MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti    concernenti    il   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale
(GU n.275 del 24-11-1998)

  Con decreto  ministeriale n.  25157 del 14  ottobre 1998  a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  22 maggio  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
22  maggio  1997  con  effetto  dal 9  aprile  1996,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla  ditta S.p.a.  Manifatture
lane  Gaetano Marzotto  e figli,  con  sede in  Valdagno (Vicenza)  e
unita' di Praia  a Mare (Cosenza), per il periodo  dal 9 ottobre 1996
all'8 aprile 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  26 luglio  1996 con  decorrenza 9
ottobre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25158 del 14  ottobre 1998  a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  7  marzo  1996,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
7  marzo  1996  con  effetto  dal 6  febbraio  1995,  in  favore  dei
lavoratori interessati,  dipendenti dalla ditta S.r.l.  Cereol Italia
dal 31 dicembre 1995 Eridania zuccherifici nazionali S.p.a., con sede
in Genova e unita' di Ravenna, per  il periodo dal 6 agosto 1995 al 5
febbraio 1996.
  Istanza aziendale presentata il 25  settembre 1995 con decorrenza 6
agosto 1995.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7
marzo 1996, n. 20201/1.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25159 del 14  ottobre 1998  a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del  16  marzo  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Aermacchi, con  sede in Venego Superiore (Varese)  e unita' di
Venego  Superiore  (Varese)  dal  31 dicembre  1996  ex  SIAI  Marche
(Varese), per il periodo dal 15 dicembre 1997 al 14 giugno 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 23 gennaio 1998  con decorrenza 15
dicembre 1997.
  Delibera  CIPE  del  18  ottobre 1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25160  del  14  ottobre  1998  sono
accertati i  presupposti di cui  all'art. 3,  comma 2 della  legge n.
223/1991, relativi al periodo dal 25  luglio 1998 al 24 gennaio 1999,
della ditta S.p.a. Arbatax 2000, con sede in Tortoli'-Arbatax (Nuoro)
e unita' di Cagliari e Tortoli'-Arbatax (Nuoro).
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale  per  fallimento, in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta S.p.a.Arbatax 2000,  con sede in
Tortoli'-Arbatax  (Nuoro) e  unita'  di  Cagliari e  Tortoli'-Arbatax
(Nuoro), per il periodo dal 25 luglio 1998 al 24 gennaio 1999.
  Art. 3,  comma 2,  legge n.  223/1991 -  Sentenza tribunale  del 25
luglio 1997, n. 5/97.
   Contributo addizionale: no.
  L'istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25161 del 14  ottobre 1998  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale  del  16   aprile  1998,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica
Bismantova, con  sede in Felina  Castelnuovo Monti (Reggio  Emilia) e
unita' di  Felina Castelnuovo Monti  (Reggio Emilia), per  il periodo
dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  14 agosto  1998 con  decorrenza 1
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25162  del 14 ottobre 1998 e' approvato
il  programma per  crisi  aziendale relativamente  al  periodo dal  1
giugno  1998 al  29  maggio  1999, della  ditta  C. S.r.l.  Consorzio
agrario  provinciale di  Mantova, con  sede  in Mantova  e unita'  di
Mantova.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla ditta  C. S.r.l.  Consorzio agrario  provinciale di
Mantova, con sede in Mantova e  unita' di Mantova, per il periodo dal
1 giugno 1998 al 30 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  17 luglio  1998 con  decorrenza 1
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25163  del 14 ottobre 1998 e' approvato
il programma  per crisi  aziendale, relativamente  al periodo  dal 23
luglio  1998 al  22  luglio  1999, della  ditta  S.p.a. Conceria  Val
d'Adige, con  sede in  S. Anna  di Vallarsa (Trento)  e unita'  di S.
Anna, localita' Sega, 8 Vallarsa (Trento).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.p.a. Conceria  Val d'Adige, con sede  in S.
Anna di  Vallarsa (Trento)  e unita'  di S.  Anna, localita'  Sega, 8
Vallarsa (Trento),  per il periodo dal  23 luglio 1998 al  22 gennaio
1999.
  Istanza aziendale  presentata il 28  luglio 1998 con  decorrenza 23
luglio 1998.
  L'istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25164  del 14 ottobre 1998 e' approvato
il programma  per crisi  aziendale, relativamente al  periodo dall'11
maggio 1998 al 10 maggio 1999,  della ditta S.r.l. Sapel, con sede in
Lugagnano  Val d'Arda  (Piacenza) e  unita' di  Lugagnano Val  d'Arda
(Piacenza).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Sapel, con sede in Lugagnano Val d'Arda
(Piacenza)  e  unita' di  Lugagnano  Val  d'Arda (Piacenza),  per  il
periodo dall'11 maggio 1998 al 10 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 25  giugno 1998 con  decorrenza 11
maggio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25165 del 14  ottobre 1998  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  29 aprile  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
ditta S.p.a.  Italimpianti Sud in  liquidazione ora Nuova  Mecfond in
liquidazione gruppo Iritecna, con sede in Taranto ora Napoli e unita'
di Taranto, per il periodo dal 18 gennaio 1998 al 17 luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 3 febbraio 1998  con decorrenza 18
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25166 del 14  ottobre 1998  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  29 aprile  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
ditta S.p.a.  Italimpianti Sud in  liquidazione ora Nuova  Mecfond in
liquidazione gruppo Iritecna, con sede in Taranto ora Napoli e unita'
di Taranto, per il periodo dal 18 gennaio 1997 al 17 luglio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 21  febbraio 1997 con decorrenza 18
gennaio 1997.
