COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IN MATERIA DI RIFIUTI SOLIDO-URBANI NELLA REGIONE PUGLIA

COMUNICATO

Attivazione  ed esercizio  provvisorio dell'impianto  di compostaggio
  di  Molfetta e  della  raccolta selezionata  di frazioni  organiche
  contenute nei rifiuti urbani dei comuni della provincia di Bari.
(GU n.266 del 13-11-1998)

  Con ordinanza n. 18 del 15  ottobre 1998 il commissario delegato ha
disposto quanto segue:
  1. E' disposto l'esercizio provvisorio per mesi sei di una linea di
trattamento  dell'impianto pubblico  di compostaggio  di Molfetta,  a
partire  dall'effettiva   data  di  entrata  in   esercizio,  per  il
trattamento della  frazione organica  dei rifiuti  urbani proveniente
esclusivamente dalla raccolta  selezionata attivata presso specifiche
utenze   (mercati  ortofrutticoli,   servizi   cucina  delle   grandi
comunita', manutenzione del verde, etc.), con espressa esclusione del
trattamento  dei rifiuti  provenienti  dallo  spazzamento stradale  e
dalla selezione meccanica del rifiuto  urbano tal quale, nonche', per
la potenzialita' residua della  linea da 85 ton./giorno dell'impianto
medesimo, per il trattamento degli  altri rifiuti compostabili per la
produzione di  compost, cosi  come disciplinato dal  decreto Ministro
dell'ambiente 5 febbraio  1998, allegato 1, suballegato  1, punto 16,
del supplemento  ordinario n. 72 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998.
  2. Al  sindaco del comune  di Molfetta di adottare,  entro quindici
giorni dalla data  di notifica del presente  provvedimento, ogni atto
utile ad assicurare l'attivazione dei servizi di raccolta selezionata
della frazione organica dei rifiuti  urbani prodotti presso i mercati
ortofrutticoli,  presso i  servizi  cucina delle  grandi comunita'  e
della  frazione organica  proveniente  dalla  manutenzione del  verde
pubblico,  con un  obiettivo minimo  di raccolta  selezionata di  4,0
ton./giorno, nonche' l'apertura, attivazione  ed entrata in esercizio
dell'impianto di  compostaggio, realizzato  in cd. Torre  di Pettine,
per   espletare  le   prove  di   funzionalita'  e   messa  a   punto
dell'impianto,  che  dovranno  comunque  essere  completate  entro  i
successivi trenta giorni.
  A partire  da tale  ultimo termine,  l'impianto di  compostaggio di
Molfetta dovra' essere posto a servizio dei comuni della provincia di
Bari costituenti  i bacini di utenza  BA1 e BA2, per  il conferimento
della frazione  organica dei rifiuti urbani  cittadini provenienti da
raccolta selezionata  e di  altri materiali  compostabili individuati
tra quelli indicati dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio
1998, allegato 1, suballegato 1, punto 16.
  Nei sei mesi  di esercizio provvisorio dovra'  essere assicurata la
realizzazione   degli  adeguamenti   e  miglioramenti   impiantistici
definiti   nel  relativo   progetto  approvato   dall'amministrazione
provinciale  di Bari,  nonche'  il completamento  delle procedure  di
collaudo;
  3. Ai sindaci dei comuni  di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di
Puglia,  Corato, Ruvo  di  Puglia, Terlizzi  e  Trani, ricadenti  nel
bacino di utenza BA1, di disporre l'attivazione, entro quarantacinque
giorni a partire  dalla data di notifica  del presente provvedimento,
dei  servizi  di raccolta  selezionata  della  frazione organica  dei
rifiuti  urbani prodotti  presso i  mercati ortofrutticoli,  presso i
servizi  cucina  delle grandi  comunita'  e  della frazione  organica
proveniente dalla manutenzione del verde  pubblico e di conferire gli
stessi rifiuti,  con espressa esclusione del  trattamento dei rifiuti
provenienti dallo  spazzamento stradale  e dalla  selezione meccanica
del  rifiuto   tal  quale,  all'impianto  pubblico   di  compostaggio
realizzato  a  Molfetta in  cd.  Torre  di  Pettine, con  i  seguenti
obiettivi minimi di raccolta selezionata di frazione organica:
  comune di Andria 5,6 ton./giorno di frazione organica selezionata;
  comune   di  Barletta   5,5   ton./giorno   di  frazione   organica
selezionata;
  comune   di  Bisceglie   3,0  ton./giorno   di  frazione   organica
selezionata;
  comune di  Canosa di  Puglia 1,9  ton./giorno di  frazione organica
selezionata;
  comune di Corato 2,7 ton./giorno di frazione organica selezionata;
  comune  di Ruvo  di  Puglia 1,5  ton./giorno  di frazione  organica
selezionata;
  comune   di  Terlizzi   1,6   ton./giorno   di  frazione   organica
selezionata;
  comune di Trani 3,2 ton./giorno di frazione organica selezionata.
  4. Ai  sindaci dei comuni  di Bari, Bitonto,  Bitritto, Giovinazzo,
Modugno,   costituenti  il   bacino  di   utenza  BA2,   di  disporre
