DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1998
Differimento dell'applicazione delle misure di salvaguardia, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1998 recante: "Istituzione dell'Ente parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu".(GU n.265 del 12-11-1998)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed in particolare l'art. 6; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, recante istituzione dell'Ente parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu; Considerato che e' prossima la data di entrata in vigore delle misure di salvaguardia previste dall'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, in quanto l'art. 1, comma 6, del citato decreto dispone che le misure di salvaguardia si applicano a decorrere dall'istituzione dell'organismo di gestione e, comunque, dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo; Considerato che ad oggi non e' ancora stato possibile procedere all'istituzione, con le modalita' previste dall'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'organismo di gestione del parco nazionale; Considerato, altresi', che l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998 dispone che fino alla costituzione dell'organo di gestione dell'Ente parco, le autorizzazioni e le eventuali deroghe alle misure di salvaguardia vengano rilasciate dalla provincia di Nuoro; Rilevato che ad oggi non risultano ancora attivate da parte della provincia di Nuoro iniziative tali da porre gli uffici in condizione di far fronte adeguatamente all'esercizio delle funzioni suindicate; Rilevato, altresi', che, nei tempi ravvicinati imposti dalla citata scadenza, non appare possibile organizzare in forme alternative, adeguatamente supportate dalla conoscenza delle zone interessate e dalla capacita' di collocare le valutazioni in un contesto territoriale complessivo, l'esercizio interinale del potere autorizzatorio e delle relative deroghe; Ritenuto che l'esercizio di dette funzioni non supportato dalla necessaria dotazione di risorse organizzative, tecnicoscientifiche e finanziarie, potrebbe comportare il rischio di danni gravi ai valori ambientali che con l'istituzione dell'area naturale protetta si intendono salvaguardare; Vista l'intesa tra il Ministro dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna intercorsa in data 6 novembre 1998, in ordine all'opportunita' di disporre un differimento del termine previsto dall'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, volto esclusivamente a consentire che la gestione delle misure di salvaguardia sia esercitata dall'organo di gestione del parco nazionale, e quindi a stabilire un termine congruo per la definizione dei necessari adempimenti, non ulteriormente procrastinabile; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 1998; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente; Decreta: Art. 1. Le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, recante istituzione dell'Ente parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu, si applicano a decorrere dall'istituzione dell'organismo di gestione del parco nazionale e, comunque, dal 1 luglio 1999. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 10 novembre 1998 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro dell'ambiente Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1998 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 253