  Delibera  CIPE  del  18  ottobre 1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25167 del 14  ottobre 1998  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  29 aprile  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
ditta S.p.a. M.G.S. in liquidazione ora Nuova Mecfond in liquidazione
gruppo Iritecna, con sede in Taranto  ora Napoli e unita' di Taranto,
per il periodo dal 18 gennaio 1997 al 17 luglio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 21  febbraio 1997 con decorrenza 18
gennaio 1997.
  Delibera  CIPE  del  18  ottobre 1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25168 del 14  ottobre 1998  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  29 aprile  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Bonifica - Gruppo Iritecna Fintecna, con sede in Roma e unita'
di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 23  maggio 1997 con  decorrenza 11
aprile 1997.
  Delibera  CIPE  del  18  ottobre 1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25169 del 14  ottobre 1998  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  29 aprile  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  M.G.S.  in liquidazione  ora  Nuova  Mecfond in  liquidazione
gruppo Iritecna, con sede in Taranto  ora Napoli e unita' di Taranto,
per il periodo dal 18 gennaio 1998 al 17 luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 3 febbraio 1998  con decorrenza 18
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25170 del 14  ottobre 1998  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  29 aprile  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Svei, con sede in Roma  e unita' di Cagliari, Roma e Scandicci
(Firenze), per il periodo dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 22  maggio 1997 con  decorrenza 11
aprile 1997.
  Delibera  CIPE  del  18  ottobre 1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25171 del 14  ottobre 1998  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  29 aprile  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Italeco,  con sede in  Roma e unita'  di Roma, per  il periodo
dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 15  maggio 1997 con  decorrenza 11
aprile 1997.
  Delibera  CIPE  del  18  ottobre 1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25172 del 14  ottobre 1998  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  29 aprile  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Sistemi urbani - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unita' di
Roma, per il periodo dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 22  maggio 1997 con  decorrenza 11
aprile 1997.
  Delibera  CIPE  del  18  ottobre 1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25173 del 14  ottobre 1998  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  29 aprile  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
ditta S.p.a. Idrotecna, con sede  in Roma e unita' Cantieri nazionali
(Roma INPS), per il periodo dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997.
  Istanza  aziendale  presentata l'8  agosto  1996  con decorrenza  1
agosto 1996.
  Delibera  CIPE  del  18  ottobre 1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25174 del 14  ottobre 1998  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  29 aprile  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Idrotecna, con sede in  Roma e unita' Cantieri nazionali (Roma
INPS), per il periodo dal 1 agosto 1997 al 31 gennaio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 25  settembre 1997 con decorrenza 1
agosto 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25175 del 14  ottobre 1998  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  29 aprile  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Mantelli estero  costruzioni, con  sede in  Venezia e  unita'
ufficio amministrativo  di Marghera (Venezia),  per il periodo  dal 1
gennaio 1997 al 30 giugno 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 21  gennaio 1997 con  decorrenza 1
gennaio 1997.
  Delibera  CIPE  del  18  ottobre 1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25176 del 14  ottobre 1998  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  29 aprile  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Mededil  in liquidazione ora  Nuova Mecfond in  liquidazione -
Gruppo  Iritecna, con  sede  in Napoli  e unita'  di  Napoli, per  il
periodo dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 22  maggio 1997 con  decorrenza 11
aprile 1997.
  Delibera  CIPE  del  18  ottobre 1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25177 del 14  ottobre 1998  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  29 aprile  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Infratecna in liquidazione ora Nuova Mecfond in liquidazione -
Gruppo  Iritecna, con  sede  in Napoli  e unita'  di  Napoli, per  il
periodo dal 3 luglio 1997 al 2 gennaio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  29 luglio  1997 con  decorrenza 3
luglio 1997.
  Delibera  CIPE  del  18  ottobre 1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25178 del 14  ottobre 1998  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  29 aprile  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Italinpa - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unita' di Roma,
per il periodo dal 15 giugno 1997 al 14 dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 19  giugno 1997 con  decorrenza 15
giugno 1997.
  Delibera  CIPE  del  18  ottobre 1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25179 del 14  ottobre 1998  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del  3  luglio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Garboli Rep,  con sede in Roma e unita'  di Cagliari, Catania,
Chieti scalo (Chieti), Cosenza,  Firenze, Forli', Genova Massa (Massa
Carrara),  Milano,  Napoli,  Palermo, Parma,  Prato,  Roma,  Salerno,
Savona, Taranto, Venezia e Verona, per il periodo dall'11 aprile 1997
al 10 ottobre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 22  maggio 1997 con  decorrenza 11
aprile 1997.
