MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale
(GU n.275 del 24-11-1998)

  Con  decreto  ministeriale   n.  25192  del  14   ottobre  1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 giugno 1998 al  31 maggio 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla ditta Alfano Stefano,
con sede  in Bagheria (Palermo) e  unita' di Catania, per  i quali e'
stato  stipulato un  contratto  di solidarieta'  che stabilisce,  per
dodici mesi,  la riduzione  massima dell'orario di  lavoro da  38 ore
settimanali a 27,50 ore medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 22 unita', su un organico complessivo
di n. 65 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla ditta  Alfano Stefano, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  25193  del  14   ottobre  1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 5  dicembre 1997 al 31 marzo 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. De  Risi Sud,
con sede in Napoli e unita' di Saviano (Napoli), per i quali e' stato
stipulato   un  contratto   di  solidarieta'   che  stabilisce,   per
ventiquattro mesi, la  riduzione massima dell'orario di  lavoro da 40
ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n.  7 unita', su un organico complessivo
di n. 60 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. De  Risi Sud, a  corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  25225  del  20   ottobre  1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1996 al  31 dicembre 1996,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti
dalla S.c.r.l. N.U.I Nuova utensileria italiana, con sede in Genova e
unita' di  Genova, per  i quali  e' stato  stipulato un  contratto di
solidarieta'  che stabilisce,  per  ventiquattro  mesi, la  riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 25 unita', di cui 7 unita' lavorative in regime parttime applicano
una  riduzione di  orario da  20 ore  a 10  ore medie  settimanali; 2
unita' da 25 a 23 ore, 1 unita'  da 30 a 15 ore medie settimanali, su
un organico complessivo di n. 63 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.c.r.l.  N.U.I   Nuova  utensileria
italiana, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2
e  4, nei  limiti di  cui  al successivo  comma 13  dell'art. 5,  del
decreto-legge 20 maggio 1993,  n. 148, convertito, con modificazioni,
nella  legge 19  luglio 1993,  n. 236,  tenuto conto  dei criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale del  25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte  dei conti in data 23  novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale   n.  25226  del  20   ottobre  1998  e'
autorizzata, limitatamente  per il  periodo dal 1  luglio 1995  al 31
dicembre  1995, la  corresponsione  del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863,  nella misura  ivi prevista in  favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel - Tecnomeccanica, con sede
in  Milano e  unita' di  Terni,  per i  quali e'  stato stipulato  un
contratto   di   solidarieta'   che   stabilisce   per   il   periodo
sopraindicato., la riduzione massima dell'orario di lavoro fino ad un
massimo di 208 ore di lavoro effettivo pro capite corrispondenti a 26
giorni  lavorativi  di  8  ore  articolati  su  settimane  intere  di
sospensione  e  su  singole  giornate lavorative,  nei  confronti  di
massimo n. 230 unita', su un organico pari a 258 lavoratori.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in
favore dei  lavoratori interessati,  i particolari  benefici previsti
dai commi 2 e 4 nei limiti  di cui al successivo comma 13 dell'art. 5
del   decreto-legge  20   maggio  1993,   n.  143,   convertito,  con
modificazioni nella  legge 19 luglio  1993, n. 236, tenuto  conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel decreto  ministeriale del  25
ottobre 1994,  registrato dalla Corte  dei conti in data  23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale   n.  25229  del  20   ottobre  1998  e'
autorizzata, limitatamente,  per il periodo  dal 2 maggio 1995  al 31
dicembre  1995, la  corresponsione  del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.c.r.l.  N.U.I.   Nuova  utensileria
italiana, con sede in Genova e unita' di Genova, per i quali e' stato
stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 25 unita', di cui 7 unita' lavorative in regime parttime applicano
una riduzione di  orario: da 20 a 10 ore  medie settimanali; 2 unita'
da 25  a 13  ore medie  settimanali; 1 unita'  da 30  a 15  ore medie
settimanali, su un organico complessivo di n. 63 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.c.r.l.  N.U.I.   Nuova  utensileria
italiana, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2
e  4  nei limiti  di  cui  al successivo  comma  13  dell'art. 5  del
decreto-legge 20 maggio 1993,  n. 148, convertito, con modificazioni,
nella  legge 19  luglio 1993,  n. 236,  tenuto conto  dei criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale del  25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte  dei conti in data 23  novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale   n.  25231  del  20   ottobre  1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 18  maggio 1998 al 17 maggio 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  Aurora, con
sede in Teramo (nucleo industriale Sant'Atto) e unita' di Teramo, per
i  quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per dodici  mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti
di  un numero  massimo di  lavoratori  pari a  n. 104  unita', su  un
organico complessivo di n. 135 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.   Aurora,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  25232  del  20   ottobre  1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 novembre 1994 al  31 ottobre 1995,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.n.c. Video Levante,
