; Visto l'art. 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, che prevede, fra l'altro, che in assenza di rilievi gli statuti siano emanati dal rettore; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova e' modificato come appresso: Art. 1. Nell'art. 49/ bis il comma 2 e' soppresso. Conseguentemente l'articolo medesimo risulta cosi' formulato: Art. 49-bis (Partecipazione ad organismi privati). - 1. La partecipazione di cui al comma 2, dell'art. 49, e' deliberata dal consiglio di amministrazione, su parere conforme del senato accademico. 2. La partecipazione dell'Universita' deve, comunque, adeguarsi ai seguenti presupposti: a) conformita' agli obiettivi universitari dell'attivita' svolta, riconosciuta dalla commissione permanente di cui al comma precedente; b) disponibilita' delle risorse finanziarie ed organizzative richieste; c) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalita' istituzionali, didattiche e scientifiche; d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale; e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione; f) la quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale, deve essere contenuta nei limiti predeterminati dal consiglio di amministrazione; g) la quota di partecipazione nelle singole societa' non puo' superare il 50%. 3. La partecipazione dell'Universita' puo' essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario. 4. Degli organismi pubblici o privati cui l'Universita' partecipa, cosi' come dei rappresentanti nominati, e' tenuto completo ed aggiornato elenco a cura dell'ufficiale rogante universitario, che ne rende possibile la consultazione a chiunque ne abbia interesse. 5. La rappresentanza dell'Universita' in seno agli organi amministrativi, didattici e tecnico scientifici degli enti costituiti ai sensi del presente articolo, puo' essere data a docenti dell'Ateneo, prescindendo dal loro regime di impegno. Il presente decreto entra in vigore con effetto immediato e' sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Padova, 7 ottobre 1998 Il rettore: Milanesi