  Delibera  CIPE  del  18  ottobre 1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25180 del 14  ottobre 1998  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  29 aprile  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Italstrade, con  sede in  Roma  e unita'  cantiere di  Stresa
(Verbania), cantiere La Seccca (Belluno), diga del Melito - Catanzaro
(Catanzaro), Milano, Pieve Emanuele  (Milano), Tauriano (Pordenone) e
uffici di  Roma, per  il periodo  dall'11 aprile  1997 al  10 ottobre
1997.
  Istanza aziendale  presentata il 22  maggio 1997 con  decorrenza 11
aprile 1997.
  Delibera  CIPE  del  18  ottobre 1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25181 del 14  ottobre 1998  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  29 aprile  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Iritecna -  Gruppo Iritecna-Fintecna,  con sede  in Genova  e
unita' di Roma (area edile), per il periodo dall'11 aprile 1997 al 10
ottobre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 23  maggio 1997 con  decorrenza 11
aprile 1997.
  Delibera  CIPE  del  18  ottobre 1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25182 del 14  ottobre 1998  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  29 aprile  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Servizi tecnici - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e
unita' di  Roma, per  il periodo  dall'11 aprile  1997 al  10 ottobre
1997.
  Istanza aziendale  presentata il 23  maggio 1997 con  decorrenza 11
aprile 1997.
  Delibera  CIPE  del  18  ottobre 1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25183 del 14  ottobre 1998  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  29 aprile  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Iritecna (settore metalmeccanico), con sede in Genova e unita'
di Genova  e Roma,  per il periodo  dal 1 maggio  1997 al  31 ottobre
1997.
  Istanza aziendale  presentata il  19 giugno  1997 con  decorrenza 1
maggio 1997.
  Delibera  CIPE  del  18  ottobre 1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25184 del 14  ottobre 1998  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del  16  marzo  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Elsag Bailey Hartmann & Braun,  con sede in Genova e unita' di
Pero, Cernusco, Trezzano  (Milano) e Sestri Ponente  (Genova), per il
periodo dal 21 aprile 1998 al 20 ottobre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 20  maggio 1998 con  decorrenza 21
aprile 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25185 del 14  ottobre 1998  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  29 aprile  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Societa' Italiana condotte d'acqua,  con sede in Roma e unita'
di Cagliari, ex Aliena stabilimento di Nola (Napoli), Genova e uffici
di Roma, per il periodo dal 1 giugno 1997 al 30 novembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  30 giugno  1997 con  decorrenza 1
giugno 1997.
  Delibera  CIPE  del  18  ottobre 1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25186  del 14 ottobre 1998 e' accertata
la permanenza  della condizione di crisi  aziendale, relativamente al
periodo dal  1 febbraio 1998  al 31  gennaio 1999 della  ditta S.r.l.
Editoriale Italiana  - Gruppo Editoriale  S.A., con sede in  Milano e
unita' di Milano.
  A  seguito   dell'accertamento  di  cui  sopra,   e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla ditta  S.r.l.
Editoriale Italiana  - Gruppo Editoriale  S.A., con sede in  Milano e
unita' di Milano, per un massimo  di 5 dipendenti, per il periodo dal
1 febbraio 1998 al 31 luglio 1998.
  La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' prorogata
dal 1 agosto 1998 al 31 gennaio 1999.
  Con decreto ministeriale n. 25187 del 14 ottobre 1998 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. D.M.C., con sede in Bairo (Torino)
e unita'  di Bairo  (Torino), per  un massimo  di 129  dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999.
  La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e' prorogata
dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25188 del 14 ottobre 1998 in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Belleli, con  sede in  Mantova e
unita'  di  Brindisi   Cerano  (Brindisi),  per  un   massimo  di  48
dipendenti,  Montalto  di Castro  (Viterbo),  per  un massimo  di  52
dipendenti  e  Rossano  Calabro  (Cosenza),  per  un  massimo  di  18
dipendenti,   e'   prorogata   la  corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione salariale  dal 15  ottobre 1998  al 14
aprile 1999.
  Il presente  decreto ministeriale annulla e  sostituisce il decreto
ministeriale 31 luglio 1998, n. 24917, art. 2.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25189 del 14 ottobre 1998 in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Fidia, con  sede in  Abano Terme
(Padova),  per  un  massimo  di 558  dipendenti,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 5 luglio 1998 al 4 gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25190  del 14 ottobre 1998 e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo
dal 7 gennaio 1998 al 6 gennaio 1999, della ditta S.p.a. Stabilimento
Stefano Johnson, con sede in Milano e unita' di Baranzate (Milano).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Stabilimento  Stefano
Johnson, con  sede in Milano e  unita' di Baranzate (Milano),  per il
periodo dal 7 gennaio 1998 al 6 luglio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 3  febbraio 1998 con  decorrenza 7
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25191 del 14 ottobre 1998 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  Cariboni  Paride,  con sede  in
Colico (Como) e unita' di  Cantieri itineranti regione Lombardia, per
un  massimo   di  58   dipendenti,  e  Cantieri   itineranti  regione
Trentino-Alto Adige, per un massimo  di 9 dipendenti, e' prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 9 maggio 1997 all'8 novembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25198 del 20 novembre 1998 e' approvato
il  programma per  crisi aziendale  relativamente al  periodo dal  12
aprile 1998 all'11  aprile 1999, della ditta  S.p.a. Isotta Fraschini
fabbrica automobili,  con sede in  S. Ferdinando (Reggio  Calabria) e
unita' di S. Ferdinando (Reggio Calabria).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.p.a. Isotta Fraschini  fabbrica automobili,
con sede in S. Ferdinando (Reggio Calabria) e unita' di S. Ferdinando
(Reggio Calabria), per  il periodo dal 12 aprile  1998 all'11 ottobre
1998.
