AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 30 ottobre 1998 

  Piano   nazionale   di   assegnazione  delle   frequenze   per   la
radiodiffusione televisiva. (Deliberazione n. 68/98).
(GU n.263 del 10-11-1998)

                     L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI
  Nella sua riunione di consiglio del 30 ottobre 1998;
  Vista  la  legge 31  luglio  1997,  n. 249,  recante  l'istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e  radiotelevisivo, ed in particolare
l'art.  1, comma  6,  lettera a),  n.  2, di  tale  legge che  affida
all'Autorita'  l'elaborazione,  anche  avvalendosi degli  organi  del
Ministero delle  comunicazioni, dei  piani nazionali  di assegnazione
delle  frequenze per  la  radiodiffusione sonora  e  televisiva e  la
relativa approvazione;
  Visto l'accordo di collaborazione  stipulato con il Ministero delle
comunicazioni  in  data  2  luglio  1998  e  considerata  l'attivita'
istruttoria svolta dagli organi del medesimo;
  Visto l'art. 35 del  regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento  dell'Autorita' per  le  garanzie nelle  comunicazioni,
approvato  con   deliberazione  16  giugno  1998   e  pubblicato  nel
supplemento ordinario  n. 128 alla  Gazzetta Ufficiale del  22 luglio
1998, che  attribuisce al  consiglio dell'Autorita' la  competenza in
materia, sulla  base di quanto  previsto dall'art. 1, comma  7, della
legge 31 luglio 1997, n. 249;
  Vista la  legge 30  aprile 1998, n.  122, recante  differimento dei
termini previsti dalla  legge 31 luglio 1997, n. 249,  ed altre norme
anche in materia di procedimento;
  Ritenuta  la necessita'  di  procedere  all'approvazione del  piano
nazionale   di   assegnazione   delle   frequenze   con   riferimento
all'emittenza televisiva, nel termine legislativamente fissato del 31
ottobre 1998, rinviando a successivo momento l'elaborazione del piano
relativo  alla  radiodiffusione  sonora,  data  la  complessita'  del
medesimo, e fermo  il rispetto per esso del termine  del 30 settembre
1999, giusto  quanto previsto  dall'art. 3, comma  2, della  legge 31
luglio  1997, n.  249, come  modificato dall'art.  1, comma  1, della
legge 30 aprile 1998 n. 122;
  Sentite per  l'ubicazione degli impianti  le regioni e  maturate le
necessarie  intese  con le  regioni  Valle  d'Aosta e  Friuli-Venezia
Giulia e  con le province autonome  di Trento e di  Bolzano, ai sensi
dell'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
  Sentite la  concessionaria del servizio pubblico  radiotelevisivo e
le associazioni  a carattere  nazionale dei  titolari di  emittenti o
reti private;
  Visto il piano nazionale  di ripartizione delle frequenze approvato
con decreto  ministeriale 31 gennaio 1983  e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Rilevato  che  al  servizio   di  radiodiffusione  televisiva  sono
destinate  dal piano  nazionale  di ripartizione  delle frequenze  le
bande I e III della gamma VHF e le bande IV e V della gamma UHF;
  Ritenuto di ricanalizzare la gamma VHF secondo lo standard europeo,
portando il numero dei canali disponibili da 9 a 10;
  Rilevato  che  il canale  69  della  banda  V  della gamma  UHF  e'
riservato al Ministero della difesa,  che lo utilizzera' in esclusiva
dal 1 gennaio 2001, e che il  canale 38 della banda V della gamma UHF
e' in condivisione con la ricerca della radioastronomia;
  Considerati i criteri dettati dall'art. 2, comma 6, lettere a), b),
c), d), e),  f), g), nonche' dall'art.  3, comma 5, lettere  a) e b),
della legge 31 luglio 1997, n. 249;
  Ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza
coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano;
  Ritenuto  che  ogni impianto  ricompreso  nel  piano debba  servire
un'area  contenuta  nell'ambito  di  una  sola  regione  o  provincia
autonoma, salvi gli inevitabili debordamenti;
  Ritenuto di  configurare, pertanto,  una struttura  regionale delle
reti  per  la  radiodiffusione  televisiva  di  programmi  in  ambito
nazionale, assicurando  per tutte  una copertura almeno  dell'80% del
territorio  nazionale  e di  tutti  i  capoluoghi di  provincia,  con
servizio di circa il 92% della popolazione;
  Ritenuto di  localizzare tutti gli  impianti che servono  la stessa
area in unico  "sito comune", le cui dimensioni  e quote altitudinali
siano  tali  da assicurare  la  compatibilita'  interferenziale e  la
ricezione  dei segnali  emessi  dagli stessi  impianti  con una  sola
antenna  di   utente  per  ogni   gamma  di  frequenze   (VHF,  UHF),
minimizzando l'impatto ambientale e l'inquinamento elettromagnetico;
  Ritenuto che i siti considerati nel piano, individuati nel rispetto
delle procedure stabilite dall'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio
1997, n.  249, come integrato dall'art.  1, commi 2 e  3, della legge
