UNIVERSITA' DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1998 

  Modificazione allo statuto dell'Universita'.
(GU n.263 del 10-11-1998)

                             IL RETTORE
  Visto il proprio decreto n  94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario  n. 138 alla  Gazzetta Ufficiale n. 273  del 22
novembre 1995 con il quale  stato emanato lo statuto dell'Universita'
di Padova;
  Visto il proprio decreto n. 140 del 6 agosto 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  197 del 25 agosto 1997, con  il quale e' stata
approvata   una  modifica   di  statuto   concernente  l'introduzione
dell'art.  49-bis riguardante  la partecipazione  dell'Universita' ad
organismi privati;
  Visto,  in  particolare, l'art.  57,  quarto  comma, dello  statuto
dell'Universita';
  Vista  la  deliberazione del  senato  accademico  allargato del  22
giugno 1998;
  Sentito il consiglio di amministrazione  nella seduta del 16 luglio
1998;
  Visto l'art. 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, che prevede, fra
l'altro,  che in  assenza di  rilievi gli  statuti siano  emanati dal
rettore;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli studi  di Padova  e' modificato
come appresso:
                               Art. 1.
  Nell'art.  49/  bis  il  comma  2  e'  soppresso.  Conseguentemente
l'articolo medesimo risulta cosi' formulato:
  Art.  49-bis  (Partecipazione  ad   organismi  privati).  -  1.  La
partecipazione di  cui al  comma 2, dell'art.  49, e'  deliberata dal
consiglio  di   amministrazione,  su   parere  conforme   del  senato
accademico.
  2. La partecipazione dell'Universita'  deve, comunque, adeguarsi ai
seguenti presupposti:
  a) conformita'  agli obiettivi universitari  dell'attivita' svolta,
riconosciuta dalla commissione permanente di cui al comma precedente;
  b)  disponibilita'  delle   risorse  finanziarie  ed  organizzative
richieste;
  c)  destinazione della  quota degli  eventuali utili  da attribuire
all'Ateneo per finalita' istituzionali, didattiche e scientifiche;
  d)  espressa   previsione  di  patti  parasociali   a  salvaguardia
dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale;
  e) limitazione  del concorso dell'Ateneo, nel  ripiano di eventuali
perdite, alla quota di partecipazione;
  f) la  quota parte delle  risorse annualmente disponibili  in conto
capitale,  deve  essere  contenuta   nei  limiti  predeterminati  dal
consiglio di amministrazione;
  g)  la quota  di  partecipazione nelle  singole  societa' non  puo'
superare il 50%.
  3. La  partecipazione dell'Universita'  puo' essere  costituita dal
comodato  di  beni, mezzi  o  strutture,  nel rispetto  dei  principi
enunciati ai  commi 1,  2 e  3 del  presente articolo  e con  oneri a
carico del comodatario.
  4. Degli organismi pubblici  o privati cui l'Universita' partecipa,
cosi'  come  dei  rappresentanti  nominati,  e'  tenuto  completo  ed
aggiornato elenco a cura dell'ufficiale rogante universitario, che ne
rende possibile la consultazione a chiunque ne abbia interesse.
  5.  La   rappresentanza  dell'Universita'   in  seno   agli  organi
amministrativi, didattici e tecnico scientifici degli enti costituiti
ai  sensi  del   presente  articolo,  puo'  essere   data  a  docenti
dell'Ateneo, prescindendo dal loro regime di impegno.
  Il presente decreto entra in  vigore con effetto immediato e' sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Padova, 7 ottobre 1998
                                                 Il rettore: Milanesi