  Istanza aziendale  presentata il  9 aprile  1998 con  decorrenza 12
aprile 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 25199 del 20 ottobre 1998:
  1) a  seguito dell'approvazione del programma  per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il decreto  ministeriale del  20 gennaio
1998,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 20  gennaio 1998 con effetto dal 1  ottobre 1996, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Siemens telematica, con sede in  Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e
unita' di Santa  Maria Capua Vetere (Caserta), per il  periodo dal 22
maggio 1997 al 30 settembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  29 maggio  1997 con  decorrenza 1
aprile 1997.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il decreto  ministeriale del  20 gennaio
1998,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 20  gennaio 1998 con effetto dal 1  ottobre 1996, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Siemens telematica, con sede in  Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e
unita' di Santa  Maria Capua Vetere (Caserta), per il  periodo dal 23
febbraio 1998 al 31 marzo 1998.
  Istanza aziendale presentata il 27  novembre 1997 con decorrenza 23
febbraio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25200 del 20  ottobre 1998  a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  16 aprile  1998,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
16  aprile 1998  con  effetto dal  9 settembre  1996,  in favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta S.p.a. Alcatel Italia
Divisioni  Alcatel-Face e  Alcatel  Telettra, con  sede  in Milano  e
unita' Nazionali,  per il  periodo dal 9  marzo 1998  all'8 settembre
1998.
  Istanza aziendale  presentata il  23 aprile  1998 con  decorrenza 9
marzo 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25201  del  20  novembre  1998,  e'
approvato il programma  per riorganizzazione aziendale, relativamente
al periodo dal  21 aprile 1997 al 20 aprile  1998, della ditta S.p.a.
Axis,  con sede  in  Tavernelle Val  di Pesa  (Firenze)  e unita'  di
Tavernelle Val di Pesa (Firenze).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta   S.p.a.  Axis,  con  sede  in
Tavernelle Val di  Pesa (Firenze) e unita' di Tavernelle  Val di Pesa
(Firenze), per il periodo dal 21 aprile 1997 al 20 ottobre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 23  maggio 1997 con  decorrenza 21
aprile 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25202  del 20 ottobre 1998 e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal 7  gennaio 1998 al  31 dicembre  1998, della ditta  S.p.a. Grandi
motori Trieste, con sede in S. Dorligo della Valle (Trieste) e unita'
di sede e stabilimento in Trieste.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Grandi motori Trieste, con
sede  in  S.  Dorligo  della  Valle (Trieste)  e  unita'  di  sede  e
stabilimento  in Trieste,  per il  periodo dal  7 gennaio  1998 al  6
luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 13 febbraio 1998  con decorrenza 7
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25203  del 20 ottobre 1998 e' approvato
il programma  per crisi  aziendale, relativamente  al periodo  dal 27
aprile 1998 al 26 aprile 1999,  della ditta S.r.l. Iskia, con sede in
strada C n. 10 S. Zeno (Arezzo) e unita' di Arezzo.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.p.a. Iskia, con  sede in strada C  n. 10 S.
Zeno (Arezzo) e  unita' di Arezzo, per il periodo  dal 27 aprile 1998
al 26 ottobre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 25  giugno 1998 con  decorrenza 27
aprile 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25204  del 20 ottobre 1998 e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo
dal 1 aprile 1998 al 31 marzo 2000, della ditta S.r.l. D.S.M. Italia,
con sede in Como e unita' di Como, Filago (Bergamo) e Turate (Como).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. D.S.M. Italia, con sede in
Como  e unita'  di Como,  Filago (Bergamo)  e Turate  (Como), per  il
periodo dal 1 aprile 1998 al 30 settembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  22 maggio  1998 con  decorrenza 1
aprile 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25205  del 20 ottobre 1998,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuto con
il  decreto  ministeriale  del  7   ottobre  1998,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Fininc,
con sede in Torino  e unita' di Torino, per il  periodo dal 15 giugno
1998 al 14 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  7 luglio  1998 con  decorrenza 15
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25206  del 20 ottobre 1998,  a seguito
dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuto
con il  decreto ministeriale del  14 settembre 1998, e'  prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compensati
Sorbolo, con sede in Sorbolo (Parma) e unita' di Sorbolo (Parma), per
il periodo dal 1 giugno 1998 al 30 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  24 giugno  1998 con  decorrenza 1
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25207  del 20 ottobre 1998,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuto con
il  decreto  ministeriale del  29  settembre  1998, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.a.s.  Sole
Italia  di  Prezioso  Gennaro  &   C.,  con  sede  in  Lamezia  Terme
(Catanzaro) e unita' di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal
21 gennaio 1998 al 1 giugno 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 28  gennaio 1998 con  decorrenza 2
dicembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25208 del  20  ottobre  1998,  sono
accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991
relativi al periodo dal 5 settembre 1998 al 4 marzo 1999, della ditta
S.p.a.  Leucci industriale  - Gruppo  Fochi  con sede  in Brindisi  e
unita' di Brindisi.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale  per amministrazione straordinaria,  in favore
dei  lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.p.a.  Leucci
industriale  -  Gruppo Fochi  con  sede  in  (Brindisi) e  unita'  di
Brindisi, per il periodo dal 5 settembre 1998 al 4 marzo 1999.
  Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto del 5 settembre 1995.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25209  del 20 ottobre 1998,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuto con
il  decreto  ministeriale   del  1  giugno  1998,   e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsonda,
con sede  in Napoli  e unita'  di Firenze,  Milano, Napoli  e Cercola
(Napoli), per il periodo dal 3 maggio 1998 al 2 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  19 giugno  1998 con  decorrenza 3
maggio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25210 del 20 ottobre 1998, e' approvato
il programma  per crisi  aziendale, relativamente  al periodo  dal 25
maggio 1998 al 24 maggio 1999, della ditta S.p.a. Italsonda, con sede
in Napoli e unita' di Napoli, sede di via Cimarosa (Napoli).
  A seguito dell'approvazione come  sopra disposta, e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Italsonda,  con sede in Napoli e unita'
Napoli, sede di via Cimarosa, per il periodo dal 25 maggio 1998 al 24
novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 19  giugno 1998 con  decorrenza 25
maggio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25211  del 20 ottobre 1998,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuto con
il  decreto  ministeriale   del  1  giugno  1998,   e'  prorogata  la
coresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale
in   favore  dei   lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.   Fondedile
Costruzioni,  con  sede  in  Napoli e  unita'  di  Fiumicino  (Roma),
Giudecca (Venezia),  Mazara del  Vallo (Trapani),  Mignano Montelungo
(Caserta), S. Vittore del Lazio (Frosinone), Torre Annunziata, Capri,
Cercola,  Napoli (Napoli),  Vietri (Salerno),  per il  periodo dal  3
maggio 1998 al 2 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  22 giugno  1998 con  decorrenza 3
maggio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25212  del 20 ottobre 1998,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  17 giugno  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Calzificio E. Saladino e Figli, con sede in Napoli e unita' di
Arzano (Napoli),  per il  periodo dal  10 maggio  1998 al  9 novembre
1998.
  Istanza aziendale  presentata il  1 giugno  1998 con  decorrenza 10
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25213 del 20 ottobre 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
al 2 marzo 1998 al 31 luglio 1999, della ditta S.p.a. Rimoldi Necchi,
con  sede  in  Busto  Garolfo  (Milano) e  unita'  di  Busto  Garolfo
(Milano).
  A seguito dell'approvazione come  sopra disposta, e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta S.p.a. Rimoldi  Necchi, con sede
in Busto Garolfo (Milano) e unita'  di Busto Garolfo (Milano), per il
periodo dal 2 marzo 1998 al 1 settembre 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 31  marzo 1998  con decorrenza  2
marzo 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25214  del 20 ottobre 1998,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  29 maggio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione salariale in favore  dei lavoratori dipendenti dalla DPS
Richard Ginori 1735, con sede  in Sesto Fiorentino (Firenze) e unita'
di Laveno Mombello (Varese), per il  periodo dal 24 maggio 1998 al 23
novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 19  giugno 1998 con  decorrenza 24
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25215  del 20 ottobre 1998,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuto con
il  decreto  ministeriale  del  16   aprile  1998,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.n.c. Conceria
De Maio Giuseppe e f.lli, con  sede in Solofra (Avellino) e unita' di
Solofra (Avellino), per il periodo dal  24 maggio 1998 al 23 novembre
1998.
  Istanza aziendale  presentata il 22  giugno 1998 con  decorrenza 24
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25216 del 20 ottobre 1998, e' approvato
il  programma per  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  1
giugno 1998  al 31 maggio  1999, della ditta S.r.l.  Grafischena, con
sede in Fasano (Brindisi) e unita' di stabilimento e uffici di Fasano
(Brindisi).
  A seguito dell'approvazione come  sopra disposta, e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Grafischena,  con  sede  in  Fasano
(Brindisi)  e stabilimento  e  uffici di  Fasano  (Brindisi), per  il
periodo dal 1 giugno 1998 al 30 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  24 luglio  1998 con  decorrenza 1
giugno 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25217 del  20  ottobre  1998,  sono
accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991
relativi al periodo dal 3 giugno 1998 al 2 dicembre 1998, della ditta
S.p.a. Fagnus, con sede in Umbertide (Perugia) e unita' di Umbertide,
Z.I. Madonna del Moro (Perugia).