con  sede in  Taranto  e unita'  di  Taranto, per  i  quali e'  stato
stipulato   un  contratto   di  solidarieta'   che  stabilisce,   per
ventiquattro mesi, la  riduzione massima dell'orario di  lavoro da 40
ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 12 unita', su un organico complessivo
di n. 14 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.n.c.  Video Levante, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  25233  del  20   ottobre  1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 20 gennaio 1998 al  19 gennaio 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.n.c. Michelrettili
di Protto  Dario & C.,  con sede  in Cuneo e  unita' di Cuneo,  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a  24 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n.  6 unita', su un organico complessivo
di n. 26 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.n.c.  Michelrettili di Protto  Dario &
C., a  corrispondere il particolare  beneficio previsto dal  comma 4,
art. 6,  del decreto-legge  1 ottobre 1996,  n. 510,  convertito, con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  25234  del  20   ottobre  1998  e'
autorizzata, per  il periodo dal 4  maggio 1998 al 3  maggio 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  L.Edi  -
Legatoria editoriale, con sede in Torino e unita' di Borgaro Torinese
(Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per dodici mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro  da 40  ore settimanali  a 26,  40 ore  medie settimanali  nei
confronti di un numero massimo di  lavoratori pari a n. 18 unita', su
un organico complessivo di n. 44 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  L.Edi - Legatoria  editoriale, a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  25235  del  20   ottobre  1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 15 dicembre 1997 al 14 dicembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tambox CCC SPA,
dal 2  gennaio 1998 Assi  Doman - Hassi  Holding, con sede  in Lunata
Capannori gia'  Altopascio ((Lucca)  e unita' di  Altopascio (Lucca),
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per  ventiquattro mesi, la riduzione  massima dell'orario
di  lavoro da  40  ore settimanali  a 20  ore  medie settimanali  nei
confronti di un  numero massimo di lavoratori pari a  n. 6 unita', su
un organico complessivo di n. 232 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tambox CCC SPA, dal 2 gennaio 1998
Assi Doman - Hassi Holding,  a corrispondere il particolare beneficio
previsto dal  comma 4, art. 6,  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, nei limiti  finanziari posti dal comma stesso,  tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati, nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  25236  del  20   ottobre  1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 25  agosto 1998 al 24 agosto 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in   favore  dei  lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.  F.lli
Gagliardi, con sede in Milano e unita' di Marano Ticino (Novara), per
i  quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per dodici  mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un numero  massimo di  lavoratori  pari a  n. 127  unita', su  un
organico complessivo di n. 254 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. F.lli Gagliardi,  a corrispondere
il  particolare  beneficio   previsto  dal  comma  4,   art.  6,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  25237  del  20   ottobre  1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  marzo 1995 al 31 dicembre 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.a.s. L'Aquila, con
sede in Pozzuoli (Napoli) e unita'  di Pozzuoli (Napoli), per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
ventiquattro mesi, la  riduzione massima dell'orario di  lavoro da 40
ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 50 unita', su un organico complessivo
di n. 51 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s. L'Aquila,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  25238  del  20   ottobre  1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 giugno 1998 al  31 maggio 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Saes, con sede
in Bari e unita'  di Bari (Cantieri in tutta la  Puglia), per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
dodici mesi,  la riduzione  massima dell'orario di  lavoro da  38 ore
settimanali a 26,50 ore medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo  di  lavoratori  pari  a   n.  101  unita',  su  un  organico
complessivo di n. 254 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.   Saes,  a   corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  25239  del  20   ottobre  1998  e'
autorizzata, per  il periodo dal 4  giugno 1998 al 3  giugno 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla societa'  a r.l. Area
Ag. Coop., con  sede in Roma e  unita' di Roma, per i  quali e' stato
stipulato  un contratto  di solidarieta'  che stabilisce,  per dodici
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  36  ore
settimanali a  24 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 12 unita', di cui 2 poligrafici da 37
a 25, su un organico complessivo di n. 12 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale previdenza  giornalisti italiani, e'  altresi' autorizzato,
nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla societa'  a r.l. Area Ag. Coop.,  a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.