Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.275 del 24-11-1998)
Con decreto ministeriale n. 25157 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 maggio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 maggio 1997 con effetto dal 9 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifatture lane Gaetano Marzotto e figli, con sede in Valdagno (Vicenza) e unita' di Praia a Mare (Cosenza), per il periodo dal 9 ottobre 1996 all'8 aprile 1997. Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1996 con decorrenza 9 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25158 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1996 con effetto dal 6 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cereol Italia dal 31 dicembre 1995 Eridania zuccherifici nazionali S.p.a., con sede in Genova e unita' di Ravenna, per il periodo dal 6 agosto 1995 al 5 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 6 agosto 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 marzo 1996, n. 20201/1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25159 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aermacchi, con sede in Venego Superiore (Varese) e unita' di Venego Superiore (Varese) dal 31 dicembre 1996 ex SIAI Marche (Varese), per il periodo dal 15 dicembre 1997 al 14 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1998 con decorrenza 15 dicembre 1997. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25160 del 14 ottobre 1998 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2 della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 25 luglio 1998 al 24 gennaio 1999, della ditta S.p.a. Arbatax 2000, con sede in Tortoli'-Arbatax (Nuoro) e unita' di Cagliari e Tortoli'-Arbatax (Nuoro). A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.Arbatax 2000, con sede in Tortoli'-Arbatax (Nuoro) e unita' di Cagliari e Tortoli'-Arbatax (Nuoro), per il periodo dal 25 luglio 1998 al 24 gennaio 1999. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 25 luglio 1997, n. 5/97. Contributo addizionale: no. L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25161 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Bismantova, con sede in Felina Castelnuovo Monti (Reggio Emilia) e unita' di Felina Castelnuovo Monti (Reggio Emilia), per il periodo dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 14 agosto 1998 con decorrenza 1 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25162 del 14 ottobre 1998 e' approvato il programma per crisi aziendale relativamente al periodo dal 1 giugno 1998 al 29 maggio 1999, della ditta C. S.r.l. Consorzio agrario provinciale di Mantova, con sede in Mantova e unita' di Mantova. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta C. S.r.l. Consorzio agrario provinciale di Mantova, con sede in Mantova e unita' di Mantova, per il periodo dal 1 giugno 1998 al 30 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1998 con decorrenza 1 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25163 del 14 ottobre 1998 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 23 luglio 1998 al 22 luglio 1999, della ditta S.p.a. Conceria Val d'Adige, con sede in S. Anna di Vallarsa (Trento) e unita' di S. Anna, localita' Sega, 8 Vallarsa (Trento). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Conceria Val d'Adige, con sede in S. Anna di Vallarsa (Trento) e unita' di S. Anna, localita' Sega, 8 Vallarsa (Trento), per il periodo dal 23 luglio 1998 al 22 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1998 con decorrenza 23 luglio 1998. L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25164 del 14 ottobre 1998 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'11 maggio 1998 al 10 maggio 1999, della ditta S.r.l. Sapel, con sede in Lugagnano Val d'Arda (Piacenza) e unita' di Lugagnano Val d'Arda (Piacenza). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sapel, con sede in Lugagnano Val d'Arda (Piacenza) e unita' di Lugagnano Val d'Arda (Piacenza), per il periodo dall'11 maggio 1998 al 10 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1998 con decorrenza 11 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25165 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Italimpianti Sud in liquidazione ora Nuova Mecfond in liquidazione gruppo Iritecna, con sede in Taranto ora Napoli e unita' di Taranto, per il periodo dal 18 gennaio 1998 al 17 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1998 con decorrenza 18 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25166 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Italimpianti Sud in liquidazione ora Nuova Mecfond in liquidazione gruppo Iritecna, con sede in Taranto ora Napoli e unita' di Taranto, per il periodo dal 18 gennaio 1997 al 17 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1997 con decorrenza 18 gennaio 1997. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25167 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. M.G.S. in liquidazione ora Nuova Mecfond in liquidazione gruppo Iritecna, con sede in Taranto ora Napoli e unita' di Taranto, per il periodo dal 18 gennaio 1997 al 17 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1997 con decorrenza 18 gennaio 1997. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25168 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonifica - Gruppo Iritecna Fintecna, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1997 con decorrenza 11 aprile 1997. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25169 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.G.S. in liquidazione ora Nuova Mecfond in liquidazione gruppo Iritecna, con sede in Taranto ora Napoli e unita' di Taranto, per il periodo dal 18 gennaio 1998 al 17 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1998 con decorrenza 18 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25170 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Svei, con sede in Roma e unita' di Cagliari, Roma e Scandicci (Firenze), per il periodo dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1997 con decorrenza 11 aprile 1997. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25171 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italeco, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 15 maggio 1997 con decorrenza 11 aprile 1997. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25172 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sistemi urbani - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1997 con decorrenza 11 aprile 1997. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25173 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Idrotecna, con sede in Roma e unita' Cantieri nazionali (Roma INPS), per il periodo dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1996 con decorrenza 1 agosto 1996. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25174 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idrotecna, con sede in Roma e unita' Cantieri nazionali (Roma INPS), per il periodo dal 1 agosto 1997 al 31 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1997 con decorrenza 1 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25175 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mantelli estero costruzioni, con sede in Venezia e unita' ufficio amministrativo di Marghera (Venezia), per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1997 con decorrenza 1 gennaio 1997. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25176 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mededil in liquidazione ora Nuova Mecfond in liquidazione - Gruppo Iritecna, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1997 con decorrenza 11 aprile 1997. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25177 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Infratecna in liquidazione ora Nuova Mecfond in liquidazione - Gruppo Iritecna, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 3 luglio 1997 al 2 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1997 con decorrenza 3 luglio 1997. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25178 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italinpa - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 15 giugno 1997 al 14 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1997 con decorrenza 15 giugno 1997. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25179 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 3 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Garboli Rep, con sede in Roma e unita' di Cagliari, Catania, Chieti scalo (Chieti), Cosenza, Firenze, Forli', Genova Massa (Massa Carrara), Milano, Napoli, Palermo, Parma, Prato, Roma, Salerno, Savona, Taranto, Venezia e Verona, per il periodo dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1997 con decorrenza 11 aprile 1997. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25180 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italstrade, con sede in Roma e unita' cantiere di Stresa (Verbania), cantiere La Seccca (Belluno), diga del Melito - Catanzaro (Catanzaro), Milano, Pieve Emanuele (Milano), Tauriano (Pordenone) e uffici di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1997 con decorrenza 11 aprile 1997. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25181 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Genova e unita' di Roma (area edile), per il periodo dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1997 con decorrenza 11 aprile 1997. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25182 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Servizi tecnici - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1997 con decorrenza 11 aprile 1997. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25183 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna (settore metalmeccanico), con sede in Genova e unita' di Genova e Roma, per il periodo dal 1 maggio 1997 al 31 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1997 con decorrenza 1 maggio 1997. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25184 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elsag Bailey Hartmann & Braun, con sede in Genova e unita' di Pero, Cernusco, Trezzano (Milano) e Sestri Ponente (Genova), per il periodo dal 21 aprile 1998 al 20 ottobre 1998. Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1998 con decorrenza 21 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25185 del 14 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' Italiana condotte d'acqua, con sede in Roma e unita' di Cagliari, ex Aliena stabilimento di Nola (Napoli), Genova e uffici di Roma, per il periodo dal 1 giugno 1997 al 30 novembre 1997. Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1997 con decorrenza 1 giugno 1997. Delibera CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25186 del 14 ottobre 1998 e' accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 febbraio 1998 al 31 gennaio 1999 della ditta S.r.l. Editoriale Italiana - Gruppo Editoriale S.A., con sede in Milano e unita' di Milano. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Editoriale Italiana - Gruppo Editoriale S.A., con sede in Milano e unita' di Milano, per un massimo di 5 dipendenti, per il periodo dal 1 febbraio 1998 al 31 luglio 1998. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' prorogata dal 1 agosto 1998 al 31 gennaio 1999. Con decreto ministeriale n. 25187 del 14 ottobre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. D.M.C., con sede in Bairo (Torino) e unita' di Bairo (Torino), per un massimo di 129 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999. La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' prorogata dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25188 del 14 ottobre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belleli, con sede in Mantova e unita' di Brindisi Cerano (Brindisi), per un massimo di 48 dipendenti, Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di 52 dipendenti e Rossano Calabro (Cosenza), per un massimo di 18 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 ottobre 1998 al 14 aprile 1999. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 31 luglio 1998, n. 24917, art. 2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25189 del 14 ottobre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia, con sede in Abano Terme (Padova), per un massimo di 558 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 luglio 1998 al 4 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25190 del 14 ottobre 1998 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 7 gennaio 1998 al 6 gennaio 1999, della ditta S.p.a. Stabilimento Stefano Johnson, con sede in Milano e unita' di Baranzate (Milano). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Stabilimento Stefano Johnson, con sede in Milano e unita' di Baranzate (Milano), per il periodo dal 7 gennaio 1998 al 6 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1998 con decorrenza 7 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25191 del 14 ottobre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cariboni Paride, con sede in Colico (Como) e unita' di Cantieri itineranti regione Lombardia, per un massimo di 58 dipendenti, e Cantieri itineranti regione Trentino-Alto Adige, per un massimo di 9 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 maggio 1997 all'8 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25198 del 20 novembre 1998 e' approvato il programma per crisi aziendale relativamente al periodo dal 12 aprile 1998 all'11 aprile 1999, della ditta S.p.a. Isotta Fraschini fabbrica automobili, con sede in S. Ferdinando (Reggio Calabria) e unita' di S. Ferdinando (Reggio Calabria). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Isotta Fraschini fabbrica automobili, con sede in S. Ferdinando (Reggio Calabria) e unita' di S. Ferdinando (Reggio Calabria), per il periodo dal 12 aprile 1998 all'11 ottobre 1998. Istanza aziendale presentata il 9 aprile 1998 con decorrenza 12 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25199 del 20 ottobre 1998: 1) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 20 gennaio 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 gennaio 1998 con effetto dal 1 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Siemens telematica, con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e unita' di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), per il periodo dal 22 maggio 1997 al 30 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 29 maggio 1997 con decorrenza 1 aprile 1997. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 20 gennaio 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 gennaio 1998 con effetto dal 1 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Siemens telematica, con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e unita' di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), per il periodo dal 23 febbraio 1998 al 31 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 27 novembre 1997 con decorrenza 23 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25200 del 20 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 aprile 1998 con effetto dal 9 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alcatel Italia Divisioni Alcatel-Face e Alcatel Telettra, con sede in Milano e unita' Nazionali, per il periodo dal 9 marzo 1998 all'8 settembre 1998. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1998 con decorrenza 9 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25201 del 20 novembre 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 21 aprile 1997 al 20 aprile 1998, della ditta S.p.a. Axis, con sede in Tavernelle Val di Pesa (Firenze) e unita' di Tavernelle Val di Pesa (Firenze). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Axis, con sede in Tavernelle Val di Pesa (Firenze) e unita' di Tavernelle Val di Pesa (Firenze), per il periodo dal 21 aprile 1997 al 20 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1997 con decorrenza 21 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25202 del 20 ottobre 1998 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 7 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Grandi motori Trieste, con sede in S. Dorligo della Valle (Trieste) e unita' di sede e stabilimento in Trieste. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Grandi motori Trieste, con sede in S. Dorligo della Valle (Trieste) e unita' di sede e stabilimento in Trieste, per il periodo dal 7 gennaio 1998 al 6 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 1998 con decorrenza 7 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25203 del 20 ottobre 1998 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 27 aprile 1998 al 26 aprile 1999, della ditta S.r.l. Iskia, con sede in strada C n. 10 S. Zeno (Arezzo) e unita' di Arezzo. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Iskia, con sede in strada C n. 10 S. Zeno (Arezzo) e unita' di Arezzo, per il periodo dal 27 aprile 1998 al 26 ottobre 1998. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1998 con decorrenza 27 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25204 del 20 ottobre 1998 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1 aprile 1998 al 31 marzo 2000, della ditta S.r.l. D.S.M. Italia, con sede in Como e unita' di Como, Filago (Bergamo) e Turate (Como). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. D.S.M. Italia, con sede in Como e unita' di Como, Filago (Bergamo) e Turate (Como), per il periodo dal 1 aprile 1998 al 30 settembre 1998. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1998 con decorrenza 1 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25205 del 20 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 7 ottobre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fininc, con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo dal 15 giugno 1998 al 14 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1998 con decorrenza 15 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25206 del 20 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 14 settembre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compensati Sorbolo, con sede in Sorbolo (Parma) e unita' di Sorbolo (Parma), per il periodo dal 1 giugno 1998 al 30 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1998 con decorrenza 1 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25207 del 20 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 29 settembre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sole Italia di Prezioso Gennaro & C., con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unita' di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 21 gennaio 1998 al 1 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1998 con decorrenza 2 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25208 del 20 ottobre 1998, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 5 settembre 1998 al 4 marzo 1999, della ditta S.p.a. Leucci industriale - Gruppo Fochi con sede in Brindisi e unita' di Brindisi. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Leucci industriale - Gruppo Fochi con sede in (Brindisi) e unita' di Brindisi, per il periodo dal 5 settembre 1998 al 4 marzo 1999. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto del 5 settembre 1995. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25209 del 20 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 1 giugno 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsonda, con sede in Napoli e unita' di Firenze, Milano, Napoli e Cercola (Napoli), per il periodo dal 3 maggio 1998 al 2 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1998 con decorrenza 3 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25210 del 20 ottobre 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 25 maggio 1998 al 24 maggio 1999, della ditta S.p.a. Italsonda, con sede in Napoli e unita' di Napoli, sede di via Cimarosa (Napoli). A seguito dell'approvazione come sopra disposta, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italsonda, con sede in Napoli e unita' Napoli, sede di via Cimarosa, per il periodo dal 25 maggio 1998 al 24 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1998 con decorrenza 25 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25211 del 20 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 1 giugno 1998, e' prorogata la coresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fondedile Costruzioni, con sede in Napoli e unita' di Fiumicino (Roma), Giudecca (Venezia), Mazara del Vallo (Trapani), Mignano Montelungo (Caserta), S. Vittore del Lazio (Frosinone), Torre Annunziata, Capri, Cercola, Napoli (Napoli), Vietri (Salerno), per il periodo dal 3 maggio 1998 al 2 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1998 con decorrenza 3 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25212 del 20 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 17 giugno 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio E. Saladino e Figli, con sede in Napoli e unita' di Arzano (Napoli), per il periodo dal 10 maggio 1998 al 9 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 1 giugno 1998 con decorrenza 10 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25213 del 20 ottobre 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo al 2 marzo 1998 al 31 luglio 1999, della ditta S.p.a. Rimoldi Necchi, con sede in Busto Garolfo (Milano) e unita' di Busto Garolfo (Milano). A seguito dell'approvazione come sopra disposta, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rimoldi Necchi, con sede in Busto Garolfo (Milano) e unita' di Busto Garolfo (Milano), per il periodo dal 2 marzo 1998 al 1 settembre 1998. Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1998 con decorrenza 2 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25214 del 20 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 29 maggio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla DPS Richard Ginori 1735, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unita' di Laveno Mombello (Varese), per il periodo dal 24 maggio 1998 al 23 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1998 con decorrenza 24 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25215 del 20 ottobre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Conceria De Maio Giuseppe e f.lli, con sede in Solofra (Avellino) e unita' di Solofra (Avellino), per il periodo dal 24 maggio 1998 al 23 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1998 con decorrenza 24 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25216 del 20 ottobre 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 giugno 1998 al 31 maggio 1999, della ditta S.r.l. Grafischena, con sede in Fasano (Brindisi) e unita' di stabilimento e uffici di Fasano (Brindisi). A seguito dell'approvazione come sopra disposta, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Grafischena, con sede in Fasano (Brindisi) e stabilimento e uffici di Fasano (Brindisi), per il periodo dal 1 giugno 1998 al 30 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 1 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25217 del 20 ottobre 1998, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 3 giugno 1998 al 2 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Fagnus, con sede in Umbertide (Perugia) e unita' di Umbertide, Z.I. Madonna del Moro (Perugia). A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fagnus, con sede in Umbertide (Perugia) e unita' di Umbertide, Z.I. Madonna del Moro (Perugia), per il periodo dal 3 giugno 1998 al 2 dicembre 1998. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, sentenza tribunale del 2 giugno 1997, n. 2892. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25218 del 20 ottobre 1998, e' approvato il programma per riorganizzazone aziendale, limitatamente al periodo dal 1 ottobre 1997 al 30 settembre 1998, della ditta S.p.a. Abb Daimler Benz Transportation (Italia), con sede in Milano e unita' di Roma. A seguito dell'approvazione come sopra disposta, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Abb Daimler Benz Transportation (Italia), con sede in Milano e unita' di Roma, per il periodo dal 1 ottobre 1997 al 31 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1997 con decorrenza 1 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25219 del 20 ottobre 1998, e' accertata la condizione di crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 15 marzo 1998 al 14 marzo 1999, della ditta S.r.l. Sa.Bo., con sede in Milano e unita' di Bologna. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sa.Bo., con sede in Milano e unita' di Bologna, per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal 15 marzo 1998 al 14 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 25220 del 20 ottobre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. K.E. impianti, con sede in Druento (Torino) e unita' di Druento (Torino), per un massimo di 20 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 1998 al 15 dicembre 1998. La corresponsione del trattamento come sopra disposta, e' prorogata dal 16 dicembre 1998 al 15 giugno 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, dela legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25221 del 20 ottobre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Adduttore Castello, con sede in Tremestieri Etneo (Catania), unita' di Bivona (Agrigento), per un massimo di 59 dipendenti, e di Roma, per un massimo di 2 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 maggio 1998 al 20 novembre 1998. La corresponsione del trattamento come sopra disposto e' prorogata dal 21 novembre 1998 al 20 maggio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25222 del 20 ottobre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Mate-Fer, con sede in Matera, e unita' di Matera, per un massimo di 38 dipendenti, e di Roma, per un massimo di 3 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 maggio 1998 al 26 novembre 1998. La corresponsione del trattamento come sopra disposta, e' prorogata dal 27 novembre 1998 al 26 maggio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25223 del 20 ottobre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dataconsyst Sistemi di sicurezza, con sede in Sesto San Giovanni (Milano), unita' di Milano, per un massimo di 19 dipendenti, e di Roma, per un massimo di 3 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 maggio 1998 al 17 novembre 1998. La corresponsione del trattamento come sopra disposta, e' prorogata dal 18 novembre 1998 al 17 maggio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25224 del 20 ottobre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edil.Ma, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per un massimo di 14 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 giugno 1997 al 4 dicembre 1997. La corresponsione del trattamento come sopra disposta, e' prorogata dal 5 dicembre 1997 al 4 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25227 del 20 ottobre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama, gia' Socama 2000 S.r.l. unita' mensa c/o Fiat Auto, con sede in Milano gia' Torino, e unita' di Rivalta (Torino), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 31 luglio 1993 al 30 gennaio 1994. La corresponsione del trattamento come sopra disposta, e' ulteriormente prorogata dal 31 gennaio 1994 al 31 marzo 1994. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale n. 25228 del 20 ottobre 1998, e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 maggio 1998 al 3 maggio 2000 della ditta S.r.l. M.R.C., con sede in Roma, unita' di Milano, per un massimo di 3 dipendenti giornalisti e di Roma, per un massimo di 11 dipendenti giornalisti, e per un massimo di 6 dipendenti poligrafici. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.R.C., con sede in Roma, e unita' di Milano, per un massimo di 3 dipendenti giornalisti; di Roma per un massimo di 11 dipendenti giornalisti e per un massimo di 6 dipendenti poligrafici, per il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998. Con decreto ministeriale n. 25251 del 20 ottobre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paoli metallurgica, con sede in Trento, localita' Spini di Gardolo e unita' di Trento, localita' Spini di Gardolo, per un massimo di 14 dipendenti di cui 2 in C.F.L., e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 maggio 1998 al 27 novembre 1998. La corresponsione del trattamento come sopra disposto, e' prorogata dal 28 novembre 1998 al 27 maggio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25252 del 20 ottobre 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 25 agosto 1997 al 24 agosto 1998, della ditta S.p.a. Finmeccanica, con sede in Roma e unita' di Roma. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Finmeccanica, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 25 agosto 1997 al 24 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1997 con decorrenza 25 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25253 del 20 ottobre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Confezioni Sud, con sede in S. Elia a Pianisi (Campobasso) e unita' di S. Elia a Pianisi (Campobasso), per un massimo di 30 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 luglio 1998 al 10 gennaio 1999. La corresponsione del trattamento come sopra disposto, e' prorogata dall'11 gennaio 1999 al 10 luglio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25254 del 20 ottobre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine meccaniche gia' Calobri, con sede in Settimo Milanese (Milano) e unita' di Settimo Milanese (Milano), per un massimo di 23 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 giugno 1998 al 21 dicembre 1998. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, e' prorogata dal 22 dicembre 1998 al 21 giugno 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25255 del 20 ottobre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. S.T.I.M. di Raffaele Petillo & Figli, con sede in Nola (Napoli) e unita' di stabilimento Nola (Napoli), per un massimo di 5 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 febbraio 1998 al 24 agosto 1998. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, e' prorogata dal 25 agosto 1998 al 24 febbraio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25256 del 20 ottobre 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iniziative Industriali, con sede in Castenedolo (Brescia) e unita' di Castenedolo (Brescia), per un massimo di 23 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 giugno 1998 al 24 dicembre 1998. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, e' prorogata dal 25 dicembre 1998 al 24 giugno 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25263 del 20 ottobre 1998 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 18 maggio 1998 al 17 maggio 1999, della ditta S.p.a. Sci Costruzioni, con sede in Genova e unita' di Cantiere Genova (Genova), Direzione, Personale ex Germania, Uffici Genova (Genova). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sci Costruzioni, con sede in Genova e unita' di Cantiere Genova (Genova), Direzione, Personale ex Germania, Uffici Genova (Genova), per il periodo dal 18 maggio 1998 al 17 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1998 con decorrenza 18 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25264 del 20 ottobre 1998 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'11 maggio 1998 al 10 maggio 1999, della ditta S.p.a. Ma.Ste., con sede in Napoli e unita' di stabilimento di Caivano (Napoli). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ma.Ste., con sede in Napoli e unita' di stabilimento di Caivano (Napoli), per il periodo dall'11 maggio 1998 al 10 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1998 con decorrenza 11 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25265 del 20 ottobre 1998 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'11 maggio 1998 al 10 maggio 1999, della ditta G.A.P., con sede in Napoli e unita' di stabilimento Arzano (Napoli). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta G.A.P., con sede in Napoli e unita' di stabilimento di Arzano (Napoli), per il periodo dall'11 maggio 1998 al 10 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1998 con decorrenza 11 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25266 del 20 ottobre 1998 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 19 dicembre 1997 al 18 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Galaxis Produzione, con sede in localita' Isola d'Arbia (Siena) e unita' di Isola d'Arbia (Siena). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Galaxis Produzione, con sede in localita' Isola d'Arbia (Siena) e unita' di localita' Isola d'Arbia (Siena), per il periodo dal 19 dicembre 1997 al 18 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1998 con decorrenza 19 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25267 del 20 ottobre 1998 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, della ditta S.r.l. Putzmeister Italia, con sede in San Clemente (Rimini) e unita' di stabilimento, uffici e magazzino (Rimini). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Putzmeister Italia, con sede in San Clemente (Rimini) e unita' di stabilimento, uffici e magazzino (Rimini), per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 6 febbraio 1998 con decorrenza 1 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25268 del 20 ottobre 1998 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 18 luglio 1998 al 17 gennaio 1999, della ditta S.p.a. Setina Detergenti (ex Deterbi), con sede in Sezze Scalo (Latina) e unita' di Sezze Scalo S.S. Setina (Latina). A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Setina Detergenti (ex Deterbi), con sede in Sezze Scalo (Latina) e unita' di Sezze Scalo S.S. Setina (Latina), per il periodo dal 18 luglio 1998 al 17 gennaio 1999. Articolo 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza Tribunale del 18 luglio 1997, n. 136. Contributo addizionale: no. Contributo addizionale: no - Fallimento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25269 del 20 ottobre 1998 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 novembre 1996 al 3 novembre 1997, della ditta S.r.l. Perconfezioni, con sede in Bedizzole (Brescia). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Perconfezioni, con sede in Bedizzole (Brescia) e unita' di Bedizzole (Brescia), per il periodo dal 4 novembre 1996 al 3 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1996 con decorrenza 4 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25270 del 20 ottobre 1998 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 novembre 1997 al 2 luglio 1998, della ditta S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Campobasso. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Campobasso, per il periodo dal 5 novembre 1997 al 4 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1997 con decorrenza 5 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25271 del 20 ottobre 1998 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 3 marzo 1998 al 2 settembre 1998, della ditta S.p.a. Automobili Lamborghini, con sede in Sant'Agata Bolognese (Bologna) e unita' di Sant'Agata Bolognese (Bologna). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Automobili Lamborghini, con sede in Sant'Agata Bolognese (Bologna) e unita' di Sant'Agata Bolognese (Bologna), per il periodo dal 3 marzo 1998 al 2 settembre 1998. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1998 con decorrenza 3 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25272 del 20 ottobre 1998 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 27 luglio 1998 al 26 luglio 1999, della ditta S.p.a. Microleghe Trentine, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Microleghe Trentine, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), per il periodo dal 27 luglio 1998 al 26 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1998 con decorrenza 27 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25273 del 20 ottobre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 17 giugno 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Tubi Ghisa, con sede in Cogoleto (Genova) e unita' di Cogoleto (Genova). Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1998 con decorrenza 16 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25274 del 20 ottobre 1998 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1 agosto 1997 al 31 luglio 1998, della ditta S.r.l. Pastificio Guido Ferrara, con sede in Polvica di Nola (Napoli) e unita' di Polvica di Nola (Napoli). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Pastificio Guido Ferrara, con sede in Polvica di Nola (Napoli) e unita' di Polvica di Nola (Napoli), per il periodo dal 1 agosto 1997 al 31 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1997 con decorrenza 1 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25275 del 20 ottobre 1998 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 23 febbraio 1998 al 22 agosto 1998, della ditta S.r.l. Terrecotte, con sede in Oristano e unita' di Guspini (Cagliari), per il periodo dal 23 febbraio 1998 al 22 agosto 1998. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Terrecotte, con sede in Oristano e unita' di Guspini (Cagliari). Istanza aziendale presentata il 16 marzo 1998 con decorrenza 23 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. 98A10090-98A10124