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale  per  fallimento, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Fagnus,  con  sede  in
Umbertide  (Perugia) e  unita' di  Umbertide, Z.I.  Madonna del  Moro
(Perugia), per il periodo dal 3 giugno 1998 al 2 dicembre 1998.
  Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, sentenza tribunale del 2 giugno
1997, n. 2892.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25218 del 20 ottobre 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazone  aziendale, limitatamente al periodo
dal  1 ottobre  1997 al  30 settembre  1998, della  ditta S.p.a.  Abb
Daimler Benz Transportation (Italia), con  sede in Milano e unita' di
Roma.
  A seguito dell'approvazione come  sopra disposta, e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti   dalla  ditta   S.p.a.  Abb   Daimler  Benz
Transportation (Italia), con sede in Milano  e unita' di Roma, per il
periodo dal 1 ottobre 1997 al 31 marzo 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 25 novembre 1997  con decorrenza 1
ottobre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25219 del 20 ottobre 1998, e' accertata
la condizione  di crisi  aziendale, limitatamente  al periodo  dal 15
marzo 1998 al  14 marzo 1999, della ditta S.r.l.  Sa.Bo., con sede in
Milano e unita' di Bologna.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Sa.Bo.,
con  sede  in Milano  e  unita'  di Bologna,  per  un  massimo di  11
dipendenti, per il periodo dal 15 marzo 1998 al 14 settembre 1998.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati
a provvedere  al pagamento  diretto del trattamento  straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto  ministeriale n. 25220  del 20 ottobre 1998,  in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla S.c. a r.l. K.E.  impianti, con sede
in Druento (Torino)  e unita' di Druento (Torino), per  un massimo di
20  dipendenti,  e'  autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  16 giugno  1998 al  15
dicembre 1998.
  La corresponsione del trattamento come sopra disposta, e' prorogata
dal 16 dicembre 1998 al 15 giugno 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, dela legge
n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25221  del 20 ottobre 1998,  in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla S.c. a r.l.  Adduttore Castello, con
sede in  Tremestieri Etneo  (Catania), unita' di  Bivona (Agrigento),
per un  massimo di  59 dipendenti,  e di  Roma, per  un massimo  di 2
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  21 maggio  1998 al  20
novembre 1998.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposto e' prorogata
dal 21 novembre 1998 al 20 maggio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25222  del 20 ottobre 1998,  in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla  S.c. a r.l.  Mate-Fer, con  sede in
Matera, e  unita' di Matera,  per un massimo  di 38 dipendenti,  e di
Roma,   per  un   massimo  di   3  dipendenti,   e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 27 maggio 1998 al 26 novembre 1998.
  La corresponsione del trattamento come sopra disposta, e' prorogata
dal 27 novembre 1998 al 26 maggio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25223  del 20 ottobre 1998,  in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla   S.p.a.  Dataconsyst  Sistemi  di
sicurezza, con sede in Sesto San Giovanni (Milano), unita' di Milano,
per un  massimo di  19 dipendenti,  e di  Roma, per  un massimo  di 3
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  18 maggio  1998 al  17
novembre 1998.
  La corresponsione del trattamento come sopra disposta, e' prorogata
dal 18 novembre 1998 al 17 maggio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25224  del 20 ottobre 1998,  in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Edil.Ma, con  sede in Pomezia
(Roma) e unita'  di Pomezia (Roma), per un massimo  di 14 dipendenti,
e'  autorizzata la  corresponsione del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale dal 5 giugno 1997 al 4 dicembre 1997.
  La corresponsione del trattamento come sopra disposta, e' prorogata
dal 5 dicembre 1997 al 4 giugno 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25227  del 20 ottobre 1998,  in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama, gia' Socama 2000 S.r.l.
unita' mensa c/o Fiat Auto, con  sede in Milano gia' Torino, e unita'
di Rivalta  (Torino), e' prorogata la  corresponsione del trattamento
straordinario di  integrazione salariale, con pari  diminuzione della
durata del  trattamento economico  di mobilita', tenendosi  conto, ai
fini   della  determinazione   del   trattamento,   del  periodo   di
integrazione salariale cosi'  concesso, per il periodo  dal 31 luglio
1993 al 30 gennaio 1994.
  La  corresponsione   del  trattamento   come  sopra   disposta,  e'
ulteriormente prorogata dal 31 gennaio 1994 al 31 marzo 1994.
  Le  proroghe  di  cui  sopra,  non operano  per  i  lavoratori  nei
confronti dei quali ricorrono le  condizioni per accedere ai benefici
previsti ai  commi 4, 5 e  6 dell'art. 5 del  decreto-legge 16 giugno
1994, n.  299, convertito,  con modificazioni  nella legge  19 luglio
1994, n. 451.
