UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 19 ottobre 1998 

Modificazione allo statuto dell'Universita'.
(GU n.270 del 18-11-1998)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  cattolica  del  Sacro  Cuore,
approvato con  regio decreto  20 aprile 1939,  n. 1163,  e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la  delibera  del  consiglio della  facolta'  di  lettere  e
filosofia del  15 marzo  1995, intesa  ad ottenere  l'ampliamento del
numero   massimo  degli   studenti   iscrivibili   nella  scuola   di
specializzazione in storia dell'arte da n. 20 a n. 30;
  Vista la proposta del senato accademico del 27 aprile 1995;
  Vista la  delibera del consiglio  di amministrazione del  27 luglio
1995;
  Vista la comunicazione rettorale del 27 luglio 1995, prot. n. 8283,
con  la quale  era stata  inoltrata al  Ministero dell'universita'  e
della ricerca  scientifica e  tecnologica la  documentazione relativa
alla modifica statutaria in argomento;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17,
comma 95;
  Vista la nota  di indirizzo del Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica  e tecnologica di  prot. n. 1/1998 del  16 giugno
1998 recante "legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica";
  Vista la proposta del senato accademico del 1 ottobre 1998;
  Vista la  delibera del consiglio  di amministrazione del  5 ottobre
1998;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  di statuto  proposta, ai  sensi del  comma quarto,  seconda
parte,  dell'art.  17 del  testo  unico  delle leggi  sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Considerato   che  nelle   more  dell'emanazione   del  regolamento
didattico  di   Ateneo  le  modifiche  di   statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Nella  parte  VI "Delle  scuole  e  dei corsi  postuniversitari  di
perfezionamento  e  di  specializzazione",  titolo  VI  "Facolta'  di
lettere  e filosofia"  dello statuto  dell'Universita' cattolica  del
Sacro Cuore - approvato con regio  decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e
successive  modifiche ed  integrazioni -,  al numero  "6 -  Scuola di
specializzazione  in storia  dell'arte" l'art.  380 viene  abrogato e
sostituito dal seguente:
                              "Art. 380.
  Il  corso degli  studi  ha la  durata  di tre  anni.  In base  alle
strutture e  alle attrezzature disponibili  la scuola e' in  grado di
accettare il  numero massimo  di iscritti  determinato in  trenta per
ciascun  anno di  corso e  complessivamente di  novanta iscritti  per
l'intero corso di studi.".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 19 ottobre 1998
                                                p. Il rettore: Faliva