Attivazione ed esercizio provvisorio dell'impianto di compostaggio di Brindisi e della raccolta selezionata di frazioni organiche contenute nei rifiuti urbani dei comuni della provincia di Brindisi.(GU n.266 del 13-11-1998)
Con ordinanza n. 19 del 15 ottobre 1998 il commissario delegato ha disposto quanto segue: 1. E' disposto l'esercizio provvisorio per mesi sei di una linea di trattamento dell'impianto pubblico di compostaggio di Brindisi, a partire dall'effettiva data di entrata in esercizio, per il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani proveniente esclusivamente dalla raccolta selezionata attivata presso specifiche utenze (mercati ortofrutticoli, servizi cucina delle grandi comunita', manutenzione del verde, etc.), con espressa esclusione del trattamento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e dalla selezione meccanica del rifiuto urbano tal quale, nonche', per la potenzialita' residua dell'impianto medesimo, per il trattamento degli altri rifiuti compostabili per la produzione di compost, cosi' come disciplinato dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1, punto 16, del supplemento ordinario n. 72 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998. 2. Al sindaco del comune di Brindisi di adottare, entro quindici giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, ogni atto utile ad assicurare l'attivazione dei servizi di raccolta selezionata della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti presso i mercati ortofrutticoli, presso i servizi cucina delle grandi comunita' e della frazione organica proveniente dalla manutenzione del verde pubblico, con un obiettivo minimo di raccolta selezionata di 5,7 ton./giorno, nonche' l'apertura, attivazione ed entrata in esercizio dell'impianto di compostaggio, realizzato in zona industriale di Brindisi, per espletare le prove di funzionalita' e messa a punto dell'impianto, che dovranno comunque essere completate entro i trenta giorni successivi. A partire da tale ultimo termine, l'impianto di compostaggio di Brindisi dovra' essere posto a servizio degli altri comuni della provincia di Brindisi costitutenti i bacini di utenza BR1 e BR2, per il conferimento della frazione organica dei rifiuti urbani cittadini provenienti da raccolta selezionata e di altri materiali compostabili individuati tra quelli indicati dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1, punto 16. Nei sei mesi di esercizio provvisorio dovra' essere assicurata la realizzazione degli adeguamenti e miglioramenti impiantistici definiti nel relativo progetto. 3. Ai sindaci dei comuni costituenti nel bacino di utenza BR1, di disporre l'attivazione, entro quarantacinque giorni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento, dei servizi di raccolta selezionata della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti presso i mercati ortofrutticoli, presso i servizi cucina delle grandi comunita' e della frazione organica proveniente dalla manutenzione del verde pubblico e di conferire gli stessi rifiuti, con espressa esclusione del trattamento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e dalla selezione meccanica del rifiuto tal quale, all'impianto pubblico di compostaggio realizzato a Brindisi in localita' zona industriale, con i seguenti obiettivi minimi di raccolta selezionata di frazione organica: comune di Carovigno 0,9 ton./giorno di frazione organica selezionata; comune di Cellino San Marco 0,4 ton./giorno di frazione organica selezionata; comune di Cisternino 0,7 ton./giorno di frazione organica selezionata; comune di Fasano 2,4 ton./giorno di frazione organica selezionata; comune di Mesagne 1,8 ton./giorno di frazione organica selezionata; comune di Ostuni 0,4 ton./giorno di frazione organica selezionata; comune di Sandonaci 0,4 ton./giorno di frazione organica selezionata; comune di S. Pietro Vernatico 0,9 ton./giorno di frazione organica selezionata; comune di S. Vito dei Normanni 1,3 ton./giorno di frazione organica selezionata; comune di Torchiarolo 0,3 ton./giorno di frazione organica selezionata; 4. Ai sindaci dei comuni costituenti nel bacino di utenza BR2, di disporre l'attivazione, entro quarantacinque giorni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento, dei servizi di raccolta selezionata della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti presso i mercati ortofrutticoli, presso i servizi cucina