Inserimento di specie arboree nell'allegato A della legge 22 maggio 1973, n. 269.(GU n.263 del 10-11-1998)
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, recante disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento ed in particolare l'art. 1 che recita: "la produzione a scopo di vendita di materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti ed appartenente alle piante forestali di cui all'allegato A sono regolate dalle disposizioni della presente legge. Su proposta della commissione di cui al successivo art. 16, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, puo' estendere tali disposizioni ad altre piante forestali"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, concernente l'attuazione della direttiva n. 75/445/CEE il quale modifica la legge 22 maggio 1973, n. 269; Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 4 giugno 1997, concernente il rinnovo della commissione nazionale tecnicoconsultiva, ex art. 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269, che esercita funzioni di consulenza per l'attivita' forestale e coordina gli studi e le ricerche volte al miglioramento del materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti; Visto il verbale della riunione del 18 febbraio 1998 della commissione nazionale tecnico -consultiva ex art. 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269 in cui la stessa commissione propone di estendere le disposizioni della suddetta legge ad altre specie vegetali; Decreta: Le specie sotto elencate sono aggiunte all'allegato A della legge 22 maggio 1973, n. 269, e la produzione a scopo di vendita e la vendita del relativo materiale di propagazione destinato ai rimboschimenti sono regolate dalle disposizioni della stessa legge n. 269 del 1973: Acer pseudoplatanus L. (acero montano); Castanea saliva Mill. (castagno); Fraxinus excelsior L. (frassino maggiore); Prunus avium L. (ciliegio selvatico); Quercus ilex L. (leccio); Quercus pubescens Willd. (roverella); Tilia cordata Mill. (tiglio montano); Juglans regia L. (noce comune) ed ibridi interspecifici; Juglans nigra L. (noce nero) ed ibridi interspecifici. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 luglio 1998 Il Ministro: Pinto Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1998 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 176