Art. 4, comma 6, e art. 6, comma 2, dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371.(GU n.274 del 23-11-1998)
Vigente al: 23-11-1998
Agli assessori alla sanita' delle regioni e province autonome e, per copia: Ai commissari di Governo presso le regioni e province autonome Alla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani Alla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri Alla Federfarma Alla Assofarm Alla Farmindustria Sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 1998 e' stato pubblicato il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371, che rende esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. L'accordo, che introduce significative innovazioni nel rapporto tra le farmacie ed il Servizio sanitario nazionale, contiene alcune disposizioni la cui portata normativa deve essere correttamente individuata mediante uno sforzo interpretativo che trascende la semplice esegesi del testo della convenzione. Si fa riferimento, piu' precisamente, alla norma contenuta nell'art. 4, comma 6 - che considera "regolarizzabile" anche la ricetta che risulti mancante del timbro e della firma del medico - e a quella contenuta nell'art. 6 comma 2 - secondo cui il farmacista sprovvisto del medicinale prescritto dal medico puo' consegnare all'assistito un altro farmaco di uguale composizione e forma farmaceutica e di pari indicazione terapeutica, purche' di prezzo uguale o inferiore. Al riguardo, e' appena il caso di ricordare che l'accordo di cui trattasi va letto alla luce del quadro normativo vigente, che reca una disciplina di fonte primaria di gran parte della materia concernente la prescrizione di farmaci. Non vi e' dubbio, pertanto, che in caso di conflitto tra la norma pattizia, resa esecutiva dal richiamato regolamento, ed una norma imperativa di legge, quest'ultima debba senz'altro prevalere. I limiti all'applicabilita' delle norme vanno considerati anche con riferimento alla sfera di competenza del medico, rispetto al quale l'accordo rimane res inter alios acta. Per le ragioni predette, il disposto dell'art. 4, comma 6, non potra' spiegare i suoi effetti nei casi in cui la legge espressamente prescriva l'obbligo per il medico di apporre timbro e firma sulla ricetta a pena di invalidita' della stessa. Pertanto, non si potranno considerare regolarizzabili le ricette non ripetibili di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, per l'esplicita previsione, concernente l'obbligo di apposizione di data e firma da parte del medico, contenuta nel comma 5 dello stesso articolo. Rimangono ferme, al riguardo, anche le misure sanzionatorie previste dal successivo comma 6. Nelle altre ipotesi, e' evidente che la successiva regolarizzazione della ricetta non e' di per se' idonea a ledere la sfera del medico, dato che la mancanza di elementi formali e' sicuramente addebitabile, nella maggioranza dei casi, a dimenticanza. Lo stesso medico, del resto, nel procedere alla regolarizzazione ha la possibilita' di verificare se a suo tempo aveva effettivamente prescritto il farmaco. Per quanto attiene, invece, al disposto dell'art. 6, comma 2, dell'accordo, si fa presente che esso estende una facolta' che la precedente convenzione concedeva solo in un caso del tutto eccezionale - riportato all'art. 6, comma 3, del nuovo accordo - qualora, cioe', l'erogazione del farmaco rivestisse carattere d'urgenza per la tutela della salute del cliente. Non vi e' dubbio che l'operativita' della nuova norma rimanga, comunque, confinata ad ipotesi straordinarie e che essa sia da ritenersi valida ai soli fini del riconoscimento del diritto al rimborso della prescrizione stessa da parte del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la possibilita' che, in relazione alle singole fattispecie, ove il comportamento del farmacista costituisca violazione di norme di rilevanza penale o deontologica, il comportamento stesso venga valutato dalle autorita' competenti ad irrogare le eventuali sanzioni. Infatti, la indisponibilita' del farmaco da parte della farmacia, ove non sia da riferirsi a cause estranee alla gestione, quali la irreperibilita' del farmaco nel normale ciclo di distribuzione, o la indisponibilita' da parte dei distributori intermedi della zona, deve essere temporanea e casuale, atteso che la reiterata sostituzione di un medesimo farmaco dovrebbe indurre l'azienda unita' sanitaria locale a promuovere le opportune verifiche, al fine di accertare l'esistenza di eventuali attivita' sanzionabili ai sensi dell'art. 171 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Infine, dalla natura pattizia della norma in esame discende che essa non e' automaticamente applicabile ai clienti, i quali devono essere informati dal farmacista della indisponibilita' del farmaco prescritto e della possibilita' di ottenerne un altro in sostituzione, ma rimangono liberi di accettare o declinare l'offerta (permanendo in vigore il disposto dell'art. 38, comma 2 , del R.D. 30 settembre 1938, n. 1706). E' del tutto evidente, infine, che il farmacista non potra' proporre la sostituzione del farmaco quando il medico abbia espressamente indicato nella ricetta la non sostituibilita' dello stesso, in considerazione del fatto che la normativa vigente individua nel medico il responsabile della prescrizione. Il Ministro: Bindi