  Con decreto ministeriale n. 25228 del 20 ottobre 1998, e' accertata
la  condizione di  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  4
maggio 1998 al  3 maggio 2000 della ditta S.r.l.  M.R.C., con sede in
Roma, unita' di Milano, per un  massimo di 3 dipendenti giornalisti e
di  Roma, per  un  massimo di  11 dipendenti  giornalisti,  e per  un
massimo di 6 dipendenti poligrafici.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. M.R.C.,
con sede in Roma, e unita' di  Milano, per un massimo di 3 dipendenti
giornalisti; di  Roma per un  massimo di 11 dipendenti  giornalisti e
per un  massimo di  6 dipendenti  poligrafici, per  il periodo  dal 4
maggio 1998 al 3 novembre 1998.
  Con decreto ministeriale n. 25251 del 20 ottobre 1998 in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Paoli metallurgica, con  sede in
Trento,  localita' Spini  di Gardolo  e unita'  di Trento,  localita'
Spini di Gardolo, per un massimo di 14 dipendenti di cui 2 in C.F.L.,
e'  autorizzata la  corresponsione del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale dal 28 maggio 1998 al 27 novembre 1998.
  La corresponsione del trattamento come sopra disposto, e' prorogata
dal 28 novembre 1998 al 27 maggio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25252 del 20 ottobre 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal  25   agosto  1997  al   24  agosto  1998,  della   ditta  S.p.a.
Finmeccanica, con sede in Roma e unita' di Roma.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a. Finmeccanica, con sede in
Roma  e unita'  di Roma,  per il  periodo dal  25 agosto  1997 al  24
febbraio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1997 con decorrenza 25
agosto 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25253 del 20 ottobre 1998 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.c. a r.l. Confezioni Sud,  con sede in
S.  Elia  a Pianisi  (Campobasso)  e  unita'  di  S. Elia  a  Pianisi
(Campobasso),  per un  massimo di  30 dipendenti,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dall'11 luglio 1998 al 10 gennaio 1999.
  La corresponsione del trattamento come sopra disposto, e' prorogata
dall'11 gennaio 1999 al 10 luglio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25254 del 20 ottobre 1998 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Officine meccaniche gia' Calobri,
con sede  in Settimo Milanese  (Milano) e unita' di  Settimo Milanese
(Milano),  per  un  massimo  di  23  dipendenti,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 22 giugno 1998 al 21 dicembre 1998.
  La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra,  e'
prorogata dal 22 dicembre 1998 al 21 giugno 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25255 del 20 ottobre 1998 in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.n.c. S.T.I.M.  di Raffaele  Petillo &
Figli,  con sede  in  Nola  (Napoli) e  unita'  di stabilimento  Nola
(Napoli),  per  un  massimo  di   5  dipendenti,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 25 febbraio 1998 al 24 agosto 1998.
  La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra,  e'
prorogata dal 25 agosto 1998 al 24 febbraio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25256 del 20 ottobre 1998 in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Iniziative Industriali,  con sede
in Castenedolo  (Brescia) e unita'  di Castenedolo (Brescia),  per un
massimo  di  23  dipendenti,  e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  dal 25  giugno
1998 al 24 dicembre 1998.
  La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra,  e'
prorogata dal 25 dicembre 1998 al 24 giugno 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25263  del 20 ottobre 1998 e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal  18  maggio 1998  al  17  maggio  1999,  della ditta  S.p.a.  Sci
Costruzioni, con sede in Genova e unita' di Cantiere Genova (Genova),
Direzione, Personale ex Germania, Uffici Genova (Genova).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a. Sci Costruzioni, con sede
in Genova e unita' di  Cantiere Genova (Genova), Direzione, Personale
ex Germania,  Uffici Genova  (Genova), per il  periodo dal  18 maggio
1998 al 17 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 16  giugno 1998 con  decorrenza 18
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25264  del 20 ottobre 1998 e' approvato
il programma  per crisi  aziendale, relativamente al  periodo dall'11
maggio 1998 al  10 maggio 1999, della ditta S.p.a.  Ma.Ste., con sede
in Napoli e unita' di stabilimento di Caivano (Napoli).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Ma.Ste., con sede in Napoli e unita' di
stabilimento di Caivano (Napoli), per  il periodo dall'11 maggio 1998
al 10 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 24  giugno 1998 con  decorrenza 11
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25265  del 20 ottobre 1998 e' approvato
il programma  per crisi  aziendale, relativamente al  periodo dall'11
maggio 1998 al 10 maggio 1999, della ditta G.A.P., con sede in Napoli
e unita' di stabilimento Arzano (Napoli).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta G.A.P.,  con  sede  in  Napoli e  unita'  di
stabilimento di Arzano  (Napoli), per il periodo  dall'11 maggio 1998
al 10 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 24  giugno 1998 con  decorrenza 11
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25266  del 20 ottobre 1998 e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo
dal 19 dicembre 1997 al 18  dicembre 1998, della ditta S.p.a. Galaxis
Produzione, con sede  in localita' Isola d'Arbia (Siena)  e unita' di
Isola d'Arbia (Siena).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Galaxis  Produzione, con
sede in localita'  Isola d'Arbia (Siena) e unita'  di localita' Isola
d'Arbia (Siena),  per il periodo  dal 19  dicembre 1997 al  18 giugno
1998.
