DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 1998 

  Ripartizione  ai  sensi dell'art.  45  del  decreto legislativo  25
luglio 1998, n. 286, dell'80%  dello stanziamento del Fondo nazionale
per le politiche migratorie.
(GU n.271 del 19-11-1998)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
18 maggio  1996, con il  quale e'  stato conferito al  Ministro Livia
Turco l'incarico di Ministro per la solidarieta' sociale;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
31  maggio 1996  concernente delega  di funzioni  al Ministro  per la
solidarieta' sociale;
  Visto  l'art. 45  del decreto  legislativo 25  luglio 1998,  n. 286
"Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla condizione  dello  straniero"  che
istituisce il Fondo nazionale per le politiche migratorie;
  Visto  il decreto  del Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della
programmazione  economica   in  data  18  maggio   1998,  n.  135974,
registrato alla Corte dei conti in data 3 agosto 1998, registro n. 4,
foglio  n. 149,  con  il quale  e' stata  disposta  la variazione  in
aumento per l'importo di L.  70.500.000.000, in termini di competenza
e  cassa,  sul  capitolo  2964  "Fondo  nazionale  per  le  politiche
migratorie" iscritto  nello stato di previsione  della Presidenza del
Consiglio  dei Ministri  - tabella  2  - 12  Famiglia e  solidarieta'
sociale - U.P.B.12.1.2.8 per l'anno finanziario 1998;
  Considerata l'urgenza  per l'anno 1998, nelle  more dell'emanazione
del  regolamento di  attuazione  di  cui all'art.  45,  comma 1,  del
decreto  legislativo 25  luglio  1998,  n. 286,  di  procedere a  una
anticipazione della ripartizione del Fondo nazionale per le politiche
migratorie,  riservando  di  procedere alla  definitiva  ripartizione
secondo le disposizioni del citato regolamento;
  Ritenuto   di  stabilire   nell'80%   la   misura  della   suddetta
anticipazione;
  Considerato  che nella  ripartizione tra  le regioni  si e'  tenuto
conto dei seguenti parametri:
   presenza degli immigrati sul territorio (peso 60%),
   rapporto tra immigrati e popolazione locale (peso 10%),
  condizione  socioeconomica delle  aree di  riferimento -  indice di
disoccupazione - (peso 30%);
  Vista la nota dell'ISTAT n. SP/1146.98 del 16 settembre 1998 con la
quale  sono stati  comunicati  i  dati -  a  livello  regionale e  di
province  autonome  -  relativi  alla  popolazione  residente  al  31
dicembre 1997 e le medie per l'anno 1997 del tasso di disoccupazione;
  Vista  la   nota  del  Ministero   dell'interno  n.  50   /7/3/2  /
Sett.Rel.Int.li  del  16  settembre  1998 con  la  quale  sono  stati
comunicati i dati  relativi agli immigrati soggiornanti  in Italia al
31 dicembre 1997 suddivisi per regioni e province autonome;
  Sentita nella seduta congiunta del  24 settembre 1998 la conferenza
Statocitta'   e  autonomie   locali  unificata   con  la   conferenza
Statoregioni;
                              Decreta:
  Nelle more dell'emanazione del  regolamento di attuazione del testo
unico  di  cui  in  premessa,  l'80%  dello  stanziamento  del  Fondo
nazionale per le politiche  migratorie viene ripartito nella seguente
misura:
  la  somma  di   lire  2.400  milioni  e'   destinata  al  Ministero
dell'interno per le esigenze previste dall'art. 20 del testo unico;
  la  somma di  lire 240  milioni  e' destinata  alla Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento  per gli affari sociali, per le
necessita' della  commissione per le politiche  di integrazione, art.
46 del testo unico;
  la  somma  di   lire  4.000  milioni  e'   destinata  al  Ministero
dell'interno per  gli interventi attivati da  quell'amministrazione a
favore  delle regioni  che devono  far  fronte ad  esigenze di  prima
accoglienza a causa di rilevanti flussi di stranieri immigrati;
  la somma  di lire  4.640 milioni e'  destinata alla  Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento  per gli affari sociali per gli
interventi  attivati  da  quel  Dipartimento, comprese  le  spese  di
funzionamento della consulta per i problemi degli stranieri immigrati
e delle loro famiglie, art. 42, comma 4, del suddetto testo unico;
  la  somma  di lire  45.120  milioni  e' destinata  agli  interventi
attivati dalle regioni e dalle  province autonome di Trento e Bolzano
nella seguente misura:
   Piemonte L. 2.778.099.000;
   Valle d'Aosta L. 76.950.000;
   Lombardia L. 8.308.514.000;
   Provincia autonoma di Trento L. 298.883.000;
   Provincia autonoma di Bolzano L. 301.415.000;
   Veneto L. 3.086.768.000;
   Friuli-Venezia Giulia L. 1.267.499.000;
   Liguria L. 1.123.343.000;
   Emilia-Romagna L. 3.028.073.000;
   Toscana L. 2.755.937.000;
   Umbria L. 792.049.000;
   Marche L. 842.364.000;
   Lazio L. 10.014.619.000;
   Abruzzo L. 596.698.000;
   Molise L. 66.564.000;
   Campania L. 3.680.634.000;
   Puglia L. 1.510.682.000;
   Basilicata L. 129.275.000;
   Calabria L. 824.893.000;
   Sicilia L. 3.094.017.000;
   Sardegna L. 542.722.000.
  La  definitiva ripartizione  del Fondo  nazionale per  le politiche
migratorie  sara'   completata  successivamente   all'emanazione  del
regolamento di  attuazione di cui  all'art. 45, comma 1,  del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione.
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 28 settembre 1998
                         p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                             Turco
Il Ministro dell'interno
     Napolitano
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 67