COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IN MATERIA DI RIFIUTI SOLIDO-URBANI NELLA REGIONE PUGLIA

COMUNICATO

Attivazione  ed esercizio  provvisorio dell'impianto  di compostaggio
  di  Brindisi e  della  raccolta selezionata  di frazioni  organiche
  contenute  nei  rifiuti  urbani   dei  comuni  della  provincia  di
  Brindisi.
(GU n.266 del 13-11-1998)

  Con ordinanza n. 19 del 15  ottobre 1998 il commissario delegato ha
disposto quanto segue:
  1. E' disposto l'esercizio provvisorio per mesi sei di una linea di
trattamento  dell'impianto pubblico  di compostaggio  di Brindisi,  a
partire  dall'effettiva   data  di  entrata  in   esercizio,  per  il
trattamento della  frazione organica  dei rifiuti  urbani proveniente
esclusivamente dalla raccolta  selezionata attivata presso specifiche
utenze   (mercati  ortofrutticoli,   servizi   cucina  delle   grandi
comunita', manutenzione del verde, etc.), con espressa esclusione del
trattamento  dei rifiuti  provenienti  dallo  spazzamento stradale  e
dalla selezione meccanica del rifiuto  urbano tal quale, nonche', per
la potenzialita'  residua dell'impianto medesimo, per  il trattamento
degli altri rifiuti compostabili per  la produzione di compost, cosi'
come disciplinato  dal decreto del Ministro  dell'ambiente 5 febbraio
1998, allegato 1, suballegato 1,  punto 16, del supplemento ordinario
n. 72  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana
n. 88 del 16 aprile 1998.
  2. Al  sindaco del comune  di Brindisi di adottare,  entro quindici
giorni dalla data  di notifica del presente  provvedimento, ogni atto
utile ad assicurare l'attivazione dei servizi di raccolta selezionata
della frazione organica dei rifiuti  urbani prodotti presso i mercati
ortofrutticoli,  presso i  servizi  cucina delle  grandi comunita'  e
della  frazione organica  proveniente  dalla  manutenzione del  verde
pubblico,  con un  obiettivo minimo  di raccolta  selezionata di  5,7
ton./giorno, nonche' l'apertura, attivazione  ed entrata in esercizio
dell'impianto  di compostaggio,  realizzato  in  zona industriale  di
Brindisi, per  espletare le  prove di funzionalita'  e messa  a punto
dell'impianto, che dovranno comunque essere completate entro i trenta
giorni successivi.
  A partire  da tale  ultimo termine,  l'impianto di  compostaggio di
Brindisi  dovra' essere  posto a  servizio degli  altri comuni  della
provincia di Brindisi costitutenti i bacini  di utenza BR1 e BR2, per
il conferimento della frazione  organica dei rifiuti urbani cittadini
provenienti da raccolta selezionata e di altri materiali compostabili
individuati   tra   quelli   indicati  dal   decreto   del   Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1, punto 16.
  Nei sei mesi  di esercizio provvisorio dovra'  essere assicurata la
realizzazione   degli  adeguamenti   e  miglioramenti   impiantistici
definiti nel relativo progetto.
  3. Ai sindaci  dei comuni costituenti nel bacino di  utenza BR1, di
disporre l'attivazione,  entro quarantacinque giorni a  partire dalla
data di notifica del presente  provvedimento, dei servizi di raccolta
selezionata  della  frazione  organica dei  rifiuti  urbani  prodotti
presso i mercati ortofrutticoli, presso i servizi cucina delle grandi
comunita' e  della frazione  organica proveniente  dalla manutenzione
del verde  pubblico e di  conferire gli stessi rifiuti,  con espressa
esclusione del trattamento dei  rifiuti provenienti dallo spazzamento
stradale  e   dalla  selezione  meccanica  del   rifiuto  tal  quale,
all'impianto  pubblico  di  compostaggio  realizzato  a  Brindisi  in
localita'  zona  industriale,  con  i seguenti  obiettivi  minimi  di
raccolta selezionata di frazione organica:
  comune   di  Carovigno   0,9  ton./giorno   di  frazione   organica
selezionata;
  comune di  Cellino San Marco  0,4 ton./giorno di  frazione organica
selezionata;
  comune  di   Cisternino  0,7   ton./giorno  di   frazione  organica
selezionata;
  comune di Fasano 2,4 ton./giorno di frazione organica selezionata;
  comune di Mesagne 1,8 ton./giorno di frazione organica selezionata;
  comune di Ostuni 0,4 ton./giorno di frazione organica selezionata;
  comune   di  Sandonaci   0,4  ton./giorno   di  frazione   organica
selezionata;
  comune di S. Pietro Vernatico  0,9 ton./giorno di frazione organica
selezionata;
  comune di S. Vito dei Normanni 1,3 ton./giorno di frazione organica
selezionata;
  comune  di   Torchiarolo  0,3  ton./giorno  di   frazione  organica
selezionata;
  4. Ai sindaci  dei comuni costituenti nel bacino di  utenza BR2, di
disporre l'attivazione,  entro quarantacinque giorni a  partire dalla
data di notifica del presente  provvedimento, dei servizi di raccolta
selezionata  della  frazione  organica dei  rifiuti  urbani  prodotti
