Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.270 del 18-11-1998)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la delibera del consiglio della facolta' di lettere e filosofia del 15 marzo 1995, intesa ad ottenere l'ampliamento del numero massimo degli studenti iscrivibili nella scuola di specializzazione in storia dell'arte da n. 20 a n. 30; Vista la proposta del senato accademico del 27 aprile 1995; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27 luglio 1995; Vista la comunicazione rettorale del 27 luglio 1995, prot. n. 8283, con la quale era stata inoltrata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica la documentazione relativa alla modifica statutaria in argomento; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, comma 95; Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di prot. n. 1/1998 del 16 giugno 1998 recante "legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica"; Vista la proposta del senato accademico del 1 ottobre 1998; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 5 ottobre 1998; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Decreta: Articolo unico Nella parte VI "Delle scuole e dei corsi postuniversitari di perfezionamento e di specializzazione", titolo VI "Facolta' di lettere e filosofia" dello statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore - approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni -, al numero "6 - Scuola di specializzazione in storia dell'arte" l'art. 380 viene abrogato e sostituito dal seguente: "Art. 380. Il corso degli studi ha la durata di tre anni. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso e complessivamente di novanta iscritti per l'intero corso di studi.". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 19 ottobre 1998 p. Il rettore: Faliva