  Istanza aziendale presentata  il 23 gennaio 1998  con decorrenza 19
dicembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25267  del 20 ottobre 1998 e' approvato
il  programma per  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  1
gennaio  1998 al  31 dicembre  1998, della  ditta S.r.l.  Putzmeister
Italia, con sede  in San Clemente (Rimini) e  unita' di stabilimento,
uffici e magazzino (Rimini).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.r.l.  Putzmeister Italia,  con sede  in San
Clemente  (Rimini)  e  unita'  di stabilimento,  uffici  e  magazzino
(Rimini), per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 6  febbraio 1998 con  decorrenza 1
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25268  del  20  ottobre  1998  sono
accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991
relativi al  periodo dal  18 luglio  1998 al  17 gennaio  1999, della
ditta S.p.a. Setina Detergenti (ex  Deterbi), con sede in Sezze Scalo
(Latina) e unita' di Sezze Scalo S.S. Setina (Latina).
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale  per  fallimento, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  Setina Detergenti  (ex
Deterbi), con  sede in Sezze Scalo  (Latina) e unita' di  Sezze Scalo
S.S. Setina (Latina), per il periodo dal 18 luglio 1998 al 17 gennaio
1999.
  Articolo 3, comma 2, legge n.  223/1991 - Sentenza Tribunale del 18
luglio 1997, n. 136.
   Contributo addizionale: no.
   Contributo addizionale: no - Fallimento.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25269  del 20 ottobre 1998 e' approvato
il  programma per  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  4
novembre 1996 al  3 novembre 1997, della  ditta S.r.l. Perconfezioni,
con sede in Bedizzole (Brescia).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.r.l.  Perconfezioni, con sede  in Bedizzole
(Brescia)  e unita'  di Bedizzole  (Brescia),  per il  periodo dal  4
novembre 1996 al 3 maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 24 dicembre 1996  con decorrenza 4
novembre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25270  del 20 ottobre 1998 e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal 5  novembre 1997 al 2  luglio 1998, della ditta  S.p.a. S.I.T.E.,
con sede in Bologna e unita' di Campobasso.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta  S.p.a. S.I.T.E.,  con sede  in
Bologna e unita' di Campobasso, per il periodo dal 5 novembre 1997 al
4 maggio 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 25 novembre 1997  con decorrenza 5
novembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25271  del 20 ottobre 1998 e' approvato
il programma per ristrutturazione  aziendale, per l'ulteriore periodo
dal 3 marzo  1998 al 2 settembre 1998, della  ditta S.p.a. Automobili
Lamborghini, con sede  in Sant'Agata Bolognese (Bologna)  e unita' di
Sant'Agata Bolognese (Bologna).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione  aziendale, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.  Automobili
Lamborghini, con sede  in Sant'Agata Bolognese (Bologna)  e unita' di
Sant'Agata Bolognese (Bologna), per il periodo  dal 3 marzo 1998 al 2
settembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  24 aprile  1998 con  decorrenza 3
marzo 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25272  del 20 ottobre 1998 e' approvato
il programma  per crisi  aziendale, relativamente  al periodo  dal 27
luglio  1998  al  26  luglio  1999,  della  ditta  S.p.a.  Microleghe
Trentine,  con  sede  in  Rovereto  (Trento)  e  unita'  di  Rovereto
(Trento).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Microleghe Trentine,  con  sede  in
Rovereto (Trento) e  unita' di Rovereto (Trento), per  il periodo dal
27 luglio 1998 al 26 gennaio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 10  agosto 1998 con  decorrenza 27
luglio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25273 del 20  ottobre 1998  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  17 giugno  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  della
S.p.a. Tubi Ghisa, con sede in Cogoleto (Genova) e unita' di Cogoleto
(Genova).
  Istanza aziendale  presentata il 14  luglio 1998 con  decorrenza 16
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25274  del 20 ottobre 1998 e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo
dal 1  agosto 1997 al 31  luglio 1998, della ditta  S.r.l. Pastificio
Guido  Ferrara, con  sede in  Polvica di  Nola (Napoli)  e unita'  di
Polvica di Nola (Napoli).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.r.l. Pastificio Guido Ferrara,
con sede  in Polvica  di Nola  (Napoli) e unita'  di Polvica  di Nola
(Napoli), per il periodo dal 1 agosto 1997 al 31 gennaio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 24  settembre 1997 con decorrenza 1
agosto 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25275  del 20 ottobre 1998 e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo
dal  23  febbraio  1998  al   22  agosto  1998,  della  ditta  S.r.l.
Terrecotte, con sede in Oristano  e unita' di Guspini (Cagliari), per
il periodo dal 23 febbraio 1998 al 22 agosto 1998.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta  S.r.l. Terrecotte, con  sede in
Oristano e unita' di Guspini (Cagliari).
  Istanza aziendale  presentata il  16 marzo  1998 con  decorrenza 23
febbraio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
98A10090-98A10124