1998, n.  122, a  salvaguardia delle  competenze e  delle prerogative
delle regioni e  delle province autonome, soddisfano  le esigenze sia
della  radiodiffusione  analogica,   sia  della  radiodiffusione  con
tecnica digitale;
  Determinati   i    parametri   radioelettrici    secondo   standard
internazionalmente stabiliti;
  Ritenuto  di  stabilire  la  qualita' di  ricezione  ad  un  valore
corrispondente al  grado 4 della  scala di qualita'  soggettiva UIT-R
(Unione Internazionale delle Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni);
  Ritenuto di non prevedere l'uso di collegamenti a rimbalzo e quindi
la protezione di questi contro le interferenze;
  Verificata   la   configurabilita'   di  apposite   reti   per   la
radiodiffusione  del  segnale televisivo  di  emittenti  estere e  di
emittenti  locali  che  trasmettono   nelle  lingue  delle  minoranze
linguistiche riconosciute;
  Udita la  relazione del commissario  ing. Mario Lari  sui risultati
dell'istruttoria, ai  sensi dell'art. 32 del  regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
  1. E' approvato il piano  nazionale di assegnazione delle frequenze
per  la   radiodiffusione  televisiva,  costituito  da   un  tabulato
suddiviso  in ventuno  parti, ciascuna  delle quali  riferita ad  una
regione  o   provincia  autonoma,  che  costituisce   singolo  bacino
d'utenza,  recante indicazione  delle varie  postazioni di  emissione
(anche denominati siti comuni) con specificazione per ognuna di: nome
della postazione, provincia ove e' ubicata la postazione, longitudine
e latitudine,  quota, polarizzazione dell'antenna  trasmittente, tipo
di offset da impiegare negli  impianti e relativo valore, altezza del
sistema radiante, area interessata dal servizio, canali utilizzabili,
potenza equivalente  irradiata in dBk nel  piano orizzontale, massima
potenza equivalente irradiata in dBk, angolo di abbassamento in gradi
rispetto al  piano orizzontale del lobo  di irradiazione. Costituisce
parte integrante del piano la  relazione illustrativa con le relative
quattro  tabelle allegate,  concernenti la  copertura del  territorio
delle regioni e province autonome ed i siti previsti.
  2.   La  qualita'   di  ricezione   e'  stabilita   ad  un   valore
corrispondente  al  grado  4,  riferito ai  livelli  della  scala  di
qualita'    soggettiva    UIT-R    (Unione    Internazionale    delle
Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni).
  3. Tenuto conto  del numero dei canali pianificati  (45 della gamma
UHF  e 6  della  gamma  VHF, in  ragione  di  quanto precisato  nelle
premesse e nei successivi punti 4  e 5) e dell'utilizzo di tre canali
per  ciascuna rete,  il numero  delle reti  a copertura  nazionale e'
determinato in  diciassette, di  cui sei, pari  al 35,3%  del totale,
vengono riservate  alle esigenze della radiodiffusione  televisiva in
ambito locale, a norma dell'art. 2,  comma 6, lettera e), e dell'art.
3,  comma 5,  della  legge 31  luglio  1997, n.  249,  e undici  sono
assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.
  4.  Sono  riservati  al  servizio  di  radiodiffusione  in  tecnica
digitale cinque  canali, di cui uno,  cioe' il canale 12  della banda
III  della   gamma  VHF  (H2  della   canalizzazione  italiana),  per
radiodiffusione digitale  sonora (DAB-T),  e quattro, cioe'  i canali
66, 67 e 68 della banda V della  gamma UHF ed il canale 9 della banda
III della gamma VHF, per radiodiffusione digitale televisiva (DVB-T).
  5.  I  due canali  della  banda  I della  gamma  VHF  (A e  B),  in
considerazione  delle specifiche  caratteristiche  di propagazione  e
della necessita' di  antenne di utente diverse da quelle  di tutte le
altre  bande di  frequenze  utilizzate e  quindi  del loro  difficile
impiego, sono assegnati  agli operatori che attualmente  ne fanno uso
ed in particolare al servizio pubblico sino all'introduzione completa
della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale.
  6.  Ulteriori   risorse  saranno  assegnate   alla  radiodiffusione
televisiva  in ambito  locale ai  sensi del  gia' richiamato  art. 2,
comma 6, lettera e), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  7. Le  modalita' per  l'attuazione del  piano saranno  definite nel
regolamento da emanare ai sensi dell'art.  1, comma 6, lettera c), n.
5, e dell'art. 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  8.  Copia del  piano e'  depositata a  libera visione  del pubblico
presso la sede dell'Autorita' in Napoli, centro direzionale Isola B5,
e presso  l'ufficio di rappresentanza  di Roma, via dei  Crociferi n.
19.
  9.  La presente  delibera  e' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
   Roma, 30 ottobre 1998
                                                 Il presidente: Cheli