l'attivazione, entro  quarantacinque giorni  a partire dalla  data di
notifica  del   presente  provvedimento,  dei  servizi   di  raccolta
selezionata  della  frazione  organica dei  rifiuti  urbani  prodotti
presso i mercati ortofrutticoli, presso i servizi cucina delle grandi
comunita' e  della frazione  organica proveniente  dalla manutenzione
del verde pubblico e di conferire, in fase di prima applicazione, gli
stessi rifiuti,  con espressa esclusione del  trattamento dei rifiuti
provenienti dallo  spazzamento stradale  e dalla  selezione meccanica
del  rifiuto   tal  quale,  all'impianto  pubblico   di  compostaggio
realizzato  a  Molfetta in  cd.  Torre  di  Pettine, con  i  seguenti
obiettivi minimi di raccolta selezionata di frazione organica:
  comune di Bari 20,1 ton./giorno di frazione organica selezionata;
  comune di Bitonto 3,4 ton./giorno di frazione organica selezionata;
  comune   di  Bitritto   0,6   ton./giorno   di  frazione   organica
selezionata;
  comune  di   Giovinazzo  1,3   ton./giorno  di   frazione  organica
selezionata;
  comune di Modugno 2,2 ton./giorno di frazione organica selezionata.
  5. Ai sindaci dei comuni costituenti  i bacini di utenza BA1 e BA2,
di  fornire all'amministrazione  provinciale  di  Bari, alla  regione
Puglia  e  al  commissario  delegato  per  l'emergenza  rifiuti,  con
periodicita'  quindicinale,  specifica attestazione  della  quantita'
della  frazione organica  di rifiuti  urbani proveniente  da raccolta
selezionata, conferita all'impianto di compostaggio di Molfetta.
  6.  Al  sindaco  del  comune di  Molfetta,  sede  dell'impianto  di
compostaggio,  di fornire  all'amministrazione  provinciale di  Bari,
alla  regione  Puglia  e  al  commissario  delegato  per  l'emergenza
rifiuti,  con  periodicita'   quindicinale  a  partire  dall'avvenuta
entrata   in   esercizio   dell'impianto  in   questione,   specifica
attestazione della  quantita' della frazione organica  proveniente da
raccolta selezionata  di rifiuti  urbani conferita  all'impianto (con
relativa  indicazione  di  provenienza), nonche'  della  quantita'  e
qualita' di  rifiuti compostabili  diversi conferita  all'impianto di
compostaggio (con relativa indicazione di provenienza).
  7. Al  sindaco del comune di  Molfetta di definire e  proporre, per
l'approvazione, al commissario delegato,  il calcolo della tariffa di
conferimento dei rifiuti nell'impianto  di compostaggio, basata sulla
presentazione   del   quadro  economico   dettagliato   dell'impianto
medesimo,    con   indicazione    separata    dei   costi    relativi
all'ammortamento  e dei  costi relativi  alla gestione  dello stesso,
nonche' del relativo utile di impresa  in caso di affidamento a terzi
della  relativa gestione,  nel rispetto  dei criteri  di tariffazione
stabiliti all'art. 10  della legge regionale n. 17/1993  e all'art. 4
della legge regionale n. 13/1996.
  8.  Al  presidente  dell'amministrazione  provinciale  di  Bari  di
disporre il  controllo dell'osservanza del presente  provvedimento da
parte dei  comuni interessati, il controllo  gestionale e qualitativo
su  campioni  significativi  del compost  prodotto  nell'impianto  di
Molfetta, oltreche' di assicurare la massima collaborazione ai comuni
per  il  corretto  e  tempestivo svolgimento  degli  adempimenti  che
rivengono agli stessi dalla presente ordinanza.
  I  controlli dovranno  essere  effettuati anche  in relazione  alla
verifica  di conformita'  con  le vigenti  norme igienicosanitarie  e
comunque dovranno essere riferiti a  periodi non superiori a quindici
giorni.
  9. A  partire dal  1 dicembre 1998,  ciascun comune  deve garantire
l'attivazione e  l'operativita' dei  servizi di  raccolta selezionata
della  frazione organica  dei rifiuti  urbani, cosi  come individuata
qualitativamente e quantitativamente dalla  presente ordinanza, ed il
conferimento   della  frazione   organica  stessa   nell'impianto  di
compostaggio di Molfetta.
  La verifica del raggiungimento dei suddetti obiettivi qualitativi e
quantitativi e'  effettuata su  base semestrale  ed al  compimento di
ciascun semestre a partire dal 1 gennaio 1999.
  Relativamente a ciascun semestre considerato,  e' posta a carico di
ciascun comune inadempiente una  sanzione amministrativa da un minimo
di  5 ad  un massimo  di 50  milioni di  lire. All'irrogazione  della
sanzione  amministrativa   provvede  la  provincia  nel   cui  ambito
territoriale  ricade il  comune interessato.  Le risorse  finanziarie
derivanti  dall'applicazione  della sanzione  amministrativa  vengono
obbligatoriamente  destinate   dalle  province   all'esercizio  delle
funzioni di controllo in materia di gestione dei rifiuti.