COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA

ORDINANZA 28 ottobre 1998 

  Schema n. 37 - Santu  Miali - A2/Impianto di potabilizzazione. Ente
attuatore: Ente sardo  acquedotti e fognature. Deroga  per ridurre la
documentazione da presentare in sede di gara d'appalto. (Ordinanza n.
108).
(GU n.265 del 12-11-1998)

                     IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
  Viste le  ordinanze del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri n.
2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 23
dicembre 1997, con il quale e'  stato, per ultimo, prorogato lo stato
di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1998;
  Vista  la nota  inoltrata  dall'Ente sardo  acquedotti e  fognature
prot. n.  6350 del 2 ottobre  1998 con la quale  viene richiesta, con
riferimento all'intervento "Schema n. 37  - Santu Miali - A2/Impianto
di potabilizzazione", l'estensione delle  deroghe di cui alle lettere
B),  C) e  D)  dell'ordinanza  n. 48  dell'11  luglio 1996,  relativa
all'appalto del primo lotto  A1/Condotte dell'intervento stesso, allo
scopo di evitare modalita' differenti di partecipazione alle gare dei
due lotti in argomento;
  Atteso che  autorizzazioni di cui  alle lettere  B), C) e  D) della
citata ordinanza n. 48 dell'11 luglio 1996 riguardano:
  1) autorizzazione a derogare, allo scopo di garantire il buon esito
della gara, alla norma di cui all'art. 13, comma secondo, della legge
regionale 27 aprile  1984, n. 13, come modificata  dall'art. 1, comma
1, della legge regionale n. 29  dell'8 luglio 1993, per consentire la
partecipazione alle  gare d'appalto  dei lavori  di cui  sopra, anche
alle imprese iscritte all'Albo nazionale costruttori;
  2) autorizzazione a richiedere, in  deroga alle disposizioni di cui
all'art. 17 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, e all'art. 3
della legge  10 febbraio  1962, n. 57  (richiamata dall'art.  9 della
legge n.  109/1994), la presentazione dei  certificati del casellario
giudiziario e della cancelleria  del tribunale al solo aggiudicatario
prima della stipulazione del contratto;
  3) autorizzazione a richiedere, nel  caso di indicazione di un solo
subappaltatore, al  solo aggiudicatario prima della  stipulazione del
contratto,  il   deposito  dellacertificazione  attestante,   per  il
medesimo subappaltatore,  il possesso  dei requisiti, in  deroga alle
disposizioni di  cui all'art. 18, comma  3, punto 1), della  legge 19
marzo 1990, n.  55, come modificato dalla legge 11  febbraio 1994, n.
109;
  Atteso  che   i  lavori   sopraindicati  sono   stati  riconosciuti
complementari  alle opere  commissariali previste  dal "Programma  di
opere commissariali ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica
in Sardegna - Primo e  Secondo stralcio operativo", e sono ricompresi
nell'allegato  n.   4  del  "Programma  di   opere  commissariali  ed
interventi per fronteggiare l'emergenza  idrica in Sardegna - Secondo
stralcio operativo",  reso esecutivo dal Commissario  governativo con
ordinanza 20 maggio 1996, n. 42;
  Considerato, con riferimento alla richiesta di cui al punto 1):
  che la norma, con riguardo alla  quale si chiede la deroga, prevede
obbligatoriamente  l'iscrizione  all'Albo regionale  appaltatori  per
chiunque  esegua  direttamente  o  in subappalto  lavori  di  importo
inferiore alla soglia comunitaria, quando  i lavori sono eseguiti con
finanziamenti concessi dall'Amministrazione regionale;
  che  l'esclusione dalla  partecipazione alla  gara d'appalto  delle
imprese iscritte all'Albo nazionale  costruttori puo' dare origine ad
un contenzioso specifico da cui potrebbero determinarsi gravi ritardi
nell'avvio dell'opera stessa;
  che tale  rischio puo'  essere evitato  disponendo, in  deroga alla
norma  in parola,  che  alla gara  per l'appalto  dei  lavori di  che
trattasi,  vengano   ammesse  anche  le  imprese   iscritte  all'Albo
nazionale costruttori;
  Considerato  che le  autorizzazioni ai  punti  2) e  3) si  rendono
necessarie per limitare il numero di documenti, da presentare in sede
di offerta,  a quelli  ritenuti essenziali al  fine di  accelerare al
massimo la procedura di gara;
  Ritenuto per  i motivi predetti,  di dover accogliere  le richieste
come sopra specificate ai punti 1), 2) e 3);
                               Ordina:
  L'Ente sardo acquedotti e fognature e' autorizzato a procedere, con
le indicazioni specificate in premessa, punti  1), 2) e 3), in deroga
alle disposizioni  di legge  ivi citate,  all'appalto dell'intervento
"Schema n. 37 - Santu Miali - A2/Impianto di potabilizzazione".
  La  presente   ordinaza  e'   immediatamente  esecutiva,   e  sara'
pubblicata nel  bollettino ufficiale  della regione e  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
   Cagliari, 28 ottobre 1998
                                  Il commissario governativo: Palomba