delle grandi comunita' e della frazione organica proveniente dalla manutenzione del verde pubblico e di conferire, in fase di prima applicazione, gli stessi rifiuti, con espressa esclusione del trattamento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e dalla selezione meccanica del rifiuto tal quale, all'impianto pubblico di compostaggio realizzato a Brindisi in localita' zona industriale, con i seguenti obiettivi minimi di raccolta selezionata di frazione organica: comune di Ceglie Messapico 1,3 ton./giorno di frazione organica selezionata; comune di Erchie 0,5 ton./giorno di frazione organica selezionata; comune di Francavilla Fontana 2,0 ton./giorno di frazione organica selezionata; comune di Latiano 1,0 ton./giorno di frazione organica selezionata; comune di Oria 0,9 ton./giorno di frazione organica selezionata; comune di S. Michele Salentino 0,4 ton./giorno di frazione organica selezionata; comune di S. Pancrazio Sal.no 0,7 ton./giorno di frazione organica selezionata; comune di Torre Santa Susanna 0,7 ton./giorno di frazione organica selezionata; comune di Villa Castelli 0,6 ton./giorno di frazione organica selezionata; 5. Ai sindaci dei comuni costituenti i bacini di utenza BR1 e BR2, di fornire all'amministrazione provinciale di Brindisi, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicita' quindicinale, specifica attestazione della quantita' della frazione organica di rifiuti urbani proveniente da raccolta selezionata, conferita all'impianto di compostaggio di Brindisi. 6. Al sindaco del comune di Brindisi, sede dell'impianto di compostaggio, di fornire all'amministrazione provinciale di Bari, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicita' quindicinale a partire dall'avvenuta entrata in esercizio dell'impianto in questione, specifica attestazione della quantita' della frazione organica proveniente da raccolta selezionata di rifiuti urbani conferita all'impianto (con relativa indicazione di provenienza), nonche' della quantita' e qualita' di rifiuti compostabili diversi conferita all'impianto di compostaggio (con relativa indicazione di provenienza). 7. Al sindaco del comune di Brindisi di definire e proporre, per l'approvazione, al commissario delegato, il calcolo della tariffa di conferimento dei rifiuti nell'impianto di compostaggio, basata sulla presentazione del quadro economico dettagliato dell'impianto medesimo, con indicazione separata dei costi relativi all'ammortamento e dei costi relativi alla gestione dello stesso, nonche' del relativo utile di impresa in caso di affidamento a terzi della relativa gestione, nel rispetto dei criteri di tariffazione stabiliti all'art. 10 della legge regionale n. 17/1993 e all'art. 4 della legge regionale n. 13/1996. 8. Al presidente dell'amministrazione provinciale di Brindisi di disporre il controllo dell'osservanza del presente provvedimento da parte dei comuni interessati, il controllo gestionale e qualitativo su campioni significativi del compost prodotto nell'impianto di Brindisi, oltreche' di assicurare la massima collaborazione ai comuni per il corretto e tempestivo svolgimento degli adempimenti che rivengono agli stessi dalla presente ordinanza. I controlli dovranno essere effettuati anche in relazione alla verifica di conformita' con le vigenti norme igienicosanitarie e comunque dovranno essere riferiti a periodi non superiori a quindici giorni. 9. A partire dal 1 dicembre 1998, ciascun comune deve garantire l'attivazione e l'operativita' dei servizi di raccolta selezionata della frazione organica dei rifiuti urbani, cosi come individuata qualitativamente e quantitativamente dalla presente ordinanza, ed il conferimento della frazione organica stessa nell'impianto di compostaggio di Brindisi. La verifica del raggiungimento dei suddetti obiettivi qualitativi e quantitativi e' effettuata su base semestrale ed al compimento di ciascun semestre a partire dal 1 gennaio 1999. Relativamente a ciascun semestre considerato, e' posta a carico di ciascun comune inadempiente una sanzione amministrativa da un minimo di 5 ad un massimo di 50 milioni di lire. All'irrogazione della sanzione amministrativa provvede la provincia nel cui ambito territoriale ricade il comune interessato. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa vengono obbligatoriamente destinate dalle province all'esercizio delle funzioni di controllo in materia di gestione dei rifiuti.