presso i mercati ortofrutticoli, presso i servizi cucina delle grandi
comunita' e  della frazione  organica proveniente  dalla manutenzione
del verde pubblico e di conferire, in fase di prima applicazione, gli
stessi rifiuti,  con espressa esclusione del  trattamento dei rifiuti
provenienti dallo  spazzamento stradale  e dalla  selezione meccanica
del  rifiuto   tal  quale,  all'impianto  pubblico   di  compostaggio
realizzato a Brindisi  in localita' zona industriale,  con i seguenti
obiettivi minimi di raccolta selezionata di frazione organica:
  comune  di Ceglie  Messapico 1,3  ton./giorno di  frazione organica
selezionata;
  comune di Erchie 0,5 ton./giorno di frazione organica selezionata;
  comune di Francavilla Fontana  2,0 ton./giorno di frazione organica
selezionata;
  comune di Latiano 1,0 ton./giorno di frazione organica selezionata;
  comune di Oria 0,9 ton./giorno di frazione organica selezionata;
  comune di S. Michele Salentino 0,4 ton./giorno di frazione organica
selezionata;
  comune di S. Pancrazio Sal.no  0,7 ton./giorno di frazione organica
selezionata;
  comune di Torre Santa Susanna  0,7 ton./giorno di frazione organica
selezionata;
  comune  di  Villa Castelli  0,6  ton./giorno  di frazione  organica
selezionata;
  5. Ai sindaci dei comuni costituenti  i bacini di utenza BR1 e BR2,
di fornire all'amministrazione provinciale  di Brindisi, alla regione
Puglia  e  al  commissario  delegato  per  l'emergenza  rifiuti,  con
periodicita'  quindicinale,  specifica attestazione  della  quantita'
della  frazione organica  di rifiuti  urbani proveniente  da raccolta
selezionata, conferita all'impianto di compostaggio di Brindisi.
  6.  Al  sindaco  del  comune di  Brindisi,  sede  dell'impianto  di
compostaggio,  di fornire  all'amministrazione  provinciale di  Bari,
alla  regione  Puglia  e  al  commissario  delegato  per  l'emergenza
rifiuti,  con  periodicita'   quindicinale  a  partire  dall'avvenuta
entrata   in   esercizio   dell'impianto  in   questione,   specifica
attestazione della  quantita' della frazione organica  proveniente da
raccolta selezionata  di rifiuti  urbani conferita  all'impianto (con
relativa  indicazione  di  provenienza), nonche'  della  quantita'  e
qualita' di  rifiuti compostabili  diversi conferita  all'impianto di
compostaggio (con relativa indicazione di provenienza).
  7. Al  sindaco del comune di  Brindisi di definire e  proporre, per
l'approvazione, al commissario delegato,  il calcolo della tariffa di
conferimento dei rifiuti nell'impianto  di compostaggio, basata sulla
presentazione   del   quadro  economico   dettagliato   dell'impianto
medesimo,    con   indicazione    separata    dei   costi    relativi
all'ammortamento  e dei  costi relativi  alla gestione  dello stesso,
nonche' del relativo utile di impresa  in caso di affidamento a terzi
della  relativa gestione,  nel rispetto  dei criteri  di tariffazione
stabiliti all'art. 10  della legge regionale n. 17/1993  e all'art. 4
della legge regionale n. 13/1996.
  8. Al  presidente dell'amministrazione  provinciale di  Brindisi di
disporre il  controllo dell'osservanza del presente  provvedimento da
parte dei  comuni interessati, il controllo  gestionale e qualitativo
su  campioni  significativi  del compost  prodotto  nell'impianto  di
Brindisi, oltreche' di assicurare la massima collaborazione ai comuni
per  il  corretto  e  tempestivo svolgimento  degli  adempimenti  che
rivengono agli stessi dalla presente ordinanza.
  I  controlli dovranno  essere  effettuati anche  in relazione  alla
verifica  di conformita'  con  le vigenti  norme igienicosanitarie  e
comunque dovranno essere riferiti a  periodi non superiori a quindici
giorni.
  9. A  partire dal  1 dicembre 1998,  ciascun comune  deve garantire
l'attivazione e  l'operativita' dei  servizi di  raccolta selezionata
della  frazione organica  dei rifiuti  urbani, cosi  come individuata
qualitativamente e quantitativamente dalla  presente ordinanza, ed il
conferimento   della  frazione   organica  stessa   nell'impianto  di
compostaggio di Brindisi.
  La verifica del raggiungimento dei suddetti obiettivi qualitativi e
quantitativi e'  effettuata su  base semestrale  ed al  compimento di
ciascun semestre a partire dal 1 gennaio 1999.
  Relativamente a ciascun semestre considerato,  e' posta a carico di
ciascun comune inadempiente una  sanzione amministrativa da un minimo
di  5 ad  un massimo  di 50  milioni di  lire. All'irrogazione  della
sanzione  amministrativa   provvede  la  provincia  nel   cui  ambito
territoriale  ricade il  comune interessato.  Le risorse  finanziarie
derivanti  dall'applicazione  della sanzione  amministrativa  vengono
obbligatoriamente  destinate   dalle  province   all'esercizio  delle
funzioni di controllo in materia di gestione dei rifiuti.